Comunicato del Presidente:.
Oggetto: clausole relative alle modalità di pagamento dei
lavori pubblici finanziati in tutto o in parte da soggetti esterni.
E’ stata segnalata all’Autorità la circostanza che in
diversi bandi di gara relativi all’affidamento di lavori pubblici viene
inserita una clausola che subordina i
pagamenti dovuti all’impresa esecutrice all’ottenimento di finanziamenti
da parte di soggetti terzi (es. finanziamenti derivanti da fondi europei)
ovvero a risorse non ancora a disposizione - quanto meno in termini di cassa -
da parte della stazione appaltante.
Come noto, il principio di buon andamento di cui all’art. 97
Cost. unitamente alle previsioni dell’art. 81 Cost. impone che i provvedimenti
comportanti una spesa siano adottati soltanto in presenza di idonea copertura
finanziaria. In attuazione di tali principi, ad esempio, il d.lgs. 267/2000,
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che «gli
enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile
registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione
della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 (art. 191, comma
1)».
Pertanto, la stazione appaltante ha l’onere di verificare ex
ante la sostenibilità finanziaria degli
interventi che intende realizzare, anche in considerazione dei limiti posti dal
patto di stabilità, garantendone la permanenza anche in fase di esecuzione,
coerentemente a quanto previsto nel bando di gara che, a norma dell’art. 64 d.lgs. 163/2006, deve
contenere, tra l’altro, le informazioni di cui all’allegato IX A del Codice dei
contratti pubblici, ivi incluse quelle relative alle modalità essenziali di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
Su tale ultimo punto, si precisa che la specifica disciplina
dei termini e delle modalità di pagamento previste nella lex specialis deve
essere conforme alle prescrizioni normative di cui al d.lgs. 9.10.2002 n. 231,
come modificato dal d.lgs. 9.11.2012 n. 192. Si richiama in merito la determinazione dell’Autorità n.
4 del 7.7.2010, nella quale è indicato che «non può ritenersi sufficiente che
la stazione appaltante per derogare alla suddetta normativa puntuale, faccia in
sede di bando di gara un generico richiamo alla necessità del rispetto del
patto di stabilità interno. Eventualmente,
in via del tutto eccezionale, il bando potrà indicare quelle condizioni
oggettive, specificamente individuate, che impediscono alla stazione appaltante
di rispettare le condizioni di pagamento imposte dalle norme, purché le stesse
non siano imputabili alla violazione del dovere generale che grava sulle
amministrazioni pubbliche di verificare la compatibilità del programma dei
pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica».
Si rileva, infine, che la previsione di termini e modalità
di pagamento incerti, in quanto legati a finanziamenti ottenuti ma non ancora
erogati, oltre a non poter garantire la tassatività dei termini di pagamento
prescritta dal diritto comunitario e nazionale, genera problematiche connesse
alla sostenibilità della partecipazione alle gare stesse da parte dei soggetti
privati, riducendone gli incentivi ed alterando, in tal modo, le condizioni di
concorrenza sul mercato.
Raffaele Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 6
ottobre 2015
Il Segretario Maria Esposito
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