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domenica 27 settembre 2015

Criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo navale

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto Ministeriale del 10 giugno 2015 (Provvedimento pubblicato nella G.U. 24 settembre 2015, n. 222)

Art.1 - Soggetti e oggetto del beneficio
1. Le imprese comunitarie di costruzione, riparazione e trasformazione navale iscritte negli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, possono beneficiare, in maniera autonoma o in collaborazione effettiva con altre imprese o con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza dell'Unione Europea, degli aiuti per progetti di ricerca e sviluppo compresi in una o più delle seguenti categorie di ricerca:

a) ricerca fondamentale;

b) ricerca industriale;

c) sviluppo sperimentale;

d) studi di fattibilità;

e) innovazione dell'organizzazione;

f) innovazione di processo.

2. Le imprese armatoriali di cui all'art. 265 del codice della navigazione possono beneficiare, in maniera autonoma o in collaborazione effettiva con altre imprese o con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza dell'Unione europea, degli aiuti per progetti compresi in una o più delle seguenti categorie:

a) innovazione dell'organizzazione;

b) innovazione di processo.

Art.2 - Definizioni
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, si intende per:

a) attività di ricerca fondamentale, i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

b) attività di ricerca industriale, l'acquisizione di nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

c) sviluppo sperimentale, l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale e di altro tipo per sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Lo sviluppo sperimentale può comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende, tuttavia, le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti ed altre operazioni in corso anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

d) studio di fattibilità, la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

e) innovazione dell'organizzazione, l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

f) innovazione di processo, l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

g) collaborazione effettiva, la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e, quindi, sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione.

Art.3 - Tipologia di aiuto
1. I finanziamenti disciplinati dal presente decreto sono concessi nella forma del contributo della spesa nei limiti della vigente normativa comunitaria sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione ed in particolare di quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 651 del 2014 relativamente ai costi ammissibili e alle intensità di aiuto.

Art.4 - Costi ammissibili
1. I costi ammissibili comprendono i costi sostenuti nella misura in cui siano direttamente ed esclusivamente connessi al progetto di ricerca, sviluppo e innovazione.

2. I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati ad una specifica categoria di ricerca tra quelle indicate all'art. 2 del presente decreto e rientrano nelle seguenti categorie:

a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

3. I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono ai costi dello studio.

4. I costi ammissibili per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione sono:

a) spese di personale;

b) costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c) costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;

d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

5. Gli aiuti alle grandi imprese per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le Piccole medie Imprese (PMI) coinvolte sostengono almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili.

Art.5 - Intensità di aiuto
1. L'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

a) il 100 per cento dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;

b) il 50 per cento dei costi ammissibili per la ricerca industriale;

c) il 25 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;

d) il 50 per cento dei costi ammissibili per studi di fattibilità;

e) il 15 per cento dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50 per cento dei costi ammissibili per le PMI per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione.

2. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata fino a una intensità massima dell'80 per cento dei costi ammissibili come segue:

a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

b) di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

1. Il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'Accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili;

2. Il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 per cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

3. Le intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

4. I risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.

Art.6 - Domanda per la concessione dell'aiuto
1. L'impresa presenta domanda per la concessione dell'aiuto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, di seguito direzione generale, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Le domande pervenute oltre tale termine sono considerate inammissibili.

2. Ciascuna domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a) nome, ragione sociale, dimensioni dell'impresa e, per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, il numero di iscrizione all'albo speciale;

b) descrizione del progetto;

c) durata e piano di realizzazione del progetto;

d) ubicazione del progetto;

e) elenco dei costi del progetto;

f) importo dell'aiuto finanziario richiesto per il progetto.

3. Alla domanda deve essere, altresì, allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che, riguardo al progetto per il quale è richiesto l'aiuto, l'impresa non ha ricevuto alcun contributo né direttamente né indirettamente, ovvero per il tramite di fornitori di beni e servizi correlati all'istanza di contributo.

