OGGETTO:
Regolamentazione comunitaria. Disposizioni in materia di
rimborsi e recuperi mediante compensazione relativi alle prestazioni familiari
a pagamento diretto. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Premessa
1.Rimborso in base a quanto stabilito dall’art. 58 del
regolamento (CE) n. 987/2009
2.Recupero in base a quanto stabilito dall’articolo 71 del
regolamento (CE) n. 987/2009: disposizioni di carattere generale
3.Recupero tramite compensazione in base a quanto stabilito
dall’art. 72 del regolamento (CE) n. 987/2009: prestazioni percepite
indebitamente
4.Recupero tramite compensazione in base a quanto stabilito
dall’art. 73 del regolamento (CE) n. 987/2009: prestazioni in denaro erogate a
titolo provvisorio
5.Istruzioni operative sulle modalità di gestione dei
recuperi e dei rimborsi
6.Istruzioni contabili
Premessa
In materia di prestazioni familiari sono state emanate le
seguenti circolari:
1.Circolare n. 82 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n.
883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e
regolamento di applicazione (CE) n.987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al
coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni di
carattere generale.
2.Circolare n. 84 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n.
883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e
regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al
coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in
materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi ed in
materia di diritti delle istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi
responsabili.
3.Circolare n. 86 del 2 luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883
del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L
200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e
regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al
coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale - disposizioni in
materia di prestazioni familiari.
4.Circolare n. 51 del 15 marzo 2011. Regolamentazione
comunitaria: regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010.
5.Circolare n. 157 del 15 dicembre 2011. Regolamentazione
comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie R, in materia
di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi, e H (orizzontali).
Informativa pervenuta dalle istituzioni tedesche - variazione iter procedurale
in materia di recupero di prestazioni indebite tramite compensazione (articolo
72, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 987/2009).
6.Circolare n. 161 del 22 dicembre 2011. Regolamentazione
comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie S
(prestazioni di malattia e maternità), U (prestazioni di disoccupazione), F
(prestazioni familiari) e H (orizzontali), sostitutivi dei formulari della
serie E100, E300 ed E400.
7.Circolare n. 104 del 06 agosto 2012. Coordinamento delle
norme previste dai Regolamenti Comunitari con la normativa nazionale sugli
assegni al nucleo familiare.
8.Circolare n. 114 del 26 luglio 2013. Applicazione del regolamento (CE) n. 883 del
29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 200
del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre
2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009,
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre
2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, dal
1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera e dal 1° giugno 2012 agli Stati
SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Disposizioni in materia di prestazioni
familiari e di prestazioni di malattia e maternità.
9.Circolare n. 71 del 5 giugno 2014. Regolamentazione
comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e proroga del periodo transitorio.
Ciò premesso con la presente circolare si forniscono
chiarimenti sulle disposizioni specifiche in materia di rimborsi e recuperi
mediante compensazione di prestazioni familiari in regime UE.
1. Rimborso in base a quanto stabilito
dall’art. 58 del regolamento (CE) n. 987/2009
Si ritiene utile precisare che i rimborsi in materia di
prestazioni familiari avvengono solo tra Istituzioni e riguardano
esclusivamente i casi disciplinati dall’art. 58 del regolamento (CE) n.
987/2009 (ovvero nei casi in cui il diritto ai trattamenti di famiglia sorga in
relazione allo svolgimento di attività lavorativa o alla percezione di
prestazioni equiparate allo svolgimento di attività lavorativa, così come
definite nella Decisione F1 del 12 giugno 2009 della Commissione Amministrativa
[1]).
L’art. 58 del regolamento di applicazione stabilisce che:
“Ai fini dell’applicazione dell’articolo 68, paragrafo 1,
lettera b), punti i) e ii), del regolamento di base, se il luogo di residenza
dei figli non permette di determinare l’ordine di priorità, ogni Stato membro
interessato calcola l’importo delle prestazioni includendo i figli che non
risiedono nel suo territorio. Qualora si applichi l’articolo 68, paragrafo 1,
lettera b), punto i), l’istituzione competente dello Stato membro la cui
legislazione prevede l’importo di prestazioni più elevato eroga la totalità di
tale importo. L’istituzione competente dell’altro Stato membro le rimborsa la
metà di detto importo, nel limite dell’importo previsto dalla legislazione di
quest’ultimo Stato membro.”
