OGGETTO:
A)
Concordato preventivo omologato con previsione di soddisfazione parziale
o di retrocessione a chirografo dei crediti privilegiati di Inail e Inps:
modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Chiarimenti.
B) Obbligo di
esprimere il voto contrario in presenza di proposta concordataria che preveda
la soddisfazione parziale dei crediti contributivi.
A) Concordato preventivo omologato con
previsione di soddisfazione parziale o di retrocessione a chirografo dei
crediti privilegiati di Inail e Inps: modalità di rilascio del Documento Unico
di Regolarità Contributiva. Chiarimenti.
Il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015, recante
“Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC)”, ha stabilito che in caso di concordato con continuità aziendale di cui
all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare),
“l’impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione
del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a
condizione che nel piano di cui all’art. 161 del medesimo regio decreto sia
prevista l’integrale soddisfazione dei crediti dell’Inps, dell’Inail e delle
Casse edili e dei relativi accessori di legge” (art. 5, co. 1).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali già con
nota del 21 aprile 2015, nel
riconsiderare quanto in precedenza disposto con l’interpello n. 41/2012 del 21
dicembre 2012, aveva ritenuto di specificare che la pubblicazione della domanda
di concordato nel registro delle imprese già integra la fattispecie di cui
all’art. 5, co. 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 (tale norma stabiliva che
la regolarità contributiva venisse attestata in caso di sospensioni dei
pagamenti a seguito di disposizioni legislative).
Al riguardo il predetto Dicastero aveva precisato che la
condizione per il rilascio del DURC regolare fosse correlata alla circostanza
che il piano prevedesse l’integrale soddisfazione dei crediti degli Istituti
previdenziali e delle Casse edili nonché dei relativi accessori di legge (cfr.
messaggio Inps n. 002835 del 24 aprile 2015).
Ciò in quanto già con il deposito ex art. 161 L.F. è
possibile effettuare una valutazione del piano concordatario circa i termini e
le modalità di soddisfazione dei crediti contributivi con scadenza anteriore
alla data di pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per
l’ammissione alla predetta procedura.
Con la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, nel fornire le prime indicazioni operative in
ordine al decreto citato in premessa, con riguardo all’accertamento della
regolarità nelle ipotesi di procedura di concordato con continuità aziendale ex
art. 186-bis L.F., ha avuto modo di ulteriormente precisare che ove il piano
concordatario preveda la parziale soddisfazione dei crediti previdenziali
muniti di privilegio e dei relativi accessori di legge dell’Inps, dell’Inail
nonché di quelli di pertinenza delle Casse edili ovvero la retrocessione degli
stessi anche al rango di crediti chirografari, gli Istituti dovranno attestare
l’irregolarità in quanto, in tale ipotesi, non ricorre la condizione
dell’integrale soddisfazione prevista dall’art. 5, co. 1, del Decreto
Interministeriale 30 gennaio 2015.
Con la circolare n. 126 del 26 giugno 2015, l’Istituto ha
chiarito inoltre che, intervenuta l’omologa del concordato nel rispetto della
predetta condizione dell’integrale soddisfazione dei crediti Inps, laddove il
pagamento degli stessi non avvenga nel rispetto dei termini previsti dal piano,
il sistema di verifica automatizzata fornirà l’esito di irregolarità che sarà
reso disponibile con il documento denominato Verifica regolarità contributiva.
Nelle more della pubblicazione del D.M. 30 gennaio 2015,
avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2015, n. 125, e successivamente
alla citata nota del 21 aprile 2015, sono stati posti all’attenzione degli
Istituti casi nei quali, in presenza di un piano che non prevedeva l’integrale
soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio, è intervenuto il
decreto di omologazione di cui all’art. 180 L.F.
I profili evidenziati sono stati sottoposti dall’Inps in
accordo con l’Inail alla valutazione della Direzione generale per l’Attività
Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che, con nota del
21 luglio 2015, sulla base del parere
espresso dall’Ufficio legislativo del medesimo Dicastero, ha provveduto a
fornire i chiarimenti richiesti.
In particolare, con la predetta nota, superando i profili di
incertezza venutisi a determinare per effetto dell’accostamento della
condizione di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007 alla
previsione dell’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali e
assistenziali privilegiati (cfr. interpello n. 41/2012), il Ministero
vigilante, afferma, in via definitiva, l’obbligo di rilascio del DURC alle
imprese che abbiano conseguito l’omologazione del concordato preventivo anche
laddove il relativo piano non contempli l’integrale soddisfazione dei crediti
di INPS e INAIL muniti di privilegio.
In tale ambito, nel citato parere è stato evidenziato che,
in considerazione della circostanza che il concordato è approvato dai creditori
che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 177 L.F.),
può verificarsi in concreto che il decreto di omologazione di cui all’art. 180
L.F. non preveda l’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di
privilegio.
Per queste ragioni è stato specificato che, anche qualora i
crediti privilegiati Inps e Inail risultino soddisfatti in misura parziale o
retrocessi al rango di crediti chirografari in base al decreto di omologazione,
trova applicazione la previsione di cui all’art. 184 L.F. secondo cui “il
concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla
pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’articolo 161”.
