Art.1
La retribuzione annua da assumersi a base per la
liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni
causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro
superstiti, nonché alle prestazioni a queste collegate, è fissata in €
60.057,27 con effetto dal 1° luglio 2015.
Art.2
Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati dovranno
essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima
non inferiore al 10 per cento fissata dall’articolo 20, commi 3 e 4, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per
l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
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