Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, recante
"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183" (da ora, il decreto legislativo n. 148), è stato
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23
settembre 2015, Serie generale, ed è entrato in vigore il giorno 24 settembre
(cfr. articolo 47 del decreto legislativo).
Nell’abrogare gli articoli 1, 2 e da 12 a 14 della legge 23
luglio 1991; n. 223 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2000, n. 218 (articolo 46, comma 1, lettere m) e o), il decreto legislativo n.
148 ha contestualmente introdotto, tra l’altro, nuove disposizioni in materia
di causali d’intervento, durata del trattamento e procedimento amministrativo
per la concessione del trattamento straordinario d’integrazione salariale.
Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. 4705 del
2 ottobre 2015, si forniscono, dunque, di seguito le prime indicazioni e
chiarimenti operativi in merito alle nuove disposizioni recate dal
provvedimento normativo di riordino della materia degli ammortizzatori sociali
in costanza di rapporto di lavoro, con particolare riferimento al trattamento
di cassa integrazione guadagni straordinaria.
1. Entrata in vigore
del decreto legislativo n. 148 e decorrenza delle nuove regole.
Il decreto legislativo n. 148 è entrato in vigore il giorno
24 settembre 2015.
L’articolo 44, comma 1, dispone che, quando non diversamente
indicato, la nuova normativa si applica ai trattamenti di integrazione
salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del
provvedimento.
Pertanto, ai trattamenti per i quali è stata presentata
istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, si applicano le nuove disposizioni
in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria recate dal decreto
legislativo n. 148, non incidendo i precedenti interventi di CIGS
sull'applicazione della nuova normativa, fatto salvo quanto riportato nel
paragrafo 4.2.1 con riferimento alla fattispecie della crisi aziendale.
2. Campo di
applicazione.
L'articolo 1 del decreto legislativo n. 148 stabilisce
l’ambito di applicazione soggettivo dell’istituto con riferimento ai
lavoratori, disponendo che sono destinatari dei trattamenti di integrazione
salariale i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi
compresi gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante (cfr. articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
Al fine di beneficiare del trattamento d'integrazione
salariale, i lavoratori innanzi citati devono possedere, presso l’unità
produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di «effettivo
lavoro» di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa
domanda di concessione. Tale condizione non è necessaria per le domande
relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi
oggettivamente non evitabili nel settore industriale.
Il requisito dell’anzianità pari a novanta giornate di
effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa
subentrante nell’appalto si computa tenendo conto del periodo durante il quale
il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
Per giornate di «effettivo lavoro» si intendono le giornate
di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, ivi
compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e
infortuni.
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 423
del 6 settembre 1995, sono computati anche i periodi di astensione dal lavoro
per maternità obbligatoria.
L’articolo 20 del decreto legislativo n.148 stabilisce, poi,
l’ambito di applicazione oggettivo dell’istituto con riferimento ai datori di
lavoro, individuando i settori che rientrano nel campo di applicazione del
medesimo.
La disciplina in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione
in favore delle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici
dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
a) imprese industriali, comprese quelle edili ed affini;
b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei
lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell'impresa
che esercita l’influsso gestionale prevalente;
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione,
che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di
difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il
ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se
costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in
conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbiano
comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di
integrazione salariale;
e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario,
ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale
rotabile;
f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti
agricoli e loro consorzi;
g) imprese di vigilanza.
La disciplina in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì
applicazione in relazione alle imprese seguenti, che nel semestre precedente la
data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di
cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:
a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle
della logistica;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici.
La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi in
materia trovano, altresì, applicazione, a prescindere dal numero dei
dipendenti, in relazione a:
a) le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale
e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
b) i partiti e movimenti politici e loro rispettive
articolazioni e sezioni territoriali e nei limiti di spesa di 8,5 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’articolo 4,
comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
Ai fini dell’individuazione della sussistenza del requisito
dimensionale di cui all’articolo 20, comma 1, occorre far riferimento al numero
di lavoratori occupati mediamente nell’azienda nel semestre precedente la data
di presentazione della domanda, secondo i criteri già applicati in materia.
Vale la pena di precisare, a questo riguardo, che la disposizione dell’articolo
20, comma 1, prevale su quella dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 81
del 2015, relativa al computo dei lavoratori a tempo determinato,in quanto
norma speciale per la materia della cassa integrazione guadagni straordinaria.