In tali casi, lo Stato che riceve la richiesta provvederà al
successivo rimborso.
A tal fine, si precisa che, qualora gli operatori delle
Strutture territoriali coinvolte ricevano da Stati esteri richieste di rimborso
ex art. 58 del regolamento di applicazione, come primo adempimento, valuteranno
il merito della richiesta inviando, se necessario, gli opportuni formulari
Paper SED all’Istituzione estera, per
ottenere ulteriori chiarimenti. Di conseguenza,
provvederanno a calcolare l’importo teorico totale che sarebbe spettato
in Italia all’interessato, che costituisce il limite massimo rimborsabile. Di
seguito, procederanno a rimborsare all’Istituzione estera richiedente metà
dell’importo erogato da quest’ultima all’interessato, nei limiti della somma
totale spettante in Italia.
Viceversa, nei casi in cui l’Italia vanti il diritto alla restituzione
di somme a titolo di rimborso ex art. 58, gli operatori dovranno richiedere,
allo Stato estero coinvolto, la restituzione della metà delle somme erogate
avendo cura di procedere in tal senso nel più breve tempo possibile.
Nei casi di rimborso ex art. 58 del regolamento (CE) n.
987/2009, è previsto l’utilizzo dei seguenti formulari Paper SED della serie F:
-
richiesta di rimborso: ◦F001 (punto 12 e 13);
F003 (punto 10 e 12);
F006 (punto 10 e 11);
F012 ((punto 2, 9 e 10);
F014 (punto 12 e 13);
risposta a richiesta di rimborso: ◾F002 (punto 12, 13 e 14);
-
F003 (punto 11 e 13);
-
F013 (punto 2, 9 e 10);
-
F015 (punto 12 e 13).
Si specifica che, durante il periodo transitorio di cui
all’art. 95.1 del Regolamento (CE) n.987/2009, le richieste e le risposte di
rimborso potranno essere formulate anche con lettera motivata di richiesta
(punto 4 della Decisione E1 del 12 giugno 2009).
2. Recupero in base a quanto stabilito
dall’articolo 71 del regolamento (CE) n. 987/2009: disposizioni di carattere
generale
Per quanto riguarda i recuperi, si richiama quanto stabilito
in generale dall’art. 71 del regolamento (CE) n. 987/2009, che dispone:
“Ai fini dell’applicazione dell’articolo 84 del regolamento
di base e nel quadro ivi definito, ogni qualvolta sia possibile, il recupero
dei crediti si effettua mediante compensazione o tra le istituzioni degli Stati
membri interessati, o nei confronti della persona fisica o giuridica
interessata, conformemente agli articoli da 72 a 74 del regolamento di
applicazione. Se non è possibile recuperare il credito, in tutto o in parte,
per mezzo di tale compensazione, gli importi che restano dovuti sono recuperati
nei modi di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione.“
Pertanto, in via prioritaria, il recupero dei crediti da
parte dello Stato al quale viene inoltrata la richiesta viene effettuato
mediante compensazione con i crediti da prestazione ivi spettanti alla persona
fisica/giuridica interessata e, solo qualora non sia possibile procedere in tal
senso (ad esempio, quando l’interessato
abbia già ricevuto l’importo totale dovuto o non vanti più il diritto ad alcuna
prestazione nello Stato destinatario della richiesta), verranno applicate le
disposizioni di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione.
In particolare, in materia di trattamenti di famiglia, i
recuperi, oggetto della presente circolare, effettuati mediante compensazione
sono disciplinati dall’art. 72, riguardante, in generale, il recupero di somme
erogate indebitamente, e dall’art. 73, riguardante, nello specifico, il
recupero delle prestazioni erogate a titolo provvisorio. Per quanto riguarda,
invece, i recuperi di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di
applicazione si rinvia alle disposizioni già fornite con circolare n. 84 del 1
luglio 2010.
3. Recupero mediante compensazione in base a
quanto stabilito dall’art. 72 del regolamento (CE) n. 987/2009: prestazioni
percepite indebitamente
La disposizione di cui all’art. 72 del regolamento (CE) n.
