Art.1 - Soggetti e
oggetto del beneficio
1. Le imprese comunitarie di costruzione, riparazione e
trasformazione navale iscritte negli albi speciali delle imprese
navalmeccaniche di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, possono
beneficiare, in maniera autonoma o in collaborazione effettiva con altre
imprese o con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza dell'Unione
Europea, degli aiuti per progetti di ricerca e sviluppo compresi in una o più
delle seguenti categorie di ricerca:
a) ricerca fondamentale;
b) ricerca industriale;
c) sviluppo sperimentale;
d) studi di fattibilità;
e) innovazione dell'organizzazione;
f) innovazione di processo.
2. Le imprese armatoriali di cui all'art. 265 del codice
della navigazione possono beneficiare, in maniera autonoma o in collaborazione
effettiva con altre imprese o con organismi di ricerca e di diffusione della
conoscenza dell'Unione europea, degli aiuti per progetti compresi in una o più
delle seguenti categorie:
a) innovazione dell'organizzazione;
b) innovazione di processo.
Art.2 - Definizioni
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, si intende
per:
a) attività di ricerca fondamentale, i lavori sperimentali o
teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o usi
commerciali diretti;
b) attività di ricerca industriale, l'acquisizione di nuove
conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o
servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o
servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi
complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi
esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della
ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie
generiche;
c) sviluppo sperimentale, l'acquisizione, la combinazione,
la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura
scientifica, tecnologica e commerciale e di altro tipo per sviluppare prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche
altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e
alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello
sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la
realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o
servizi nuovi o migliorati. Lo sviluppo sperimentale può comprendere lo
sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi
commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo
di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione
e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende, tuttavia, le modifiche
di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione e servizi esistenti ed altre operazioni in corso
anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
d) studio di fattibilità, la valutazione e l'analisi del
potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale
individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza,
le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per
l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;
e) innovazione dell'organizzazione, l'applicazione di nuovi
metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo
di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si
basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella
strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione
dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni
strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei
fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le
periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio
di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
f) innovazione di processo, l'applicazione di un metodo di
produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi
cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software),
esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di
produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o
di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione
dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni
strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei
fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le
periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio
di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
g) collaborazione effettiva, la collaborazione tra almeno
due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie o
al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro,
nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di
collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e
i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto
e, quindi, sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca
contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme
di collaborazione.
Art.3 - Tipologia di
aiuto
1. I finanziamenti disciplinati dal presente decreto sono
concessi nella forma del contributo della spesa nei limiti della vigente
normativa comunitaria sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e
innovazione ed in particolare di quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 651
del 2014 relativamente ai costi ammissibili e alle intensità di aiuto.
Art.4 - Costi
ammissibili
1. I costi ammissibili comprendono i costi sostenuti nella
misura in cui siano direttamente ed esclusivamente connessi al progetto di
ricerca, sviluppo e innovazione.
2. I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo
sono imputati ad una specifica categoria di ricerca tra quelle indicate
all'art. 2 del presente decreto e rientrano nelle seguenti categorie:
a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro
personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella
misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli
strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita
per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di
ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo
principi contabili generalmente accettati;
c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i
brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali
condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio,
compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi,
direttamente imputabili al progetto.
3. I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono
ai costi dello studio.
4. I costi ammissibili per i progetti di innovazione dei
processi e dell'organizzazione sono:
a) spese di personale;
b) costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e
terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
c) costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei
brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali
condizioni di mercato;
d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi
i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente
imputabili al progetto.
5. Gli aiuti alle grandi imprese per i progetti di
innovazione dei processi e dell'organizzazione sono compatibili soltanto se
tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività
sovvenzionata e se le Piccole medie Imprese (PMI) coinvolte sostengono almeno
il 30 per cento del totale dei costi ammissibili.
Art.5 - Intensità di
aiuto
1. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:
a) il 100 per cento dei costi ammissibili per la ricerca
fondamentale;
b) il 50 per cento dei costi ammissibili per la ricerca
industriale;
c) il 25 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo
sperimentale;
d) il 50 per cento dei costi ammissibili per studi di
fattibilità;
e) il 15 per cento dei costi ammissibili per le grandi
imprese e il 50 per cento dei costi ammissibili per le PMI per l'innovazione
dei processi e dell'organizzazione.
2. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo
sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a una intensità massima dell'80
per cento dei costi ammissibili come segue:
a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20
punti percentuali per le piccole imprese;
b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle
seguenti condizioni:
1. Il progetto prevede la collaborazione effettiva tra
imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati
membri o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'Accordo SEE, e non
prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 per cento dei costi
ammissibili;
2. Il progetto prevede la collaborazione effettiva tra
un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza,
nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 per cento dei
costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria
ricerca;
3. Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità
possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20
punti percentuali per le piccole imprese.
4. I risultati del progetto sono ampiamente diffusi
attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software
open source o gratuito.
Art.6 - Domanda per
la concessione dell'aiuto
1. L'impresa presenta domanda per la concessione dell'aiuto
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la
vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne, di seguito direzione generale, entro e non
oltre sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente decreto. Le domande pervenute oltre tale termine sono considerate
inammissibili.
