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lunedì 7 settembre 2015

Cdl - Per i ritardatari del 730 c’è sempre UNICO

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 2 settembre 2015  

Cosa succede ai contribuenti che non hanno fatto in tempo a presentare il modello 730? Oppure a chi, per vari motivi, ha preferito non avvalersi dell’assistenza fiscale? Per tutti loro, c’è sempre il modello UNICO, per il quale, è vero che il termine di versamento è già scaduto, ma rimane ancora aperto il termine per la presentazione (30.09.2015).

Quali sono le differenze tra UNICO e 730? Innanzitutto la compilazione, non devono essere inseriti i dati originari, ma direttamente quelli ricalcolati secondo le norme fiscali. Dopo l’inserimento dei dati c’è la fase di calcolo per determinare gli importi da versare (o i rimborsi da percepire); non si tratta, quindi, di attività che possa essere svolta dai non addetti ai lavori se non con gravose difficoltà.

La seconda differenza fondamentale è relativa alla conservazione dei documenti, il contribuente deve provvedere alla conservazione di tutta la documentazione giustificativa dei redditi percepiti e delle spese sostenute per il periodo prescritto dalla legge (fine del quarto anno successivo a quello di presentazione, quindi per questo modello UNICO 31.12.2019).

L’ultima fondamentale differenza è nei versamenti/rimborsi. In caso di versamento questo va effettuato con il modello F24, il quale, se inferiore a mille euro e non indicante compensazioni, può ancora essere presentato in cartaceo in banca o presso gli uffici postali. In caso contrario va inviato telematicamente tramite i canali della propria banca oppure tramite quelli dell’Agenzia Entrate (Entratel/FiscoOnline). In caso di dichiarazione a credito l’importo può essere richiesto a rimborso (con i tempi che seguono), oppure riportato per l’anno d’imposta 2015 e quindi computato nella dichiarazione dell’anno prossimo (730 o UNICO). Infine, ancora, può essere utilizzato in compensazione, magari con l’IMU, tramite F24 telematico.

In ultimo bisogna ricordare che in caso d’imposta a debito, i versamenti non eseguiti entro lo scorso 16.07.2015 possono essere sanati, usufruendo della possibilità del ravvedimento operoso, con sanzioni in misura ridotta (prima si paga è più bassa è la sanzione).

Tutto sommato i ritardatari possono comunque dichiarare i propri redditi e vedersi riconosciuti i propri crediti, anche se con qualche difficoltà in più rispetto al modello 730. Negli studi dei Consulenti del Lavoro si potranno trovare tutte le informazioni necessarie per predisposizione ed invio.

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