3. Durata massima
complessiva dei trattamenti.
Quanto alla durata dei trattamenti d’integrazione salariale,
l’articolo 4 ridetermina la durata massima complessiva delle integrazioni
salariali, sancendo che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario
e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata
massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 22, comma 5.
L’articolo 22, comma 5, dispone, infatti, che «ai fini del
calcolo della durata massima complessiva di cui all’articolo 4, comma 1, la
durata dei trattamenti per la causale «contratto di solidarietà» viene
computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per
intero per la parte eccedente».
Premesso che il decreto legislativo n. 148 trasforma il
contratto di solidarietà difensivo da istituto autonomo a causale
dell’intervento di integrazione salariale straordinaria (art. 21, comma 1,
lett. c) e infra, sub paragrafo 4), in forza del combinato disposto degli
articoli 4 e 22, comma 5, ai fini del rispetto della durata massima complessiva
dei 24 mesi nel quinquennio mobile, il trattamento di integrazione salariale
per la causale «contratto di solidarietà» viene computato per metà della sua durata.
Ne consegue, ad esempio, che se nel quinquennio mobile il
datore di lavoro chiede il trattamento di integrazione salariale solo per la
causale «contratto di solidarietà», la durata massima dell’intervento potrà
raggiungere i 36 mesi (fino a 24 mesi, infatti, l’intervento sarà computato per
12 mesi, cui potranno aggiungersi altri 12 mesi fino al raggiungimento del
tetto dei 24 mesi complessivi). Se, invece, nel quinquennio mobile il datore ha
già richiesto il trattamento di integrazione salariale ordinaria e/o
straordinaria per causali diverse dalla causale «contratto di solidarietà» per
18 mesi, potrà richiedere il trattamento di integrazione salariale
straordinaria per la causale «contratto di solidarietà» per ulteriori 12 mesi
(i 12 mesi di trattamento per la causale «contratto di solidarietà» saranno
computati per 6 mesi, che, aggiunti ai 18 già goduti, portano al raggiungimento
del tetto dei 24 mesi complessivi).
Se nel quinquennio mobile il datore ha, invece, già
richiesto il trattamento di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria
per causali diverse dalla causale «contratto di solidarietà» per 12 mesi, potrà
richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinaria per la
causale «contratto di solidarietà» per ulteriori 24 mesi (i 24 mesi di
trattamento per la causale «contratto di solidarietà» saranno computati per 12
mesi, che, aggiunti ai 12 già goduti, portano al raggiungimento del tetto dei
24 mesi complessivi).
Se nel quinquennio mobile il datore ha, invece, già
richiesto il trattamento di integrazione salariale ordinaria per 12 mesi potrà
richiedere, ad esempio, ulteriori 12 mesi di contratto di solidarietà (che
vengono computati per 6 mesi), potranno essere richiesti ulteriori 6 mesi di
CIGO /CIGS oppure altri 12 mesi di CDS.
Diversamente, se nel quinquennio mobile il datore di lavoro
ha richiesto il trattamento di integrazione salariale ordinaria per 12 mesi e
ulteriori 12 mesi di CIGS (ad esempio per riorganizzazione), avendo raggiunto
il limite massimo previsto dei 24 mesi nel quinquennio mobile, non potrà
richiedere alcun ulteriore trattamento.
Tale modalità di computo non si applica alle imprese edili e
affini.
Infatti, l'articolo 4, comma 2, prevede che, per ciascuna
unità produttiva, il limite di durata massima complessiva dei trattamenti sia
ampliato a 30 mesi in un quinquennio mobile per le imprese industriali e
artigiane dell’edilizia e affini nonché per le imprese di cui all’articolo 10,
comma 1, lettere n) (imprese industriali esercenti l’attività di escavazione
e/o lavorazione di materiale lapideo) ed o) (imprese artigiane che svolgono
attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione
di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture
e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
L’articolo 44, comma 2, stabilisce che, ai fini del computo
delle durate massime complessive innanzi indicate (24 mesi o 30 mesi nel
quinquennio mobile), i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del
decreto legislativo si computano per la sola parte del periodo autorizzato
successiva a tale data.
