Pronte le ulteriori spiegazioni dell’Agenzia delle Entrate
ai quesiti presentati dai professionisti e dalla stampa specializzata in tema
di collaborazione volontaria. Dopo le prime indicazioni contenute nelle
circolari n. 10/E del 13 marzo, n. 27/E del 16 luglio e n.30/E dello scorso 11
agosto, l’Agenzia pubblica un nuovo documento di prassi che fornisce ulteriori
precisazioni per l’applicazione delle misure introdotte dalla Legge n. 186/2014
in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti
all’estero.
Accesso alla procedura per i contribuenti presenti nella
Lista Falciani - La circolare n.31/E, diffusa oggi, chiarisce che l’indicazione
di un contribuente all’interno della Lista, in mancanza di accessi, ispezioni,
verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o
di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito
oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria, non preclude
la possibilità di accedere alla voluntary disclosure.
Detenzione di attività nella Repubblica di San Marino - In
caso di regolarizzazione nell’ambito della procedura di collaborazione
volontaria di attività detenute nella Repubblica di San Marino, la normativa di
favore prevista, sia con riguardo all’ambito temporale che ai profili
sanzionatori, trova applicazione anche in mancanza del rilascio del waiver.
La relazione non sostituisce l’obbligo di compilazione del
quadro Rw di Unico 2015 - L’obbligo di indicare le attività nel quadro Rw del
modello Unico 2015 non può considerarsi assolto mediante l’evidenziazione delle
stesse nella relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla
procedura di collaborazione volontaria.
Redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate -
Fino al perfezionamento del rimpatrio giuridico, gli obblighi di monitoraggio
fiscale relativi alle attività e agli investimenti detenuti all’estero,
suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, ricadono unicamente sul
contribuente, il quale deve adempiere agli eventuali obblighi dichiarativi per le
annualità 2014 e 2015.
Le altre novità della circolare - In tema di rimpatrio
giuridico delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, il
documento di prassi chiarisce che l’attestazione rilasciata dall’intermediario
può essere idonea a dimostrare l’avvenuto affidamento allo stesso delle attività
rimpatriate. La circolare spiega inoltre che i benefici previsti dalla
disclosure possono essere riconosciuti anche per il contributo di solidarietà e
che le società fiduciarie cosiddette statiche non possono applicare il regime
di risparmio gestito in relazione alle attività oggetto di emersione
nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.
Vengono, infine, fornite ulteriori precisazioni con riguardo
all’integrazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione
volontaria successivamente alla scadenza dei termini di presentazione della
stessa, ai prelievi non giustificati operati su conti correnti esteri, alla
regolarizzazione dei valori contenuti nelle cassette di sicurezza e alla
verifica della provenienza della richiesta dei dati concernenti le attività
oggetto di collaborazione volontaria.
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