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sabato 24 ottobre 2015

Agenzia delle Entrate - Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale

Agenzia delle Entrate, Circolare n.34/E del 22 ottobre 2015

1. Premessa
2. Sanzione per visto di conformità infedele
3. Modello 730 rettificativo
4. Tardività dei modelli

1. Premessa
Con le circolari n. 6/E del 19 febbraio 2015, n. 11/E del 23 marzo 2015 e n. 26/E del 7 luglio 2015, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito alla dichiarazione dei redditi precompilata, introdotta con il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 ( "decreto semplificazioni"). Con il presente documento di prassi vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito alle corrette modalità con cui sono tenuti ad operare, a tal fine, i CAF e i professionisti.

2. Sanzione per visto di conformità infedele
D. L’art. 1, comma 33, della legge n. 296 del 2006 prevede che la violazione per il rilascio di un visto di conformità è punibile a condizione che non trovi applicazione l’art. 12-bis del DPR n. 602 del 1973, ossia che l’Ufficio non possa procedere all’iscrizione a ruolo. Posto che l’art. 3 del DL n. 16 del 2012 ha stabilito che "a decorrere dall’1° luglio 2012" non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, si chiede se il predetto limite trovi applicazione con riferimento a tutte le attività ivi indicate poste in essere dall’amministrazione finanziaria a far tempo dall’1/7/2012, indipendentemente dall’annualità d’imposta alla quale tali azioni si riferiscono e che pertanto possono anche essere antecedenti al 2012.

R. L’art. 1, comma 33, della legge n. 296 del 2006, modificando l’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede che la violazione relativa all’apposizione del visto di conformità su dichiarazione infedele sia punibile a condizione che non trovi applicazione l’art. 12-bis del DPR n. 602 del 1973. Tale disposizione prevede che "Non si procede adiscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146".

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il DPR 16 aprile 1999, n. 129 - recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità - che, all’articolo 1, ha previsto che "Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo fissato, fino al 31 dicembre 1997, in lire trentaduemila".

Tale ultima disposizione risulta modificata, nell’ammontare, dall’articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha innalzato a euro 30 il limite al di sotto del quale non si procede ad alcuna attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione.

Le disposizioni in esame sono finalizzate a gestire le procedure di accertamento e riscossione di crediti di modesta entità e trovano applicazione, in ossequio al principio generale del "tempus regit actum", alle attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione poste in essere durante la loro vigenza, a prescindere dalla circostanza che tali attività facciano riferimento a pregressi periodi d’imposta. Conseguentemente, le modifiche apportate ai limiti di accertamento e riscossione dall’art. 3, comma 10, del decreto legge n. 16 del 2012, si applicano, anche con riferimento alle violazioni relative al rilascio del visto di conformità, per le attività poste in essere dagli uffici a decorrere dalla data in cui la disposizione acquista efficacia, ossia dal 1° luglio 2012.

3. Modello 730 rettificativo
D. L’art. 6 del d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che in caso di presentazione del modello 730 rettificativo (o della comunicazione) entro il 10 novembre, il CAF è tenuto al pagamento della sola sanzione (ridotta nella misura prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 472 del 1997) che sarebbe stata richiesta al contribuente. Si chiede se, nel caso in cui il 730 rettificativo venga presentato dopo il 7 luglio ma entro il 10 novembre, alla predetta sanzione si aggiunga anche quella relativa alla tardività della dichiarazione.

R. Per effetto delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 - che, tra le altre, ha istituito la dichiarazione precompilata - il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ad operatori specializzati, circa la definitività del loro rapporto con il Fisco, viene espressamente tutelato prevedendo che siano quest’ultimi tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Viene, in tal modo, a determinarsi una vera e propria "sostituzione" di colui che rilascia il visto nella posizione dell’originario debitore (il contribuente), salvo il caso in cui l’infedeltà del visto sia stata determinata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Tale nuova impostazione ha carattere innovativo e generale, come emerge dalla circostanza che tale regime di responsabilità trova applicazione anche se il contribuente si avvale dell’assistenza fiscale al di fuori del sistema della dichiarazione precompilata (articolo 1, comma 5, del D.Lgs n. 175 del 2014).

Con Circolare 11/E del 23 marzo 2015 è stato, in particolare, chiarito che se il Caf o il professionista presenta una dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza, la relativa responsabilità è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, ridotta nella misura prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se il versamento è effettuato entro la medesima data del 10 novembre.

Si ritiene, pertanto che, il Caf o il professionista sia tenuto al pagamento della sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente se, dopo aver inviato tempestivamente l’originario modello 730, presenti un modello 730 rettificativo (o una comunicazione) entro il 10 novembre.

Per effetto della portata innovativa della norma in commento devono ritenersi superati i chiarimenti forniti con la circolare n. 14/E del 9 maggio 2013 - paragrafo 7.3, Dichiarazioni a rettifica - nella parte relativa all’applicazione delle sanzioni per la presentazione della dichiarazione rettificativa successivamente alla scadenza del termine previsto per la trasmissione telematica dei modelli 730.

Ciò vale anche con riferimento alle procedure di rettifica operate dal sostituto d’imposta.

Resta fermo che la sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione troverà applicazione nel caso in cui l’originario modello 730 sia stato presentato oltre il termine fissato dall’articolo 13 del DM n. 164 del 1999 (come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 175 del 2014), ossia oltre il 7 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, salvo che ne sia disposta la proroga.

Laddove, peraltro, il modello 730 tardivo sia successivamente rettificato dal Caf o dal professionista entro il 10 novembre, alla sanzione per tardività si aggiunge quella per visto infedele.

4. Tardività dei modelli
D. Nel caso di invio tardivo, entro il 10 novembre 2015, del modello 730 originario, da quando decorre la tardività? Dal 7 luglio o dal 23 luglio, data prorogata con D.P.C.M. 26 giugno 2015?

R. Al fine di individuare il dies a quo per la regolarizzazione della violazione di tardiva presentazione del modello 730 occorre, preliminarmente, individuare il momento in cui la violazione può dirsi commessa, anche alla luce della proroga disposta con D.P.C.M. 26 giugno 2015.

La disposizione, infatti, considerata l’opportunità di prevedere un maggior termine per il corretto svolgimento dei relativi adempimenti e tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell’Amministrazione finanziaria, ha consentito ai CAF-dipendenti e ai professionisti abilitati, di "completare, entro il 23 luglio 2015, (...) la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a condizione che entro il 7 luglio 2015 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'ottanta per cento delle medesime dichiarazioni".

L’ampliamento del termine è motivato dalle difficoltà segnalate dagli operatori nel primo anno di applicazione della normativa - che ha modificato le modalità di svolgimento dell’assistenza fiscale con l’introduzione della dichiarazione precompilata -, dalle disposizioni che hanno previsto la revisione dei requisiti e delle garanzie richiesti per l’attività di assistenza nonché dalla concomitanza di altre scadenze fiscali. Tali circostanze hanno determinato, per gli intermediari abilitati, l’insorgere di grosse difficoltà nel far fronte alle richieste dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che, in modo massivo e in contemporanea, hanno richiesto assistenza.

Pertanto, tenuto conto delle finalità del decreto ed anche al fine di semplificare gli adempimenti, si ritiene che il dies a quo per la regolarizzazione della violazione decorra comunque dal termine prorogato, ossia dal 23 luglio 2015.

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