Inoltre, l’articolo 42, comma 1, precisa ulteriormente che i
trattamenti straordinari d’integrazione salariale conseguenti a procedure di
consultazione sindacale, già concluse alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo, mantengono la durata prevista negli accordi, nei limiti di
cui alle disposizioni di legge vigenti alla data delle stesse. Tuttavia, il
comma 2 del medesimo articolo 42 prevede che, anche in tale ipotesi i
trattamenti riguardanti periodi successivi all'entrata in vigore del decreto
legislativo si computano ai fini della durata massima di cui all’articolo 4.
In tali casi, per il computo della durata dei trattamenti
concessi a seguito della stipula di un contratto di solidarietà si
applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 22,
limitatamente al periodo autorizzato successivo all’entrata in vigore del
decreto legislativo.
Le medesime disposizioni innanzi illustrate si applicano ai
periodi di trattamento autorizzati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 223
del 1991.
Si evidenzia altresì che i periodi di trattamento di
integrazione salariale autorizzati per qualsiasi causale secondo la previgente
normativa e conclusi prima della data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 148 non saranno computati ai fini della durata massima prevista
dall'art. 4.
Infine, si rappresenta che, a norma dell’articolo 21, comma
6, l’impresa non può richiedere l’intervento straordinario di integrazione
salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento
agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l'intervento
ordinario.
Da ultimo si rileva che ai fini del calcolo per il computo
del trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO) si applica la
circolare INPS n. 58 del 28 aprile 2009 che stabilisce il criterio di calcolo
della settimana integrabile computata a giorni.
4. Causali
d’intervento per l’accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria e durata massima di concessione del trattamento.
L’articolo 21, comma 1, individua le causali d'intervento
per l’accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.
L’intervento straordinario di integrazione salariale potrà essere richiesto
quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata
da una delle seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale;
b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di
un ramo di essa;
c) contratto di solidarietà.
4.1. Riorganizzazione
aziendale. Causale d’intervento.
11 secondo comma dell’articolo 21 prevede che l’intervento
straordinario d’integrazione salariale possa essere concesso, invocando la
causale della riorganizzazione aziendale, quando il programma di
riorganizzazione presentato dall’azienda sia caratterizzato dalla presenza di
un piano d’interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura
gestionale o produttiva. Detto programma deve contenere indicazioni sugli
investimenti e sull’eventuale attività di formazione e deve essere finalizzato
a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle
sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro.
La fattispecie della «riorganizzazione aziendale», così come
disciplinata dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 148 assorbe e ricomprende
in sé le fattispecie della ristrutturazione e conversione aziendale di cui al
previgente articolo 1 della legge n. 223 del 1991.
4.1.1.
Riorganizzazione aziendale. Durata massima di concessione del trattamento.
Per la causale di riorganizzazione aziendale, relativamente
a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario d’integrazione
salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un
quinquennio mobile.
Si precisa che, alla luce delle nuove disposizioni
normative, il periodo di CIGS concesso per riorganizzazione aziendale non potrà
essere prorogato per complessità dei processi produttivi e per complessità
connessa alle ricadute occupazionali, come era invece previsto dalla previgente
normativa (articolo 1, comma 3, legge n. 223 del 1991 abrogato dall’art. 46,
comma 1, lett. m), del decreto legislativo n. 148).
4.2. Crisi aziendale.
Causale d'intervento.
Il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di
risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva,
finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve
indicare gli interventi correttivi e gli obiettivi concretamente raggiungibili
finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.
Nell’ambito della fattispecie della crisi aziendale, sono
ricomprese le fattispecie della crisi per andamento involutivo o negativo degli
indicatori economico - finanziari, la crisi aziendale determinata da evento
improvviso ed imprevisto e, soltanto fino al 31 dicembre 2015, la crisi per
cessazione di attività.
Con particolare riferimento alla fattispecie della crisi per
cessazione di attività, si rappresenta che, alla luce dell’articolo 21, comma
1, lettera b), del decreto legislativo n. 148, in ragione del venir meno, a
partire dal 1° gennaio 2016, della possibilità di accesso al trattamento
straordinario d’integrazione salariale per la causale di crisi per cessazione -
anche parziale - di attività, entro il 31 dicembre 2015, devono perfezionarsi i
requisiti per l’ammissione al trattamento in questione.
Entro la data del 31 dicembre 2015, dunque, deve essere
stipulato l’accordo in sede istituzionale e deve, altresì, essere presentata
l’istanza di ammissione al trattamento.
