Art.1
Ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,
modificato dall’articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dell’articolo 20
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché dell’articolo 11 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è
fissata in € 77,12 ai fini della determinazione del minimale e del massimale
della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere
dal 1° luglio 2015, nella misura di € 16.195,20 e di € 30.076,80.
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione
marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua
risulta stabilito, rispettivamente, in € 43.310,59 per i comandanti e i capi
macchinisti, in € 36.693,70 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in
€ 33.385,24 per gli altri ufficiali.
Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal
primo comma dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i
coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:
- anno 2013 e precedenti: 1,0019;
- anno 2014 e I semestre 2015: 1,0000.
Art.2
Ai sensi dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, così come
sostituito dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno per
l’assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2015, è fissato
in € 533,22.
Art.3
Ai sensi dell’articolo 85 del testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, così come
sostituito dall’articolo 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l’assegno una
volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia
professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2015, è fissato
in € 2.136,50.
Art.4
Ai sensi dell’articolo 8 della Legge 27 dicembre 1975, n.
780 gli assegni continuativi mensili di cui all'art. 124 del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali sono riliquidati nella stessa misura percentuale
delle rendite.
Applicando quindi a detti assegni il coefficiente di
rivalutazione 1,0019 si ottengono i seguenti importi:
Inabilità
|
Importi dal 1° luglio 2015
|
Dal 50 al 59%
|
€ 299,20
|
Dal 60 al 79%
|
€ 419,78
|
Dall’80 all’89%
|
€ 779,40
|
Dal 90 al 100%
|
€ 1.200,76
|
100% + a.p.c.
|
€ 1.734,69
|
Art.5
Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali, come sopra determinati, dovranno
essere riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima
non inferiore al 10 per cento fissata dall’articolo 20, commi 3 e 4, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per
l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
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