987/2009 si applica, in generale, quando l’Istituzione di uno Stato membro
abbia erogato prestazioni indebite ad una persona. In tali casi, detta
Istituzione può chiedere all’Istituzione di ogni altro Stato membro, che
risulti debitrice di prestazioni nei confronti dell’interessato, di procedere,
nei limiti previsti dalla legislazione di tale ultimo Stato, alla detrazione
dell’importo indebito dagli arretrati o dai pagamenti in corso dovuti, come se
si trattasse di somme erogate in eccesso da essa stessa. L’importo così
recuperato andrà trasferito all’Istituzione che ha erogato le prestazioni
indebite.
In concreto, per quanto riguarda i trattamenti di famiglia,
si può verificare che, a seguito di mancata comunicazione da parte
dell’interessato di dati corretti sulla propria situazione familiare,
lavorativa o reddituale all’Istituzione che sta procedendo all’erogazione della
prestazione, non sia stato possibile applicare correttamente le regole di
priorità stabilite dall’art. 68 del regolamento (CE) n. 883/2004. Sono
frequenti, infatti, i casi in cui uno dei genitori si trasferisce per lavoro in
altro Stato membro insieme ai figli, omettendo di comunicare tali informazioni
allo Stato di iniziale residenza, che continua, nel frattempo, ad erogare la
prestazione familiare all’altro genitore rimasto ivi residente e occupato.
L’Istituzione di tale ultimo Stato può chiedere la restituzione delle somme
erogate indebitamente allo Stato di nuova occupazione e di residenza dei figli,
dove il lavoratore avrebbe dovuto, ai sensi della regolamentazione comunitaria,
presentare domanda.
Qualora si verifichino tali situazioni e un’Istituzione
estera invii richiesta di recupero ex art. 72 all’Italia, le Strutture
territoriali competenti dovranno procedere, in primis, a valutare il merito
della richiesta inviando, se necessario, gli opportuni formulari Paper SED
(della serie F o della serie R) all’Istituzione
estera, per ottenere ulteriori chiarimenti. Di conseguenza,
provvederanno a controllare che sia possibile effettuare la compensazione sugli
importi arretrati o sui pagamenti in corso dovuti all’interessato.
Quindi, dopo aver effettuato la compensazione, e in assenza
di contestazione da parte dell’interessato, ovvero trascorsi i tempi previsti
per la presentazione dei relativi ricorsi amministrativi (90 gg. dalla data di
ricezione da parte dell’interessato della comunicazione relativa al recupero)
le Strutture territoriali ne daranno comunicazione all’Istituzione dello Stato
richiedente, e procederanno all’inoltro
delle somme recuperate all’Istituzione stessa.
Nel caso in cui non sia possibile recuperare l’intero
importo, si procederà all’inoltro della somma comunque disponibile, previa
comunicazione all’Istituzione dello Stato richiedente.
Nei casi in cui, invece, non sia possibile procedere ad
alcun recupero, si dovrà comunicare tempestivamente all’Istituzione dell’altro
Stato che non è possibile la restituzione delle somme in applicazione dell’art.
72, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 987/2009.
Viceversa, nel caso in cui risulti un credito ex art. 72 a favore
dell’Italia, gli operatori dovranno procedere ad inviare la richiesta di recupero delle somme all’Istituzione dello
Stato estero coinvolto. A tal fine, poiché nulla risulta disposto dal
regolamento a riguardo, si invitano le Strutture territoriali a procedere con
la richiesta di recupero all’Istituzione estera nel più breve tempo possibile.
Si segnala che, per quanto riguarda tale tipologia di
recupero, è previsto l’utilizzo dei seguenti formulari Paper SED della serie F
[2]:
-
richiesta di recupero: ◦F001 (punto 12 e 13);
F014 (punto 12 e 13);
risposta a richiesta di recupero: ◾F002 (punto 12, 13 e 14);
-
F015 (punto 12 e 13);
Si specifica che le richieste e le risposte di recupero
potranno essere formulate anche mediante utilizzo dei formulari Paper SED della
serie R (circolare n. 84 del 1 luglio 2010 e circolare n. 157 del 15 dicembre
2011) o, nel periodo transitorio sopra citato, con lettera motivata di
richiesta (punto 4 della Decisione E1 del 12 giugno 2009).
Per la compilazione dei formulari della serie F ed R, sono
disponibili le Linee Guida negli allegati 1 e 2.