Il decreto di ammissione potrà essere emanato anche
successivamente al 31 dicembre 2015, una volta esaurita l’istruttoria delle
domande presentate entro il termine sopra richiamato.
4.2.1. Crisi
aziendale. Durata massima di concessione del trattamento.
Per la causale di crisi aziendale, relativamente a ciascuna
unità produttiva, il decreto prevede che la durata massima del trattamento
possa essere di 12 mesi, anche continuativi.
Ai sensi dell’articolo 22. comma 2, del decreto legislativo
n. 148 una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso
un periodo pari a due terzi di quello precedentemente autorizzato.
In ragione del rapporto di continuità tra la disciplina
dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 223 del 1991 e dell’articolo 22, comma
2, del decreto legislativo n. 148 - di contenuto identico - la suddetta
disposizione deve essere rispettata anche tra trattamenti autorizzati ai sensi
della previgente normativa e trattamenti autorizzati ai sensi della nuova
normativa. D’altro canto, la presentazione di una istanza per l’accesso al
trattamento CIGS per crisi aziendale, immediatamente successiva ad una
precedente richiesta per la medesima causale di crisi aziendale, sarebbe
evidentemente indicativa della mancata attuazione da parte dell’azienda del
piano di risanamento cui l’azienda si era impegnata contestualmente alla
presentazione della prima richiesta di trattamento.
4.2.2.
Riorganizzazione e crisi aziendale. Limiti del trattamento.
Si precisa che l’articolo 22, comma 4, stabilisce che, sia
per la causale di riorganizzazione aziendale che per quella di crisi aziendale,
possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80%
delle ore lavorabili nell’unità produttiva, nell’arco di tempo di cui al
programma autorizzato. Ai sensi dell’articolo 44, comma 3, tuttavia, tale
disposizione non trova applicazione per i primi 24 mesi dall’entrata in vigore
del decreto in esame. Pertanto, la disposizione si applicherà dal 25 settembre
2017.
4.3. Contratto di
solidarietà. Causale d’intervento.
Il comma 5 dell’articolo 21 disciplina la concessione del
trattamento d’integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di
solidarietà difensivi di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo. In
particolare, è prevista la stipula di un accordo collettivo aziendale, ai sensi
dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che stabilisca una
riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la
riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo
più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60
per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori
interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale
di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70
per cento (inteso come media di riduzione nell’arco dell’intero periodo per
ciascun lavoratore) nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di
solidarietà è stipulato. Gli accordi devono specificare le modalità attraverso
cui l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può
modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario
ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del
trattamento di integrazione salariale.
4.3.1. Contratto di
solidarietà. Durata massima di concessione del trattamento.
Ai sensi dell’articolo 22, comma 3, il trattamento
straordinario d’integrazione salariale, a seguito di stipula di contratto di
solidarietà, può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, nel
quinquennio mobile.
Tale durata, come già anticipato al paragrafo 3 della
presente circolare, può ampliarsi fino a raggiungere i 36 mesi, anche
continuativi, nel quinquennio mobile nel caso previsto dal successivo comma 5
secondo cui, ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata
dei trattamenti concessi a seguito di stipula di contratto di solidarietà viene
computata nella misura della metà entro il limite di 24 mesi nel quinquennio
mobile. Oltre il limite suddetto, la durata di tali trattamenti viene computata
per intero. Tale modalità di computo non si applica alle imprese edili e
affini.
4.4. Procedure
concorsuali. Causale d’intervento.
L’articolo 2, comma 70, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
ha abrogato l’articolo 3 della legge n. 223 del 1991 con effetto dal 1° gennaio
2016.
Pertanto, espunta la suddetta disposizione dall’ordinamento
giuridico, a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene meno la possibilità di
autorizzare il trattamento C1GS conseguente all’ammissione alle procedure
concorsuali individuate dal medesimo articolo 3.
Fino al 31 dicembre 2015, trovano applicazione le circolari
nn. 4 del 2 marzo 2015 e 12 dell’8 aprile 2015. Conformemente a quanto previsto
dall’art. 3 della legge n. 223 del 1991, il trattamento potrà decorrere dalla
data della dichiarazione di fallimento, dalla dichiarazione di apertura del
concordato preventivo, dalla data di emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione
straordinaria, e di conseguenza, l’inizio delle sospensioni potrà decorrere
dalla data dei provvedimenti suindicati, applicandosi le norme procedimentali
già previste per tali causali di intervento (fino al 31 dicembre 2015).
