TARI, indagine Faib Confesercenti: aumenti spropositati e
giungla tariffaria. Presso le Confesercenti i moduli per l’abbattimento del
tributo
Dal 1° gennaio 2014 il precedente regime di prelievo in
materia di rifiuti urbani e assimilati (TARES) è stato sostituito dalla TARI,
Tassa sui Rifiuti (per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di
spazzamento delle strade), applicabile a chiunque possieda e/o occupi una
superficie che possa produrre rifiuti urbani. Come si sa la riscossione della
TARI è di esclusiva competenza comunale, da effettuarsi a discrezione del
Comune, direttamente dallo stesso, oppure affidandola al Gestore del servizio
di raccolta rifiuti urbani e assimilati.
Le disposizioni di
disciplina della TARI prevedono diverse modalità per la determinazione delle
tariffe del tributo. In primo luogo, la Legge 147/2013 consente ai Comuni la
facoltà di optare tra l’adozione della tassa e quella di una tariffa avente
natura corrispettiva. Il comma 668 dell’Art. 1 della Legge sopra richiamata
permette, infatti, ai Comuni che hanno adottato sistemi di misurazione puntuale
delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere, con
regolamento, l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in
luogo del tributo. Tale possibilità, quindi, non è aperta a tutti gli Enti, ma
solamente a quelli che sono effettivamente in grado di misurare i rifiuti
conferiti dai singoli utenti. Tuttavia coloro che si trovano nella suddetta
condizione non sono obbligati ad adottare il modello di tariffa corrispettiva,
ben potendo comunque optare per il prelievo tributario.
La tassa conferma
quindi la natura binomia, ovvero composta di una quota fissa e di una quota
variabile,
Nel corso degli
ultimi quattro anni la tassa sui rifiuti (oggi appunto TARI) ha subito un
incremento indiscriminato tanto per gli usi civili che per quelli commerciali.
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