2. Ciascuna domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome, ragione sociale, dimensioni dell'impresa e, per i
soggetti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, il numero di
iscrizione all'albo speciale;
b) descrizione del progetto;
c) durata e piano di realizzazione del progetto;
d) ubicazione del progetto;
e) elenco dei costi del progetto;
f) importo dell'aiuto finanziario richiesto per il progetto.
3. Alla domanda deve essere, altresì, allegata una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che, riguardo
al progetto per il quale è richiesto l'aiuto, l'impresa non ha ricevuto alcun
contributo né direttamente né indirettamente, ovvero per il tramite di
fornitori di beni e servizi correlati all'istanza di contributo.
4. La domanda di cui ai commi precedenti può essere
presentata, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, anche per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione già avviati o in
fase di avvio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le domande devono essere trasmesse, a pena di
inammissibilità, per posta certificata alla direzione generale.
Art.7 - Valutazione
delle istanze
1. La direzione chiede, per ciascuna domanda presentata, il
parere della Commissione tecnico-scientifica istituita con decreto del Capo
Dipartimento n. 5 del 4 febbraio 2015.
2. La Commissione tecnico-scientifica verifica che la
domanda di contributo e la documentazione ad essa allegata attesti che l'aiuto
abbia un effetto di incentivazione e che per le grandi imprese consenta il
raggiungimento di uno o più dei seguenti risultati:
a) un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della
portata del progetto;
b) un aumento significativo, per effetto dell'aiuto,
dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto;
c) una riduzione significativa dei tempi per il
completamento del progetto.
3. La Commissione tecnico-scientifica controlla
l'ammissibilità dei costi, rappresentati a mezzo della domanda, sulla base dei
costi ammissibili ai sensi dell'art. 4 e nella fase definitiva di concessione
del contributo.
4. La Commissione tecnico-scientifica accerta
l'ammissibilità dei costi delle istanze di aiuto relative a progetti di ricerca
sviluppo ed innovazione in corso di realizzazione previa verifica dell'effetto
di incentivazione ai sensi del precedente comma 2.
5. La Commissione tecnico-scientifica è inoltre incaricata
di valutare eventuali modifiche in itinere del progetto, sulla base di motivata
istanza del beneficiario, fermo restando che non è ammessa la revisione in
aumento dei costi stimati indicati nella domanda originaria.
Art.8 - Concessione
dell'aiuto
1. Acquisito il parere favorevole della Commissione, la
direzione generale approva la domanda di ammissione all'aiuto a condizione che
vi sia la disponibilità di bilancio, determinandone l'intensità ai sensi
dell'art. 5 e stabilendone la data di completamento del progetto.
2. Le domande sono approvate sulla base dell'ordine
cronologico di arrivo delle stesse.
3. La concessione dell'aiuto è corrisposta in via
provvisoria e ripartita in rate ventennali.
4. La determinazione e concessione definitiva del contributo
è disposta a conclusione del progetto dei lavori, acquisito il parere di
ammissibilità della Commissione tecnico-scientifica, sulla base della
documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
5. Non è ammessa la revisione in aumento dei costi stimati
indicati nella domanda.
Art.9 - Erogazione
dell'aiuto
1. Le imprese ammesse al contributo in via provvisoria
presentano annualmente domanda di erogazione del contributo alla Direzione
generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, corredata dalla
documentazione comprovante il rispetto del piano di realizzazione del progetto,
dalla dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio e dalla
dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
2. La direzione generale per la vigilanza sulle Autorità
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne prima di procedere al erogazione del contributo delle singole
rate verifica il rispetto del piano di realizzazione del progetto di cui
all'art. 6, comma 2, lettera c).
3. Ad ultimazione del progetto l'impresa beneficiaria chiede
la concessione definitiva del contributo presentando tutta la documentazione
comprovante le spese sostenute per la realizzazione del progetto.
Art.10 - Restituzione
dell'aiuto
1. La mancata realizzazione del progetto entro la data
approvata comporta la revoca dell'aiuto e la decadenza dal beneficio, con
conseguente obbligo di restituzione degli importi percepiti per la parte di
progetto non realizzato, maggiorati degli interessi di legge.
Art.11 - Condizioni
per l'esenzione
1. Agli aiuti concessi secondo il presente decreto, si
applicano le soglie di notifica indicate nell'art. 4, paragrafo 1, lettera i),
aiuti alla ricerca e sviluppo e lettera m), aiuti per l'innovazione dei
processi e dell'organizzazione, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Art.12 - Dotazione
finanziaria
1. La dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 357,
della legge n. 190 del 2014 è impiegata al 90 per cento per i progetti di cui
all'articolo 1, comma 1 ed il restante 10 per cento è impiegato per i progetti
di cui all'art. 1, comma 2.
2. Le dotazioni finanziarie provenienti da aiuti
eventualmente non erogati, revocati o provenienti da stanziamenti aggiuntivi,
possono essere utilizzate per domande presentate e non approvate per
indisponibilità di bilancio, purché i relativi progetti non siano conclusi.
3. A completamento della procedura, in caso di residua
disponibilità finanziaria, la Direzione generale può riaprire i termini, per la
presentazione di nuovi progetti, procedendo secondo gli articoli 6, 7, 8, 9, 10
e 11 del presente decreto.
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