Successivamente al 31 dicembre 2015, nel caso in cui l’impresa sia sottoposta a
procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio d’impresa, ove
sussistano i presupposti, la fattispecie potrà rientrare nell’ambito delle
altre causali previste dal decreto legislativo 148/2015.
L’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo prevede,
limitatamente all’anno 2015, modifiche all’articolo 3, comma 5-bis, della legge
n. 223 del 1991.
Per effetto di tali modifiche, la disciplina dell’intervento
straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità disciplinata
dall’articolo 3 per le ipotesi di sottoposizione delle imprese a procedure
concorsuali si applica, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni
di sicurezza e di ordine pubblico, oltre che ai lavoratori delle aziende
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni, anche ai lavoratori delle imprese nei cui confronti
sia stata emessa dal Prefetto un’informazione antimafia interdittiva e siano
state adottate le misure di cui all’articolo 32 decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
A tale fine, l'amministratore dei beni nominato ai sensi
dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o i soggetti nominati
in sostituzione del soggetto coinvolto ai sensi dell’articolo 32 del
decreto-legge n. 90 del 2014 esercitano le facoltà attribuite dall’ articolo 3
al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle
procedure concorsuali.
Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma
5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato dall’articolo 44, comma 11,
del decreto legislativo n. 148 , è destinato per l’anno 2015, in via aggiuntiva
a quanto previsto dallo stesso articolo 3 comma 5-bis, un importo nel limite
massimo di 5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sociale per
occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2
del 2009.
5. Trattamento di
fine Rapporto.
5.1. Contratto di
solidarietà.
Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto,
relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di
lavoro per stipula di contratto di solidarietà, sono a carico della gestione di
afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo
oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90
giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale,
ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore
trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni
dal termine del trattamento precedente.
5.2 Altre causali
cassa integrazione guadagni straordinaria.
Si rappresenta che l’articolo 46, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo n. 148 reca l’abrogazione della legge 8 agosto 1972, n.
464, che, all’articolo 2, secondo comma, stabiliva che le aziende potessero
richiedere alla Cassa integrazione guadagni il rimborso delle quote di
trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo CIG dai lavoratori
sospesi e corrisposte ai lavoratori licenziati al termine del periodo
integrato. Pertanto, a seguito dell’abrogazione, le quote di trattamento di
fine rapporto sono a carico del datore di lavoro.
6. Contribuzione
addizionale.
L’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 stabilisce
l’applicazione di un contributo addizionale obbligatorio a carico delle imprese
che vengono ammesse al trattamento di integrazione salariale, connesso
all’effettivo utilizzo del trattamento in misura diversa rispetto a quella
prevista dalla normativa previgente, e che trova applicazione limitatamente ai
trattamenti di integrazione salariale per i quali viene presentata istanza a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148.
Tale contributo non è dovuto:
- dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale, come già
previsto dall’art. 8, comma 8 bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160;
- dalle imprese che ricorrono ai trattamenti di cui
all’articolo 7, comma 10-ter, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
- dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con
continuazione dell’attività aziendale che, sussistendone i presupposti,
accederanno, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria per le causali previste dal decreto
legislativo 148/2015 . La norma di esonero dalla contribuzione addizionale di
cui dall’art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160 del 1988 fa infatti
riferimento ad imprese sottoposte a procedure concorsuali nell’individuare il
campo di applicazione delle imprese escluse dal versamento dei contributi in
parola.
7. Procedimento
amministrativo.
L’impresa che intende richiedere il trattamento
straordinario d’integrazione salariale, per le causali di riorganizzazione
aziendale e di crisi aziendale, avvia la procedura di consultazione sindacale
ai sensi dell’articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 148.
Costituiscono oggetto dell’esame congiunto il programma che
l’impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori
interessati alle sospensioni e delle ragioni che rendono non praticabili forme
alternative di riduzione di orario nonché delle misure previste per la gestione
di eventuali eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da
sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per cui è richiesto
l’intervento e le modalità della rotazione tra lavoratori o le ragioni
tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
Ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto legislativo
n. 148 è previsto che entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso venga
emesso un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per definire
l’incremento della contribuzione addizionale dovuta a titolo di sanzione per il
mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori previsto dal
comma 3 del medesimo articolo 24. Il rispetto delle modalità di rotazione sarà
oggetto di accertamento ispettivo.
Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da
imprese edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare, nell’esame
congiunto, la non percorribilità della causale di contratti di solidarietà ex
articolo 21. comma 1. lettera c).
A conclusione della fase procedurale dell’esame congiunto,
le regioni esprimono motivato parere in merito alle richieste di intervento
straordinario di integrazione salariale. Il suddetto parere è rilasciato dalle
regioni entro venti giorni dalla conclusione della procedura di consultazione
sindacale attivata dalla richiesta di esame congiunto della situazione
aziendale.
Al fine di consentire la conclusione del procedimento nei
termini previsti dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 148, decorsi i
venti giorni in questione, l’Amministrazione alla stregua dei principi di
carattere generale contenuti nell’articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241
potrà procedere indipendentemente dall’acquisizione del suddetto parere.
7.1 Modalità di
presentazione dell’istanza
La domanda di concessione del trattamento straordinario
d’integrazione salariale deve essere presentata, con modalità telematica, per
tutte le causali d’intervento, entro 7 giorni dalla data di conclusione della
procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo
collettivo aziendale e deve essere corredata dall’elenco nominativo dei
lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.
Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale,
nell’istanza di concessione l’azienda deve comunicare, altresì, il numero dei
lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva oggetto
dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
La sospensione o la riduzione dell’orario come concordata
dalle parti, ai sensi dell’articolo 25. comma 2. del decreto legislativo n.
148. decorrono non prima del trentesimo giorno successivo alla data di
presentazione dell’istanza.
In caso di presentazione tardiva dell'istanza, cioè oltre il
termine perentorio dei sette giorni, il trattamento decorre dal trentesimo
giorno successivo alla data di presentazione della domanda medesima.
Qualora dalla omessa o tardiva presentazione derivi a danno
del lavoratore la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione
salariale l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma
d’importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.
Ai sensi dell’articolo 44, comma 4, la disposizione di cui
all’articolo 25, comma 2, si applica ai trattamenti straordinari di
integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1 ° novembre 2015. Pertanto, i
nuovi termini relativi alle sospensioni dei lavoratori e alla presentazione
dell’istanza si applicano alle domande di integrazione salariale presentate a
decorrere dal Io novembre 2015, che dovranno essere corredate da un verbale di
esame congiunto ovvero da un accordo collettivo aziendale che preveda la
sospensione o riduzione dell’orario di lavoro con decorrenza non prima del
trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza che dovrà
avvenire, per espressa disposizione normativa, entro il termine perentorio di
sette giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione
sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale.
La domanda di concessione deve essere inviata
contestualmente con modalità telematica, tramite il canale
"CIGSonline", al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. - Divisione IV - e alle
Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio.
Nelle more della predisposizione dei nuovi modelli di
presentazione delle istanze e delle relative schede tecniche coerenti con le
modifiche normative intervenute, le imprese istanti potranno avvalersi dei
modelli attualmente in uso, per quanto compatibili, e integrandoli laddove necessario.
In particolare, con riferimento a tutte le causali l’istanza dovrà essere
corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o
riduzioni di orario, e per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale,
l’istanza dovrà essere integrata anche con l’indicazione del numero dei
lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva o le unità produttive
oggetto dell’intervento nel semestre precedente, distinti per orario
contrattuale.
Per le istanze presentate precedentemente all’entrata in
vigore del decreto legislativo n. 148 e le istanze relative a proroghe dei
trattamenti di CIGS nell’ambito di programmi di ristrutturazione o di
riorganizzazione nonché nell’ambito di contratti di solidarietà già presentati
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148, si applicheranno
le disposizioni relative al procedimento amministrativo di cui alla previgente
normativa.
7.2. Istruttoria
amministrativa.
Il procedimento amministrativo si svolge esclusivamente in
via telematica tramite il canale ufficiale "CIGSonline".
La concessione del trattamento avviene con decreto
direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’intero
periodo richiesto.
Il decreto direttoriale è adottato entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda, fatte salve eventuali sospensioni del procedimento
amministrativo che si rendano necessarie ai fini istruttori.