4. Recupero tramite compensazione in base a
quanto stabilito dall’art. 73 del regolamento (CE) n. 987/2009: prestazioni in
denaro erogate a titolo provvisorio
Al fine di garantire i diritti dei cittadini comunitari che
si spostano per lavoro all’interno dell’UE, il regolamento (CE) 987/2009
chiarisce, al considerando n. 10, che:
“Per la determinazione dell’istituzione competente, vale a
dire quella la cui legislazione si applica o che è tenuta al pagamento di
alcune prestazioni, la situazione di una persona assicurata e dei suoi
familiari deve essere esaminata dalle istituzioni di più Stati membri. Per
garantire la protezione della persona interessata per la durata di questi
scambi indispensabili tra le istituzioni, è opportuno prevedere la sua
affiliazione provvisoria a una legislazione di sicurezza sociale.”
Di conseguenza, anche in materia di trattamenti di famiglia
sono previste delle disposizioni, illustrate di seguito, che permettono l’erogazione
provvisoria delle prestazioni in caso di disaccordo tra Istituzioni.
L’articolo 60, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 987/2009,
stabilisce che l’Istituzione a cui è stata presentata la domanda, nel
concludere che la sua legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria,
decide, in via provvisoria, le regole di priorità da applicare. In questo caso,
l’Istituzione che ha preso detta decisione provvisoria trasmette la domanda
all’Istituzione dell’altro Stato membro ritenuto competente ad applicare la
legislazione in via prioritaria e, contestualmente, informa di tale
trasmissione il richiedente. L’Istituzione che riceve la decisione provvisoria
può prendere posizione sulla stessa entro due mesi. Se entro i due mesi le
Istituzioni coinvolte non raggiungono un accordo riguardo alla legislazione
applicabile in via prioritaria, sulla base di quanto disposto dall’art. 6,
paragrafi da 2 a 5 del citato regolamento, la questione può essere sottoposta
alla Commissione Amministrativa, che cercherà di raggiungere una conciliazione delle posizioni entro i
successivi sei mesi. Durante tale periodo di sei mesi l’interessato fruisce
provvisoriamente (articolo 60 paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 987/2009)
delle prestazioni erogate dall’Istituzione del luogo di residenza dei figli o,
qualora non sia possibile individuare con precisione lo Stato di residenza dei
figli tra i due Stati coinvolti, dall’Istituzione alla quale sia stata
presentata la domanda.
L’art. 73 del regolamento di applicazione specifica che, nel
caso di erogazione provvisoria delle prestazioni, entro tre mesi dalla
determinazione della legislazione applicabile o dall’individuazione
dell’Istituzione debitrice, l’Istituzione che ha erogato somme a titolo
provvisorio possa procedere a chiedere all’Istituzione dichiarata competente il
recupero delle stesse, redigendo un giustificativo dell’importo erogato. Il
recupero avviene tramite trattenuta da effettuare sugli importi arretrati o su
quelli correnti dovuti all’interessato.
Pertanto, nel caso in cui un’Istituzione estera invii
richiesta di recupero ex art. 73 del regolamento di applicazione, le Strutture
operative dovranno procedere, in primis, a valutare il merito della richiesta
inviando, se necessario, gli opportuni formulari Paper SED (della derie F o
della serie R) all’Istituzione estera,
per ottenere ulteriori chiarimenti. Di conseguenza provvederanno a controllare
che sia possibile effettuare la compensazione sugli importi arretrati o sui
pagamenti in corso dovuti all’interessato.
Quindi, dopo aver
effettuato la compensazione e in assenza di contestazione da parte
dell’interessato, ovvero trascorsi i tempi previsti per la presentazione dei
relativi ricorsi amministrativi (90 gg. dalla data di ricezione da parte
dell’interessato della comunicazione relativa al recupero), le Strutture
territoriali ne daranno comunicazione all’Istituzione dello Stato
richiedente, e procederanno all’inoltro
delle somme recuperate all’Istituzione stessa
Nel caso in cui non sia possibile recuperare l’intero importo,
si procederà all’inoltro della somma comunque disponibile, previa comunicazione
all’Istituzione dello Stato richiedente.
Nei casi in cui, invece, non sia possibile procedere ad
alcun recupero si dovrà comunicare tempestivamente all’Istituzione dell’altro
Stato che non è possibile la restituzione delle somme in applicazione dell’art.
