Art.1 - Ambito di
applicazione
1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione
dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di
seguito ‘‘Legge di stabilità"), come modificato dal decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33, concernente il
regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere
dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché
da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo
industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Art.2 - Soggetti
beneficiari
1. Possono optare per il regime opzionale, a condizione che
esercitino le attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 8, tutti i
soggetti titolari di reddito di impresa, ovvero:
(i) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
(ii) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a)
e b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
(iii) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera
c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 relativamente all’attività commerciale
eventualmente esercitata;
(iv) i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione delle società semplici;
(v) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d),
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Paesi con i quali sia in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di
informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello
Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali di cui all’articolo 6.
2. L'opzione può essere esercitata da chi ha diritto allo
sfruttamento economico dei beni immateriali indicati all‘articolo 6.
Art.3 - Soggetti
esclusi
1. Il beneficio di cui al presente decreto non si applica
alle società:
(i) assoggettate alle procedure di fallimento dall'inizio
dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
(ii) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta
dall'inizio dell’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la
liquidazione;
(iii) assoggettate alle procedure di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi dall'inizio dell'esercizio in cui
interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di
amministrazione straordinaria sulla base del programma di cessione dei
complessi aziendali di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270.
Art.4 - Modalità di
esercizio e durata
1. L’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è
irrevocabile ed è rinnovabile.
2. Per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2014, l’opzione di cui al comma 1 è comunicata all’Agenzia
delle entrate secondo le modalità e i termini indicati in apposito
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; l’opzione riguarda il
periodo d’imposta nel corso del quale essa è comunicata ed i successivi
quattro. A decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2014, l’opzione è comunicata nella dichiarazione dei redditi e
decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.
3. Qualora la quota di reddito agevolabile sia determinata
ai sensi dell'articolo 1, comma 39, secondo periodo o quarto periodo, della
Legge di stabilità, l'opzione ha efficacia dal periodo di imposta in cui è
presentata la richiesta di ruling ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 8, comma 2, del medesimo decreto-legge, con riferimento al
periodo di efficacia dell’accordo.
4. Nelle more della stipula dell’accordo di cui all’articolo
8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, i soggetti beneficiari
determinano il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie. Al fine di
consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è
presentata l’istanza di ruling di cui al comma 3, la quota di reddito
agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di
presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo,
può essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta di sottoscrizione del ruling.
Art.5 - Operazioni
straordinarie
1. In caso di operazioni di fusione, scissione e
conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell'esercizio
dell'opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei
costi di cui all'articolo 9.
Art.6 - Definizione
di bene immateriale
1. L'opzione ha ad oggetto i redditi derivanti dall’utilizzo
di:
(i) software protetto da copyright;
(ii) brevetti industriali siano essi concessi o in corso di
concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni
biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i
brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà
vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
(iii) marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi,
siano essi registrati o in corso di registrazione:
(iv) disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
(v) informazioni aziendali ed esperienze
tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili
come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.
2. Per la definizione delle suddette tipologie di beni
immateriali e dei requisiti per la loro esistenza e protezione si fa
riferimento alle norme nazionali, dell’Unione europea ed internazionali e a
quelle contenute in regolamenti dell'Unione europea, trattati e convenzioni
internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili
nel relativo territorio di protezione.
3. Qualora, nell'ambito delle singole tipologie dei beni
immateriali individuati al comma 1 del presente articolo, due o più beni
appartenenti ad un medesimo soggetto siano collegati da un vincolo di
complementarietà tale per cui la finalizzazione di un prodotto o di un processo
sia subordinata all’uso congiunto degli stessi, tali beni immateriali
costituiscono un solo bene immateriale ai fini dell'applicazione delle
disposizioni del presente decreto.
Art.7 - Tipologie di
utilizzo agevolabili
1. Rientrano nell’ambito applicativo dell’opzione:
(i) la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni
immateriali di cui all’articolo 6;
(ii) l'uso diretto dei beni immateriali di cui all’articolo
6, per tale intendendosi l’utilizzo nell'ambito di qualsiasi attività che i
diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera (i), il reddito
agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni
immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a
essi connessi.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera (ii), è necessario
individuare per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione il contributo
economico da esso derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito
d’impresa o la perdita.