Nell’ambito del procedimento, l’Ufficio competente esamina
le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti
che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale. Inoltre, adotta
ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento del procedimento. In
particolare, può chiedere chiarimenti, documentazione integrativa, il rilascio
di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete
e può richiedere esibizioni documentali nonché - qualora necessario -
accertamenti ispettivi ulteriori, rispetto a quelli già previsti a livello normativo.
Nei casi sopra specificati, ad eccezione della richiesta
d’intervento ispettivo, l’Ufficio invia la comunicazione di sospensione dei
termini del procedimento amministrativo all’impresa istante invitandola a
produrre quanto richiesto nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione stessa.
A seguito della ricezione di quanto richiesto, esaminato
quanto prodotto e documentato dall’azienda. l’Ufficio procede a riavviare il
procedimento e ad adottare il provvedimento finale. In caso di mancata
ricezione di quanto richiesto entro il termine di trenta giorni ovvero
riscontrata la mancanza dei requisiti, presupposti e condizioni legittimanti
l’accesso al trattamento, si provvede all’invio della comunicazione dei motivi
ostativi all'accoglimento dell’istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della
legge n. 241 del 1990, sia in via telematica che per raccomandata AR o tramite
posta elettronica certificata.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
suddetta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto
le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione
interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla
scadenza del termine di dieci giorni.
Le eventuali osservazioni presentate dall’azienda sono
esaminate nei successivi trenta giorni al fine della definitiva determinazione.
All’esito dell’esame, si procederà all’adozione del conseguente provvedimento
finale.
7.2.1. Verifiche
ispettive.
Nell’ambito del procedimento amministrativo, l’articolo 25,
comma 6, del decreto legislativo n. 148 prevede che le DTL territorialmente
competenti, nei tre mesi antecedenti la conclusione dell’intervento
d’integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all’accertamento
degli impegni aziendali.
La relazione ispettiva deve essere trasmessa in via
telematica alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O. - Divisione IV
- entro 30 giorni dalla conclusione dell’intervento straordinario
d’integrazione salariale autorizzato.
Nel caso in cui dalla relazione ispettiva emerga il mancato
svolgimento in tutto o in parte del programma presentato, si apre un nuovo
procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di concessione che
dovrà concludersi nei 90 giorni successivi alla ricezione della relazione con
decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte
salve eventuali ulteriori sospensioni che si rendano necessarie ai fini
istruttori.
7.2.1.2. Modalità di
erogazione del trattamento. Pagamento diretto.
L’articolo 7 del decreto legislativo n. 148 prevede, nei
primi due commi, che il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato
dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
L’importo delle integrazioni è rimborsato dall’INPS all’impresa o conguagliato
da questa secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e
prestazioni corrisposte.
Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 o richiesti antecedentemente e
non ancora conclusi a tale data viene introdotto un termine di decadenza pari a
6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di
durata della concessione entro il quale sono ammessi il conguaglio o la
richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.
In via esemplificativa, se il periodo autorizzalo scade il
giorno 1° ottobre, l'azienda potrà richiedere il rimborso all’INPS o effettuare
il conguaglio entro 6 mesi decorrenti dal 30 ottobre, quindi entro il 30
aprile, a pena di decadenza.
Qualora il provvedimento di concessione sia successivo alla
scadenza del termine di durata del trattamento autorizzato, il conguaglio o la
richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori deve essere
richiesto dall'azienda entro 6 mesi dalla data del provvedimento di
concessione.
In via esemplificativa, nell'ipotesi in cui il trattamento
sia autorizzato per il periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016, con
decreto direttoriale emesso e datato 1° gennaio 2017, i sei mesi decorrono
dalla data del provvedimento, ovvero dal 1° gennaio 2017.
Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 148, per i quali non sia stato ancora
richiesto il rimborso all’INPS o effettuato il conguaglio, i sei mesi decorrono
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148, o se
successiva, dalla data del decreto di autorizzazione.
Ad esempio, per trattamenti relativi ad un periodo che va
dal 1° dicembre 2013 al 30 novembre 2014, i sei mesi decorrono dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 148, ovvero 6 mesi dal 24
settembre 2015, pertanto fino al 24 marzo 2016, a pena di decadenza. In tale
ipotesi se il decreto di concessione è stato emesso in data 30 settembre 2015 i
sei mesi decorrono da tale data.
Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, la
competenza all'autorizzazione del pagamento diretto da parte dell’INPS rimane
radicata in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In caso di serie e documentate difficoltà finanziarie
dell’impresa, infatti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può
autorizzare, su espressa richiesta aziendale, contestualmente alla concessione
del trattamento straordinario d’integrazione salariale, il pagamento diretto da
parte dell’INPS, fatta salva la successiva revoca nel caso il cui il servizio
ispettivo competente accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario
dell'azienda istante.
In questo caso, entro 30 giorni dalla presentazione
dell’istanza agli Uffici competenti, la DTL territorialmente competente invia
alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e 1.0. - Divisione IV -
un’apposita relazione ispettiva comprovante le serie e documentate difficoltà
finanziarie dell’impresa istante. Ai fini dell’individuazione della competenza
territoriale del servizio ispettivo, occorre fare riferimento ai seguenti criteri:
-
qualora sia coinvolta nel programma di
integrazione salariale straordinaria, una sola unità produttiva ovvero più
unità produttive ubicate nella stessa provincia, la verifica sarà effettuata
dal servizio ispettivo competente per territorio;
-
qualora, invece, l’intervento coinvolga più
unità produttive ubicate in territori di province diverse ovvero in più
Regioni, la verifica dovrà essere effettuata presso la sede legale
dell’impresa.
Il servizio ispettivo competente deve dichiarare
espressamente se l’impresa versa in una situazione di difficoltà di ordine
finanziario che le impedisce di anticipare il trattamento straordinario
d’integrazione salariale.
L’attestazione deve essere basata sull’analisi dell’indice
di liquidità dell’impresa istante riferita all’anno in corso come rilevabile
dalla lettura dei bilanci pur provvisori dell’ultimo anno. Detto indice di
liquidità deve risultare manifestamente negativo - con valore inferiore
all’unità - così come risultante dal rapporto tra liquidità immediate e passività
correnti.
In casi assolutamente eccezionali, in cui i risultati della
verifica contabile non consentano di esprimere una valutazione che sia
manifestamente negativa o, nei casi eccezionali in cui la verifica contabile
non consenta di esprimere compiutamente una valutazione negativa, il Servizio
Ispettivo potrà avvalersi anche dei verbali del Consiglio di Amministrazione e
delle relazioni del rappresentante aziendale, da cui si evincono le difficoltà
di ordine finanziario che hanno indotto la società alla richiesta del pagamento
diretto.
Nel caso in cui la relazione ispettiva evidenzi
l’insussistenza dei presupposti per la concessione del pagamento diretto, la
Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O. procede alla revoca
dell’autorizzazione al pagamento diretto a decorrere dalla data della relazione
stessa .
Si rappresenta, infine, che nelle more della adozione dei
decreti attuativi della nuova normativa, recanti i nuovi criteri per la
approvazione dei programmi e la concessione dei trattamenti, continueranno ad
essere applicati, ove compatibili, i criteri previsti nei decreti ministeriali
fino ad oggi utilizzati per la concessione dei trattamenti.
In particolare:
- per la causale di riorganizzazione aziendale trova
applicazione il DM n. 31444 del 2002;
- per la causale di crisi aziendale, il DM n. 31826 del
2002;
- per la causale di contratto di solidarietà, il DM n. 46448
del 2009;
- per i partiti politici, i DDMM nn. 82762 e 81401 del 2014;
- per le imprese dei servizi di pulizia, il DM n. 31446 del
2002;
- per le imprese dei servizi di ristorazione e mensa, il DM
n. 31347 del 2002;
- per le procedure concorsuali di cui all’articolo 3 della
legge n. 223/1991, fino al 31 dicembre 2015, il DM n. 70750 del 2012.
Ai sensi dell’articolo 20, comma 6, del decreto legislativo
n. 148, resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni compresa la possibilità di accedere al
trattamento straordinario d’integrazione salariale per la causale «contratto di
solidarietà», secondo quanto stabilito dagli artt. 21 e 22 del decreto
legislativo n. 148, che sostituiscono l’art. 1 del decreto-legge n. 726 del
1984, convertito in legge n. 863 del 1984, abrogato dall’art. 46, comma 1,
lett. i), del decreto n. 148.
Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 7, comma
10-ter, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla
legge n. 236 del 1993.
Nessun commento:
Posta un commento