OGGETTO:
Decreto Interministeriale 16 febbraio 2015. Rimborso dei
maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico –
anno 2011. Modalità operative. Istruzioni contabili.
SOMMARIO:
L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005
stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati
dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in
attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004 siano finanziati
utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il
rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico
locale.
Modalità che le imprese interessate dovranno seguire per il
recupero degli importi spettanti con riferimento all’anno 2011.
Generalità.
Come noto, l'art. 1, c. 148, della legge n. 311/2004 (legge
finanziaria 2005) ha abrogato, con effetti dal 1 gennaio 2005, l’allegato B del
Regio Decreto n. 148/1931, che poneva a carico dell’INPS una serie di
trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a favore dei lavoratori
addetti ai pubblici servizi di trasporto.
Con la medesima decorrenza, ai suddetti lavoratori, si
applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti
previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria.
La norma citata [1] dispone – peraltro - che trattamenti
aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS ai lavoratori del settore
industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di
categoria.
L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005,
stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati
dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in
attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, siano finanziati
utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il
rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico
locale.
La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti
dalle aziende di pubblico trasporto e l’individuazione dei criteri e delle
modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura
degli oneri medesimi, sono stati affidati [2] ad un apposito Decreto
interministeriale Lavoro - Infrastrutture e trasporti.
Per l’anno 2011, l’ammontare del maggior onere derivante
dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle
organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato dal Decreto 16
febbraio 2015 (allegato 1), che ha affidato all’Istituto l’erogazione alle
aziende degli importi spettanti, secondo i criteri e la ripartizione indicati
nel prospetto allegato al decreto medesimo, del quale costituisce parte
integrante.
Come disposto dall’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69
in materia di pubblicità legale, il citato decreto è stato pubblicato sul sito
internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Al fine di completare l’opera di massima divulgazione del
provvedimento, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 2
maggio 2015, ha dato avviso di avvenuta pubblicazione del decreto sul sito del
Ministero del Lavoro.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni con le
quali le aziende di trasporto, interessate dal sopra indicato decreto, potranno
effettuare il recupero degli importi anticipati per le integrazioni delle
indennità di malattia relative all’anno 2011.
Modalità operative. Adempimenti a carico delle
Sedi.
Per il recupero delle somme in argomento, le aziende
destinatarie dovranno avvalersi del previsto codice causale “L215”, da
valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>,
<CausaleACredito>, del flusso UniEmens.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere eseguite, dai
soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi
scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione
della presente circolare [3].
Propedeutica alle operazioni di conguaglio, è l’attribuzione
del previsto codice di autorizzazione “4H”, avente il significato di “azienda
di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti
speciali aggiuntivi di malattia”.
Il citato Decreto 16 febbraio 2015, all’art. 3, comma 3,
dispone che l’erogazione è subordinata alla verifica del requisito di
regolarità in capo alle aziende interessate. Tale requisito è attestato dal
possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Pertanto, le Sedi territorialmente competenti a gestire le
posizioni delle aziende destinatarie del beneficio al fine dell’attribuzione
del previsto c.a. “4H”, dovranno attivare la verifica di regolarità
contributiva accedendo, tramite le
utenze di cui già dispongono, alla procedura “Durc on-line”.
Nel caso in cui la verifica di regolarità abbia avuto esito
negativo, ai sensi del comma 8-bis dell’art. 31 del decreto legge 21 giugno
2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
trova applicazione la previsione di cui al comma 3 del medesimo art. 31 che
stabilisce che dalla somma dovuta sia trattenuto l’importo corrispondente
all’inadempienza evidenziata nel DURC al fine della copertura dell’irregolarità
attestata.
Istruzioni contabili.
La rilevazione contabile delle somme conguagliate, in
accordo alle modalità illustrate nei paragrafi precedenti, avviene secondo le
istruzioni già fornite con le circolari n. 22 del 22 febbraio 2008 e n. 55 del
8 aprile 2009.
---
Note
[1] Si osserva che il testo
originario è stato parzialmente sostituito dall'art. 3 ter della legge 22
aprile 2005, n. 58.
[2] Cfr. art. 1 c. 273,
secondo periodo, della legge n. 266/2005.
[3] Deliberazione n. 5 del
Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M.
7/10/1993.
Nessun commento:
Posta un commento