4. L’opzione ha ad oggetto anche le somme ottenute come
risarcimento e come restituzione dell'utile a titolo di responsabilità
contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad
oggetto i beni immateriali di cui all'articolo 6 e per violazione dei diritti
sugli stessi beni.
Art.8 - Definizione
di attività di ricerca e sviluppo
1. Rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo
finalizzate allo sviluppo, al mantenimento, nonché all’accrescimento del valore
dei beni di cui all’articolo 6, le seguenti attività:
(i) la ricerca fondamentale, con ciò dovendosi intendere i
lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove
successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design;
(ii) la ricerca applicata, con ciò dovendosi intendere la
ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare
per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a
prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e
della tecnica; lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi
intendere l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle
conoscenze e capacità esistenti dì natura scientifica, tecnologica, commerciale
e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o
migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate
alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e
i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni
per la immissione in commercio dei prodotti o l'utilizzo di processi e servizi.
Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni,
la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di
prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli
impianti e delle attrezzature a tal fine necessari;
(iii) il design, con ciò intendendosi le attività di
ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l’aspetto
esteriore di essi e di ciascuna loro parte, e le attività di sviluppo dei
marchi;
(iv) l’ideazione e la realizzazione del software protetto da
copyright;
(v) le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato
e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi
anticontraffazione, il deposito, l'ottenimento e il mantenimento dei relativi
diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in
forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della
contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi;
(vi) le attività di presentazione, comunicazione e
promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi,
e contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine
dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili.
Art.9 - Determinazione
della quota di reddito agevolabile
1. La quota di reddito agevolabile è determinata, per
ciascun bene immateriale di cui all’articolo 6, tenuto conto anche di quanto
indicato al comma 3 dello stesso articolo, sulla base del rapporto tra i costi
indicati ai commi da 2 a 5.
2. I costi da indicare al numeratore del rapporto di cui al
comma 1 sono afferenti alle attività indicate all’articolo 8 svolte:
(i) direttamente dai soggetti beneficiari;
(ii) da università o enti di ricerca e organismi equiparati;
(iii) da società, anche start up innovative, diverse da
quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
3. L’importo di cui al comma 2 è incrementato:
(i) dei costi afferenti le attività indicate all’articolo 8
derivanti da operazioni intercorse con società che direttamente o
indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa società che controlla l’impresa per la quota costituita dal
riaddebito di costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi
e
(ii) dei costi afferenti alle attività indicate all’articolo
8 sostenuti dal soggetto beneficiario nell’ambito di un accordo per la
ripartizione dei costi, come definito dal provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 29 settembre 2010 prot. n. 2010/137654, almeno
fino a concorrenza dei proventi costituiti dal riaddebito dei costi di cui al
comma 2 precedente ai soggetti partecipanti al l’accordo per la ripartizione
dei costi.
4. I costi da indicare al denominatore del rapporto di cui
al comma 1 sono i costi di cui ai commi 2 e 3, aumentati:
(i) dei costi derivanti da operazioni intercorse con società
che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o
sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sostenuti per lo
sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene afferente alle attività
indicate all’articolo 8 e
(ii) del costo di acquisizione, anche mediante licenza di
concessione in uso. del bene immateriale sostenuto nel periodo di imposta.
5. L'importo dei costi di cui ai commi 2 e 3 è aumentato di
un importo corrispondente alla differenza tra:
(i) l’importo dei costi di cui al comma 4 e
(ii) l’importo dei costi di cui ai commi 2 e 3.
Tale importo rileva fino a concorrenza del 30 per cento
dell'importo dei costi di cui ai commi 2 e 3.
6. Ai fini del computo del rapporto di cui al comma 1:
a) per il primo periodo d’imposta di efficacia delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 37 e seguenti, della Legge di
stabilità e per i due successivi, i costi di cui al comma 1 sono quelli
sostenuti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi e
nei tre periodi d’imposta precedenti e sono assunti complessivamente;
b) a partire dal terzo periodo di imposta successivo a
quello di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 37 e
seguenti, della Legge di stabilità, i costi di cui al comma 1 sono quelli
sostenuti nei periodi di imposta in cui le presenti disposizioni trovano
applicazione e sono assunti distintamente per ciascun bene immateriale.
