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venerdì 16 ottobre 2015

Cdl - Dimissioni possibili solo con modulo telematico

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 16 Ottobre 2015

Un nuovo adempimento per il lavoratore sarà indispensabile a breve affinché le dimissioni siano valide.

L’art. 26 del Decreto Legislativo n.151/15, ridisegna le modalità per la cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. Le stesse, trascorsi 60 giorni dall’entrata in vigore di un decreto ancora da emanare, dovranno essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su apposita modulistica che verrà resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e, successivamente, inviate alla Direzione Territoriale del Lavoro competente ed al datore di Lavoro.

La trasmissione dei moduli sarà possibile anche per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative e Commissioni di certificazione di cui all’art.76 D.Lgs. n.276/2003 (tra le quali troviamo i Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del lavoro).

La facoltà di revoca delle dimissioni, effettuate come dicevamo on line, dura sette giorni: termine entro il quale il lavoratore potrà, sempre on line, annullare la comunicazione effettuata. La procedura, però, allo stato attuale non è ancora attiva visto che occorrerà un decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro il 23 dicembre 2015 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.) per definire standard e modalità di trasmissione. Sono escluse dalla comunicazione telematica le dimissioni e le risoluzioni consensuali derivanti da rapporto di lavoro domestico e nei casi di conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro, presso le commissioni di certificazione. L’alterazione dei moduli ricevuti, eccezion fatta nei casi in cui si manifesti reato, è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, irrogata dalla Direzione territoriale del Lavoro nel caso di accertamento dell’infrazione.

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