Novità per le sanzioni sul lavoro sommerso. E’ il DLgs n.
151/15 (Jobs Act), in materia di semplificazioni degli adempimenti in materia
di lavoro, che apporta rilevanti modifiche all’apparato sanzionatorio
applicabile in caso di lavoro irregolare.
In particolare, si prevede che, in caso di impiego di
lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto si applicano le seguenti sanzioni:
- da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare,
fino a 30 giorni di effettivo lavoro;
- da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore irregolare,
fino a 60 giorni di effettivo lavoro;
- da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore irregolare,
oltre 60 giorni di effettivo lavoro;
Il decreto reintroduce poi l’istituto della diffida, a
condizione che il lavoratore:
· all’atto
dell’accertamento dell’illecito, sia ancora in forza presso il datore di
lavoro;
· venga
assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time
ovvero part-time con riduzione dell’orario di lavoro in misura non superiore al
50% dell’orario a tempo pieno; ovvero a tempo determinato ma con un contratto
di durata non inferiore a tre mesi;
· sia
mantenuto in servizio presso il medesimo datore di lavoro per almeno tre mesi.
La prova dell'avvenuta regolarizzazione, e del pagamento
delle sanzioni e dei contributi previsti, deve essere fornita entro il termine
di 120 giorni dalla notifica del relativo di accertamento.
La sanzione è maggiorata del 20% in caso di impiego di
lavoratori stranieri o di minori in età non lavorativa.
Il decreto esclude espressamente il cumulo della
maxisanzione con le sanzioni "formali”, comminate per l'omessa
comunicazione di assunzione, per l'omessa consegna del contratto al lavoratore,
nonché per le omesse scritturazioni sul Libro unico del lavoro. Con una recente
circolare, il Ministero del Lavoro ha specificato che, alle violazioni iniziate
e cessate prima della data di entrata in vigore del decreto, si applica la
disciplina previgente, che prevede una sanzione affievolita, ma non
diffidabile.
Alle condotte iniziate prima del 24 settembre, ma proseguite
anche dopo tale data, trova applicazione la nuova disciplina, compresa la
diffida. Per tali fattispecie comunque non troveranno applicazione le sanzioni
per la mancata Comunicazione obbligatoria e per la mancata consegna della
lettera di assunzione. Tutte le info dai Consulenti del Lavoro.
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