7. La quota di reddito agevolabile risulta dal prodotto fra
il reddito di cui all’articolo 7, commi 2 e 3, e il rapporto di cui ai commi
precedenti.
8. La quota di reddito agevolabile determinata ai sensi dei
commi precedenti non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50 per
cento del relativo ammontare. Per il periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la
percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d’impresa è
fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.
9. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma
1 non rilevano:
a) gli interessi passivi;
b) le spese relative agli immobili;
c) qualsiasi costo che non può essere direttamente collegato
a uno specifico bene immateriale di cui all’articolo 6.
Art.10 - Reinvestimento
del corrispettivo da cessione di beni immateriali
1. Il rinvio contenuto nell’articolo 1, comma 40 della Legge
di stabilità ai beni immateriali di cui al precedente comma 39 della medesima
legge si intende effettuato solo per individuare le tipologie di beni
immateriali cui si riferisce il regime di esclusione delle plusvalenze dalla
formazione del reddito d’impresa.
2. Sono escluse dal reddito d’impresa le plusvalenze
derivanti dalla cessione dei beni immateriali di cui all’articolo 6, a
condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla
cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo
periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, in
attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e
accrescimento di altri beni immateriali di cui all’articolo 6 svolte:
(a) direttamente dai soggetti beneficiari;
(b) mediante contratti di ricerca da università o enti di
ricerca e organismi equiparati;
(c) mediante contratti di ricerca da società, anche start up
innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano
l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che
controlla l’impresa;
(d) mediante contratti di ricerca da società, anche start up
innovative, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, le
quali si siano limitate a fare svolgere le attività di cui all’articolo 8 da
soggetti indicati alla lettera (b) e (c) del presente comma.
3. Nell’ipotesi in cui la plusvalenza sia realizzata
nell’ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o
indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa società che controlla l’impresa, la plusvalenza può essere
determinata in conformità ad un accordo con l’Agenzia delle entrate effettuato
in base all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
4. Qualora non si verifichino le condizioni previste dal
comma 2, il reddito del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui si
verifica la cessione, deve essere aumentato dell’importo della plusvalenza che
avrebbe concorso a formare il reddito nel periodo di imposta in cui è stata
realizzata in assenza della previsione di cui allo stesso comma.
Art.11 - Tracciabilità
delle spese e dei redditi
1. Il diretto collegamento delle attività di ricerca e
sviluppo di cui all’articolo 8 e i beni immateriali di cui all’articolo 6,
nonché fra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile derivante dai
medesimi deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o
extracontabile.
Art.12 - Procedura di
ruling
1. Ricadono nell’ambito applicativo dell’accordo con
l’Agenzia delle entrate previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 le seguenti fattispecie:
(i) la determinazione del contributo economico alla
produzione del reddito d’impresa o della perdita in caso di utilizzo diretto
dei beni immateriali di cui all'articolo 6;
(ii) la determinazione del reddito derivante dall’utilizzo
dei beni immateriali di cui all'articolo 6 in ipotesi diverse da quelle di cui
al precedente punto (i), realizzato nell'ambito di operazioni con società che
direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalia stessa società che controlla l’impresa;
(iii) la determinazione delle plusvalenze di cui
all'articolo 10 realizzate nell'ambito di operazioni con società che
direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui ai punti (ii) e (iii) l'attivazione
della procedura di ruling è opzionale.
3. Ai fini della determinazione del contributo economico di
cui al comma 1, punto (i), le microimprese, piccole e medie imprese, come
definite dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee
2003/361/CE, accedono alla procedura di ruling di cui al medesimo comma 1,
attraverso modalità semplificate stabilite con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto del principio comunitario del
contenimento degli oneri amministrativi, il contributo è determinato sulla base
degli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE, con particolare
riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento. Le predette
imprese dovranno in ogni caso essere in grado di monitorare il nesso fra le
spese e il reddito, fornendone dimostrazione all’amministrazione finanziaria.
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