73 del regolamento (CE) n. 987/2009.
Viceversa, nel caso in cui l’Italia vanti un credito ex art.
73, gli operatori dovranno procedere ad inviare la richiesta di recupero delle somme allo Stato estero
coinvolto entro tre mesi dalla data finale di individuazione dell’Istituzione
competente debitrice.
I formulari Paper SED della serie F [3] previsti per tale
tipologia di recupero sono:
-
richiesta di recupero:
F012 (punto 2, 9 e 10);
-
risposta a richiesta di recupero:
F013
(punto 2, 9 e 10).
Si specifica che le richieste e le risposte di recupero
potranno essere formulate anche mediante utilizzo dei formulari Paper SED della
serie R (circolare n. 84 del 1 luglio 2010 e circolare n. 157 del 15 dicembre
2011 ) o, nel periodo transitorio sopra citato, con lettera motivata di
richiesta (punto 4 della Decisione E1 del 12 giugno 2009).
Per la compilazione dei formulari della serie F ed R, sono
disponibili le Linee Guida negli allegati 1 e 2.
5. Istruzioni operative sulle modalità di
gestione dei recuperi e dei rimborsi
Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sulle modalità
con le quali procedere alla restituzione delle somme alle Istituzioni estere, a
titolo di rimborso o recupero, o alla gestione delle stesse nei casi in cui
l’Italia vanti un credito.
1. Recuperi
Con riferimento ai recuperi, si specifica che la
compensazione degli indebiti esteri, da effettuarsi soltanto sulle prestazioni
in pagamento diretto, dovrà avvenire tramite utilizzo delle funzioni relative
al recupero indebiti già presenti nelle procedure di liquidazione delle
specifiche prestazioni e seguendo le prassi già in uso dall’Istituto.
Si precisa che, in presenza di importi arretrati e/o
correnti tali da compensare interamente la somma richiesta, l’inoltro della
stessa all’Istituzione estera dovrà avvenire in un’ unica soluzione.
Diversamente, in presenza di importi arretrati e/o correnti
insufficienti, l’inoltro avverrà con cadenza semestrale e fino all’estinzione
dell’intero importo richiesto.
Infine, si ribadisce che, in tutti i casi in cui, in
applicazione degli artt. 72 paragrafo 1)
e 73 del regolamento (CE) n. 987/2009, non sia possibile procedere alla
compensazione, le Strutture territoriali dovranno informare tempestivamente in
tal senso le Istituzioni estere interessate.
2. Rimborsi
Per quanto riguarda i rimborsi, si precisa che, a differenza
di quanto sopra chiarito in materia di recuperi, le Strutture territoriali
interessate dovranno procedere (senza operare alcuna compensazione o recupero
nei confronti dell’interessato) al versamento delle somme in tutti i casi in
cui sia pervenuta richiesta in tal senso da parte di una Istituzione estera, in
applicazione delle disposizioni di cui all’art. 58 del regolamento (CE) n.
987/2009 (vedi paragrafo 1 della presente circolare).
3. Modalità di
gestione delle somme da recuperare o rimborsare ovvero recuperate o rimborsate
Il rimborso o la restituzione delle somme indebitamente
erogate alle Istituzioni estere deve essere effettuato utilizzando specifiche
collezioni della procedura “Pagamenti Vari” e le operazioni da eseguire sono:
creare le collezioni denominate come di seguito:
ZONAEREANF72
per i pagamenti relativi a Rec/ANF art. 72 (Reg. 987/2009);
ZONAEREANF73 per
i pagamenti relativi a Rec/ANF art. 73 (Reg. 987/2009);
ZONAERIANF58
per i pagamenti relativi a Rimb/ANF art. 58 (Reg 987/2009);
ZONAEREAF72
per i pagamenti relativi a Rec/AF art. 72 (Reg. 987/2009);
ZONAEREAF73
per i pagamenti relativi a Rec/AF art. 73 (Reg. 987/2009);
ZONAERIAF58
per i pagamenti relativi a Rimb/AF art. 58 (Reg 987/2009).
accedere ai
pannelli di acquisizione del pagamento tramite l’opz 5/1
acquisire l’importo
in pagamento nel campo “Importo”
indicare nel campo
“Pagamento” la modalità di pagamento scelta: “1”=assegno,
“2”=accredito su
c/c per il quale va inserita la coordinata bancaria e il bic, “3”=
sportello,
“8”=bonifico domiciliato indicando il bic;
indicare il cab
dell’Ufficio pagatore estero
eseguire la
quadratura della collezione (Opz. 5/2) e la successiva elaborazione per
produrre il file
telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio contabilità di sede.
