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giovedì 29 ottobre 2015

Cdl - Lavoro all’estero senza adempimenti preventivi

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 29 Ottobre 2015   

I lavoratori Italiani o comunitari disponibili a prestare la loro opera nei paesi extracomunitari alle dipendenze di imprese italiane, non devono più essere preventivamente autorizzati dal Ministero del Lavoro.

A prevederlo è l’articolo 18 del DLgs n.151/15 che attua il Jobs Act.

Si liberalizza di fatto la circolazione della manodopera anche al di fuori dei confini UE, abrogando la norma che prevedeva una preventiva serie di adempimenti in capo ai lavoratori ed alle aziende interessate ad assumere o a trasferire all’estero lavoratori italiani o comunitari.

Il DLgs. abroga l’art 1 c. 4 del  decreto-legge n. 317/87 (convertito in legge n.398/87) che prevedeva l’obbligo di iscrizione dei lavoratori in apposita lista di collocamento tenuta dall'ufficio regionale del lavoro del luogo di residenza, il quale rilasciava il nulla osta all'assunzione che poteva avvenire con richiesta nominativa.

La norma, inoltre, sostituisce integralmente l’art. 2, che disciplinava il complesso iter da seguire per ottenere l’autorizzazione, con una elencazione delle condizioni minime da garantire ai suddetti lavoratori tali da parificarne il trattamento con quelli impiegati in Italia, nonché agevolarne la permanenza all’estero.

Viene abrogato di conseguenza anche l’art. 2-bis che prevedeva le sanzioni per il mancato rispetto delle procedure ed il regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all'Unione europea di lavoratori italiani.

La Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, del Ministero del Lavoro, ha inviato, alle proprie Direzioni Interregionali del Lavoro (DIL), la nota n. 20578 del 30 settembre 2015, con la quale evidenzia l’abrogazione della normativa in materia di autorizzazioni al lavoro all’estero (previste dal combinato della Legge 398/87 e del DPR 346/94 come modificato da DPR 247/97).

In tale nota si afferma che tale liberalizzazione avverrà con riferimento anche alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo (24 settembre 2015), ed ancora in corso di istruttoria.

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