SOMMARIO:
Requisiti di accoglimento delle proposte di accordo sui
crediti contributivi dell’Istituto ex art. 182-ter L.F. Esclusione dell’obbligo di presentazione di
garanzie in presenza di richiesta di dilazione. Esclusione dell’obbligo di
presentazione della quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’A.d.R. per i crediti
iscritti a ruolo.
La circolare n. 38/2010 ha disciplinato la transazione sui
crediti contributivi dell’Istituto, introdotta dalla riforma dell’art. 182-ter
della Legge Fallimentare ed oggetto di trattazione da parte del Decreto del
4.08.2009, emanato dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
L’esperienza maturata presso le Sedi dell’Istituto nella
definizione delle istanze pervenute ha evidenziato l’opportunità di apportare modifiche alle
disposizioni vigenti.
Tali modifiche avranno effetto anche sulle domande pervenute
e non ancora oggetto di decisione da parte delle strutture competenti.
1) Esclusione
dell’obbligo di presentare garanzie in presenza di proposte
di accordo con dilazione di pagamento
L’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 4.08.2010 prevede
che, nel pervenire alla conclusione di un accordo transattivo sui propri
crediti, gli Enti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie
possano concedere dilazioni di pagamento nel limite massimo di sessanta rate
mensili con applicazione di interessi al tasso legale.
La circolare n. 38/2010, recependo tale enunciato, al
paragrafo n. 6 ha disposto la necessità che l’accoglimento della richiesta di
dilazione sia corredata da “apposita fideiussione o garanzia reale per il
valore dell’importo definito nell’atto di transazione”.
L’analisi di quanto accaduto in questi anni presso le
strutture territoriali, con la constatazione delle basse percentuali di accoglimento delle
istanze di accordo nonchè dei motivi di rigetto delle stesse, consente di
rilevare che tale forma di definizione bonaria delle pendenze debitorie è
spesso impedita proprio dalla necessità di reperire le garanzie richieste. Anzi, di frequente il costo della stipula di
un contratto di fidejussione o dell’accensione di un’ipoteca sui propri beni di
fatto vanifica i vantaggi derivanti dalla possibilità di una falcidia del debito
(almeno per la parte riguardante le somme cd. accessorie).
Pertanto, allo scopo di perseguire il fine che il
legislatore ha inteso raggiungere nel consentire ad un’azienda, in presenza di un’istanza di concordato o di
ristrutturazione del debito, di continuare ad operare sul mercato e, allo
stesso tempo, di soddisfare le pretese dei suoi creditori, si rettifica quanto
affermato sul punto dalla circolare n. 38/2010: la proposta di accordo ex art.
182-ter L.F. con istanza di pagamento dilazionato non dovrà necessariamente
essere supportata dalla presentazione di garanzie.
Tale modifica peraltro è coerente con la disciplina generale
sulle rateizzazioni, disposta dall’Istituto con la circolare n. 108/2013
(quindi successivamente alla regolamentazione delle transazioni), per effetto
della quale le aziende non sono obbligate a presentare garanzie per ottenere la
rateizzazione dei propri debiti, neppure in caso di dilazione cd. breve,
richiesta per il pagamento dei debiti maturati nel corso di una dilazione
principale.
In conseguenza della possibilità di raggiungere un accordo
che preveda non solo la falcidia di parte del debito, ma anche la rateizzazione
del pagamento con l’applicazione di interessi al tasso legale e senza la
presentazione di garanzie, le Direzioni Regionali e le Sedi territorialmente
competenti dovranno monitorare con attenzione che le aziende debitrici
assolvano puntualmente gli obblighi assunti, chiedendo in caso contrario al Tribunale
territorialmente competente la risoluzione dell’accordo omologato ai sensi
dell’art. 186 L.F.
Si evidenzia, in ogni caso, che le condizioni di pagamento
presentate all’Istituto, sia relativamente ai crediti privilegiati sia
relativamente ai crediti aventi natura chirografaria, non possono essere
inferiori a quelle proposte agli altri creditori; per effetto di ciò, anche in
applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale citato (cfr. art. 4,
comma 1, lettera a), nell’eventualità in cui il pagamento dei debiti verso
altri creditori fosse assicurato dalla presentazione di garanzie, anche la
proposta all’INPS dovrà essere supportata da garanzie, per un valore almeno
equivalente.
2) Esclusione dell’obbligo di presentare la
quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’A.d.R.
Al paragrafo n. 5) della circolare n. 38/2010, tra i
documenti da allegare alla proposta di transazione, è prevista anche “la
quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’esattore in caso di crediti
iscritti a ruolo”.
Dal momento che l’importo degli aggi viene rideterminato
dall’A.d.R. a seguito della falcidia operata dall’Istituto e che lo stesso
A.d.R. può accogliere la richiesta di rateizzazione di tale somma, anche il
punto della circolare sopra riportato viene annullato.
Pertanto, la quietanza in esame non dovrà essere presentata.
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