OGGETTO:
Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno
2015, ai sensi dell’art. 29 d.l. 244/1995.
Come è noto, l’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995
n. 244 – convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341 – e
successive modifiche e integrazioni, prevede che entro il 31 luglio di ogni
anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali confermi o ridetermini
la misura dello sgravio in oggetto, mediante decreto assunto di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La normativa prevede altresì che decorsi 30 giorni dal 31
luglio - e sino all'adozione del decreto - si applichi la riduzione già
determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio.
Poiché nel periodo suddetto non è intervenuto il decreto, a
decorrere dal 1° settembre 2015 le aziende potranno inoltrare l’istanza per
accedere al beneficio nella misura fissata per il 2014, pari al 11,50%.
Circa le modalità di determinazione della contribuzione su
cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, si rinvia ai
criteri da ultimo illustrati con la circolare n. 75 del 10 aprile 2015.
Si ricorda che hanno diritto all’agevolazione contributiva i
datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici
contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici
statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici
Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Si ricorda, inoltre, che non costituiscono attività edili in
senso stretto – pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto –
le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori
simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici
statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre
accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga da gennaio a
dicembre 2015.
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione
contributiva nel settore dell’edilizia relativamente al 2015 devono essere
inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”,
disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet
dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova
comunicazione”.
Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi
informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito
positivo o negativo alla comunicazione.
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro
ammessi allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione
“7N”; a prescindere dalla data di
inoltro dell’istanza, il codice di autorizzazione “7N” avrà validità da agosto a dicembre 2015.
I datori di lavoro autorizzati potranno esporre lo sgravio
nel flusso UniEmens. Il beneficio corrente va esposto con il codice causale
“L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; il recupero
degli arretrati va esposto con il codice causale “L207”, nell’elemento
<AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, l’azienda che deve
recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione,
effettuerà la richiesta avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto
previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile
allegato al presente messaggio (allegato n. 1); la sede Inps competente,
verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione
“7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva
secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio
spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni
contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno
fruire del beneficio valorizzando nella sezione
individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti
per gli operai ancora in forza; non saranno ovviamente valorizzate le
settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.
Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con
il codice “NFOR”, che contraddistingue gli operai non più in carico presso
l’azienda.
Nell’ipotesi in cui il decreto interministeriale dovesse
escludere lo sgravio per l’anno 2015 o modificarne la misura rispetto all’anno
2014, l’Istituto provvederà a recuperare gli importi non spettanti, ovvero
fornirà ai datori di lavoro le istruzioni per il conguaglio delle differenze a
credito.
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