Pertanto, dopo il decreto di omologazione, pur in presenza
di una parziale soddisfazione dei crediti previdenziali muniti di privilegio, e
fino a quando non sia adempiuto il concordato, a parere del Ministero si
verifica la situazione prevista dall’art. 3, co. 2, lett. b), del D.M. 30
gennaio 2015, ossia la “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni
legislative” già contemplata all’art. 5, co. 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre
2007 con la conseguenza che deve essere dichiarata la regolarità contributiva.
Ciò in quanto, fino a quando non viene adempiuto il
concordato, rispetto ai crediti privilegiati per la parte eccedente quella
riconosciuta dal concordato omologato, l’Ente creditore non può attivarsi per
il recupero né il debitore può procedere ad effettuare spontaneamente alcun
pagamento giacché, al contrario, verrebbe violata la par condicio creditorum.
Il Ministero ha altresì precisato che, ai fini della
verifica della regolarità contributiva, non può avere rilevanza l’eventuale
proposizione del reclamo alla Corte di appello avverso il decreto di
omologazione del Tribunale da parte degli Istituti ai sensi dell’art. 183 L.F.
B) Obbligo di esprimere il voto contrario in
presenza di proposta concordataria che preveda la soddisfazione parziale dei
crediti contributivi.
La descrizione dell’orientamento ministeriale rappresenta
l’occasione per ribadire che, in presenza di un piano concordatario che preveda
la non integrale soddisfazione dei crediti previdenziali dell’Istituto, il voto
contrario al piano stesso deve essere sempre espresso, o verbalmente nel corso
dell’adunanza dei creditori ovvero attraverso una comunicazione formulata agli
organi della procedura e al giudice delegato nei termini fissati per l’adunanza
dei creditori. Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 178, co. 4, L.F., la
mancata espressione del voto equivale a consenso con conseguente possibile
pregiudizio per il recupero dei crediti dell’Istituto.
Si evidenzia in proposito che l’unica ipotesi per l’Istituto
di accettazione del pagamento parziale dei propri crediti contributivi è quella
prevista dalla circolare n. 38 del 15 marzo 2010 (cd. transazione sui crediti
contributivi), emanata in attuazione dell’art. 182-ter L.F. e del Decreto del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 4 agosto 2009.
L’espressione di voto contrario compete al Direttore della
sede provinciale nel cui ambito il procedimento è incardinato, il quale è
tenuto comunque ad operare in coordinamento con il competente Agente della
Riscossione che, nel corso dell’adunanza dei creditori, ove i crediti risultino
tutti interamente in gestione presso il medesimo Agente, dovrà attenersi alle
indicazioni fornite dal Direttore della sede secondo quanto sopra specificato.
Il predetto Direttore, nel corso dell’adunanza, potrà farsi
rappresentare dall’avvocato della sede.
Resta fermo che, qualora i crediti risultino in carico
presso sedi diverse, la sede presso la quale si svolge il procedimento dovrà
dare tempestiva comunicazione alle altre sedi affinché, entro il termine
previsto per l’esercizio del diritto di voto, possa essere definito
puntualmente il valore dei crediti di pertinenza dell’Istituto.
Laddove, pur a fronte dell’espressione di voto sfavorevole,
il concordato venga omologato, dovrà essere attivato il procedimento
disciplinato dall’art. 183 L.F per ottenere la piena soddisfazione dei propri
crediti proponendo reclamo contro il decreto di omologazione alla Corte di
Appello.
La regolarità dovrà essere attestata anche nelle more della
definizione dell’eventuale reclamo di cui al predetto art. 183 L.F.
Il Ministero ha comunque precisato, nel citato parere del 21
luglio 2015, che, successivamente all’omologazione del concordato, qualora
risulti il mancato rispetto dei termini stabiliti per l’adempimento dei crediti
previdenziali nel piano omologato, gli Istituti devono dichiarare
l’irregolarità contributiva stante la previsione di cui all’art. 186, co. 3,
L.F. che disciplina la facoltà di ciascuno dei creditori di chiedere la
risoluzione del concordato per inadempimento. La circostanza del mancato rispetto
dei termini, infatti, integra la condizione di irregolarità posto che l’art.
185 L.F. prevede, dopo l’omologazione del concordato, l’obbligo del commissario
giudiziale di sorvegliare l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella
sentenza di omologazione, cui corrisponde la facoltà di ciascuno dei creditori
di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento ai sensi del
successivo art. 186, co. 3 L.F.
In relazione a ciò, le sedi avranno cura di verificare che
l’adempimento del piano concordatario omologato avvenga sempre entro il termine
stabilito dal piano stesso ponendo in essere un costante presidio volto a
garantire la soddisfazione dei crediti inseriti nel piano e, laddove si rilevi
un comportamento non conforme, di interessare immediatamente gli uffici legali
al fine della valutazione della sussistenza delle condizioni per l’attivazione
del procedimento di risoluzione del concordato ai sensi del citato art. 186
L.F.
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