4. La domanda di cui ai commi precedenti può essere presentata, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione già avviati o in fase di avvio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le domande devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, per posta certificata alla direzione generale.

Art.7 - Valutazione delle istanze
1. La direzione chiede, per ciascuna domanda presentata, il parere della Commissione tecnico-scientifica istituita con decreto del Capo Dipartimento n. 5 del 4 febbraio 2015.

2. La Commissione tecnico-scientifica verifica che la domanda di contributo e la documentazione ad essa allegata attesti che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione e che per le grandi imprese consenta il raggiungimento di uno o più dei seguenti risultati:

a) un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto;

b) un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto;

c) una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto.

3. La Commissione tecnico-scientifica controlla l'ammissibilità dei costi, rappresentati a mezzo della domanda, sulla base dei costi ammissibili ai sensi dell'art. 4 e nella fase definitiva di concessione del contributo.

4. La Commissione tecnico-scientifica accerta l'ammissibilità dei costi delle istanze di aiuto relative a progetti di ricerca sviluppo ed innovazione in corso di realizzazione previa verifica dell'effetto di incentivazione ai sensi del precedente comma 2.

5. La Commissione tecnico-scientifica è inoltre incaricata di valutare eventuali modifiche in itinere del progetto, sulla base di motivata istanza del beneficiario, fermo restando che non è ammessa la revisione in aumento dei costi stimati indicati nella domanda originaria.

Art.8 - Concessione dell'aiuto
1. Acquisito il parere favorevole della Commissione, la direzione generale approva la domanda di ammissione all'aiuto a condizione che vi sia la disponibilità di bilancio, determinandone l'intensità ai sensi dell'art. 5 e stabilendone la data di completamento del progetto.

2. Le domande sono approvate sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle stesse.

3. La concessione dell'aiuto è corrisposta in via provvisoria e ripartita in rate ventennali.

4. La determinazione e concessione definitiva del contributo è disposta a conclusione del progetto dei lavori, acquisito il parere di ammissibilità della Commissione tecnico-scientifica, sulla base della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

5. Non è ammessa la revisione in aumento dei costi stimati indicati nella domanda.

Art.9 - Erogazione dell'aiuto
1. Le imprese ammesse al contributo in via provvisoria presentano annualmente domanda di erogazione del contributo alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, corredata dalla documentazione comprovante il rispetto del piano di realizzazione del progetto, dalla dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio e dalla dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne prima di procedere al erogazione del contributo delle singole rate verifica il rispetto del piano di realizzazione del progetto di cui all'art. 6, comma 2, lettera c).

3. Ad ultimazione del progetto l'impresa beneficiaria chiede la concessione definitiva del contributo presentando tutta la documentazione comprovante le spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Art.10 - Restituzione dell'aiuto
1. La mancata realizzazione del progetto entro la data approvata comporta la revoca dell'aiuto e la decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione degli importi percepiti per la parte di progetto non realizzato, maggiorati degli interessi di legge.

Art.11 - Condizioni per l'esenzione
1. Agli aiuti concessi secondo il presente decreto, si applicano le soglie di notifica indicate nell'art. 4, paragrafo 1, lettera i), aiuti alla ricerca e sviluppo e lettera m), aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Art.12 - Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 357, della legge n. 190 del 2014 è impiegata al 90 per cento per i progetti di cui all'articolo 1, comma 1 ed il restante 10 per cento è impiegato per i progetti di cui all'art. 1, comma 2.

2. Le dotazioni finanziarie provenienti da aiuti eventualmente non erogati, revocati o provenienti da stanziamenti aggiuntivi, possono essere utilizzate per domande presentate e non approvate per indisponibilità di bilancio, purché i relativi progetti non siano conclusi.

3. A completamento della procedura, in caso di residua disponibilità finanziaria, la Direzione generale può riaprire i termini, per la presentazione di nuovi progetti, procedendo secondo gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto.

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