Un nuovo adempimento per il lavoratore sarà indispensabile a
breve affinché le dimissioni siano valide.
L’art. 26 del Decreto Legislativo n.151/15, ridisegna le
modalità per la cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni
volontarie e risoluzione consensuale. Le stesse, trascorsi 60 giorni
dall’entrata in vigore di un decreto ancora da emanare, dovranno essere
effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su
apposita modulistica che verrà resa disponibile sul sito del Ministero del
Lavoro e, successivamente, inviate alla Direzione Territoriale del Lavoro
competente ed al datore di Lavoro.
La trasmissione dei moduli sarà possibile anche per il
tramite di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali costituiti a
iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative e Commissioni di certificazione di cui
all’art.76 D.Lgs. n.276/2003 (tra le quali troviamo i Consigli provinciali
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro).
La facoltà di revoca delle dimissioni, effettuate come
dicevamo on line, dura sette giorni: termine entro il quale il lavoratore
potrà, sempre on line, annullare la comunicazione effettuata. La procedura,
però, allo stato attuale non è ancora attiva visto che occorrerà un decreto del
Ministero del Lavoro da emanarsi entro il 23 dicembre 2015 (90 giorni dalla
data di entrata in vigore del D.Lgs.) per definire standard e modalità di
trasmissione. Sono escluse dalla comunicazione telematica le dimissioni e le
risoluzioni consensuali derivanti da rapporto di lavoro domestico e nei casi di
conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro, presso le
commissioni di certificazione. L’alterazione dei moduli ricevuti, eccezion
fatta nei casi in cui si manifesti reato, è punito con una sanzione
amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, irrogata dalla Direzione territoriale
del Lavoro nel caso di accertamento dell’infrazione.
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