OGGETTO:
Fusione mediante incorporazione del patronato “Istituto
Nazionale per l’Assistenza ai Lavoratori – I.N.P.A.L.” nel patronato “Ente
Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori – E.N.C.A.L.”
SOMMARIO:
- Atto di fusione mediante incorporazione del patronato
I.N.P.A.L.;
- Istruzioni operative e cancellazione del codice
In data 24 giugno 2015, con atto redatto e predisposto ai
sensi dell’ art. 2505 del Codice Civile,
notificato a questo Istituto in data 26 giugno 2015, gli Enti di patronato
I.N.P.A.L ed E.N.C.A.L hanno dichiarato di fondersi mediante incorporazione
dell’Istituto Nazionale per l’Assistenza ai Lavoratori (I.N.P.A.L) nell’ Ente Nazionale Confederale Assistenza
Lavoratori (E.N.C.A.L.).
In ossequio al progetto di fusione e alle relative delibere,
notificate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli effetti
giuridici dell’atto di fusione per incorporazione decorrono dal 30 giugno 2015.
Per quanto sopra, dalla suddetta data il codice 17,
corrispondente all’Istituto di patronato e assistenza sociale I.N.P.A.L.
promosso da A.I.C., la cui costituzione era stata approvata con decreto ministeriale del 14
gennaio 1972, non è più acquisibile.
Al fine di permettere al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali di procedere alla verifica dell’attività espletata dalle sedi
locali di detto patronato, le strutture periferiche dell’Istituto dovranno
mettere a disposizione degli Ispettori del Lavoro le rilevazioni statistiche,
le liste nominative delle pratiche accolte ed ogni altro utile elemento per la
rilevazione dell’attività dallo stesso svolta.
Il patronato I.N.P.A.L.,
dovrà restituire tutta la documentazione in suo possesso relativa a
prestazioni ed interventi non ancora definiti alla data dell’operazione di
fusione per incorporazione e le strutture territoriali dell’Istituto avranno
cura di cancellare il codice di detto patronato in tutte le pratiche non ancora
definite, compresi i ricorsi amministrativi e giudiziari e, qualora non sia
stato rilasciato un successivo mandato ad altro Istituto di Patronato, di
notificare al domicilio dell’assicurato i provvedimenti di decisione delle
domande di prestazioni.
Gli operatori del patronato I.N.P.A.L. non possono più
svolgere attività di patrocinio presso gli uffici dell’Istituto a meno che non
abbiano intrapreso un rapporto di lavoro con un altro Ente di patronato avente
i requisiti di cui all’art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 152.
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