I contribuenti che intendono avvalersi della procedura di
collaborazione volontaria per l’emersione dei capitali detenuti in Svizzera
potranno utilizzare un nuovo modello di waiver messo a punto dall’Agenzia delle
Entrate e dall’Associazione Bancaria Ticinese, coadiuvata dall’Associazione
Svizzera dei Banchieri. Il modello, che può essere usato in alternativa al
fac-simile già disponibile sul sito delle Entrate, risponde sia alle esigenze del
Fisco italiano che a quelle delle banche svizzere, che hanno collaborato per
trovare delle soluzioni condivise. Tra le novità, rispetto ai modelli precedenti
approntati dall’Associazione Svizzera dei Banchieri, la presenza di maggiori
dettagli sull’identificazione della relazione bancaria e alcune modifiche alle
relative istruzioni.
Cos’è il waiver - Il waiver è l’autorizzazione rilasciata
dai contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione
volontaria e continuare a detenere le proprie attività finanziarie fuori
dall’Italia o dagli Stati membri dell’UE o aderenti al SEE, agli intermediari
finanziari esteri per l’invio all’Agenzia delle Entrate di tutti i dati e delle
informazioni riguardanti le attività oggetto della procedura. Sul sito delle
Entrate è già disponibile il testo del fac-simile definitivo e delle relative
istruzioni che tengono conto delle osservazioni degli operatori del settore e
dei professionisti; grazie alla collaborazione con l’autorità bancaria Svizzera
e quella del Canton Ticino, il contribuente potrà utilizzare anche il modello
apposito delle banche svizzere.
Le novità del waiver svizzero - In merito all’identificazione
della relazione bancaria, il modello di waiver proposto è stato uniformato al
modello italiano, integrandolo con le ulteriori informazioni di dettaglio
presenti nel fac-simile ufficiale dell’Agenzia. Per
quanto riguarda, invece, le cassette di sicurezza, nelle
istruzioni del modello di waiver svizzero è precisato che formeranno oggetto di
comunicazione anche i rapporti di conto corrente collegati al pagamento dei
canoni per la tenuta delle cassette stesse. Infine, in caso di revoca del
waiver da parte del contribuente, le banche svizzere ne daranno notizia
all’Agenzia che potrà irrogare le sanzioni senza riduzioni ed applicare il raddoppio
dei termini previsto dall’art. 12 del Dl 78/2009.
Quali vantaggi - Presentando il waiver, il contribuente
potrà ottenere una riduzione delle sanzioni della metà del minimo edittale per
le violazioni degli obblighi dichiarativi, previsti dall’art. 4 del Dl
167/1990, anche se mantiene o trasferisce le attività finanziarie, oggetto
della procedura di collaborazione volontaria presso un intermediario fuori
dall’Italia o dagli Stati membri dell’UE o aderenti al SEE. Inoltre, al contribuente
che presenta il waiver non si applica il raddoppio dei termini (articolo 12, commi
2-bis e 2-ter, del Dl 78/2009), nel caso in cui le attività finanziarie
continuino ad essere detenute o vengano trasferite a seguito dell’attivazione
della procedura in Svizzera, in Liechtenstein o nel Principato di Monaco, in
quanto Stati che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni
in materia fiscale in base agli standard OCSE entro il 2 marzo 2015.
Dove trovare i modelli - È possibile scaricare il fac-simile
di waiver svizzero e quello ufficiale dell’Agenzia delle Entrate direttamente
dal sito internet dell’Agenzia, nella sezione dedicata alla voluntary
disclosure.
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