Il decreto legislativo n. 151, in vigore dal 24 settembre
2015, disciplina la semplificazione degli adempimenti e la revisione del regime
delle sanzioni in materia di lavoro.
Lo stesso decreto prevede rilevanti modifiche alla
disciplina della legge n.68/90 in materia di collocamento obbligatorio.
Viene soppressa, con decorrenza dal 1°gennaio 2017, la
finestra di tolleranza che consentiva ai datori di lavoro che raggiungevano il
limite di 15 lavoratori computabili, di non procedere all’assunzione del
soggetto riservatario fino a che non fosse assunto un sedicesimo lavoratore.
Tutti i datori di lavoro con un tasso di rischio INAIL
superiore al 60 per mille, possono optare per l’esonero, a fronte del pagamento
dell’importo di 30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore non assunto.
L’impresa ha la possibilità di procedere sempre e comunque con l’assunzione
nominativa del lavoratore riservatario.
Sono previsti specifici incentivi, a partire dal 1°gennaio
2016, in favore dei datori di lavoro che assumono soggetti riservatari:
-
per le assunzioni dei lavoratori disabili con
riduzione della capacità lavorativa superiore al 67 per cento l'incentivo,
della durata di 36 mesi, è pari al 35% della retribuzione lorda mensile;
-
per le assunzioni dei lavoratori disabili con
riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento l'incentivo,
della durata di 36 mesi, è pari al 70% (a decorrere dal 1°gennaio 2017).
-
per le assunzioni dei lavoratori con disabilità
intellettiva e psichica l'incentivo, della durata di 60 mesi, è pari al 70%
della retribuzione lorda mensile. Per questi lavoratori sono incentivate anche
le assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi (a
decorrere dal 1°gennaio 2017). Gli incentivi saranno posti mensilmente a
conguaglio da parte delle aziende con le denunce UNIEMENS trasmesse mensilmente
dai Consulenti del lavoro.
Il decreto prevede, inoltre, l'emanazione di linee guida
finalizzate a promuovere, tra l’altro, una rete integrata con i servizi
sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio e accordi territoriali
con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le cooperative
sociali, le associazioni delle persone con disabilità, nonché con le altre
organizzazioni del terzo settore.
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