Nei casi in cui, invece, un’Istituzione estera abbia
proceduto a rimborsare o a recuperare somme per l’Italia, i corrispondenti
importi dovranno essere accreditati nella relativa gestione dei trattamenti di
famiglia.
Inoltre, allo scopo di consentire un monitoraggio dei flussi
monetari da/e per l’estero, i direttori delle Strutture territoriali coinvolte
procederanno a dare notizia delle somme in entrata e in uscita dall’estero
tramite messaggio, pubblicato sui canali istituzionali (Hermes), indirizzato
alla rispettiva Direzione Regionale di appartenenza e alla Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito.
Con successivo Messaggio saranno date ulteriori
istruzioni sulle operazioni di recupero
o rimborso nelle singole procedure di pagamento diretto dei trattamenti di famiglia.
Si fa riserva di successive istruzioni per quanto concerne i
trattamenti di famiglia erogati col sistema del conguaglio.
6. Istruzioni contabili
La rilevazione contabile dei rimborsi e dei recuperi
relativi alle prestazioni familiari oggetto della presente circolare,
effettuati in applicazione della vigente regolamentazione comunitaria
(Regolamento (CE) n. 987/2009), deve avvenire con imputazione ad una serie di
conti di nuova istituzione, di seguito elencati e distinti per specifica
fattispecie e gestione contabile:
1) Art. 58 del
Regolamento (CE) n. 987/2009 – Rimborsi
1a) Rimborso alle Istituzioni estere di prestazioni
familiari
La rilevazione contabile dell’onere per il rimborso allo
Stato estero di prestazioni familiari, da effettuarsi mediante la procedura
“Pagamenti Vari”, con l’utilizzo delle specifiche collezioni di cui al
precedente paragrafo 5.3 (ZONAERIANF58; ZONAERIAF58), dovrà avvenire imputando
i seguenti conti, appositamente istituiti nell’ambito della Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti - evidenza contabile PTD
(Gestione dei trattamenti di famiglia), ovvero nell’ambito della Gestione dei
parasubordinati, di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 – evidenza
contabile PAR:
PTD30102 – Assegni per il nucleo familiare erogati in regime
di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PTD30103 – Assegni familiari erogati in regime di
regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR30102 – Assegni per il nucleo familiare erogati in regime
di regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Al fine di imputare il debito per il rimborsi in questione,
si istituiscono i seguenti conti, distinti per paese estero:
Austria:
PTR10103 – Debito verso gli Enti assicuratori austriaci per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10103 – Debito verso gli Enti assicuratori austriaci per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Belgio:
PTR10104 – Debito verso gli Enti assicuratori belgi per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10104 – Debito verso gli Enti assicuratori belgi per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Bulgaria:
PTR10105 – Debito verso gli Enti assicuratori bulgari per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10105 – Debito verso gli Enti assicuratori bulgari per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Cipro:
PTR10106 – Debito verso gli Enti assicuratori ciprioti per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10106 – Debito verso gli Enti assicuratori ciprioti per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Croazia:
PTR10108 – Debito verso gli Enti assicuratori croati per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10108 – Debito verso gli Enti assicuratori croati per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Danimarca:
PTR10109 – Debito verso gli Enti assicuratori danesi per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10109 – Debito verso gli Enti assicuratori danesi per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Estonia:
PTR10110 – Debito verso gli Enti assicuratori estoni per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10110 – Debito verso gli Enti assicuratori estoni per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Finlandia:
PTR10111 – Debito verso gli Enti assicuratori finlandesi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10111 – Debito verso gli Enti assicuratori finlandesi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Francia:
PTR10112 – Debito verso gli Enti assicuratori francesi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10112 – Debito verso gli Enti assicuratori francesi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Germania:
PTR10113 – Debito verso gli Enti assicuratori tedeschi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10113 – Debito verso gli Enti assicuratori tedeschi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Grecia:
PTR10114 – Debito verso gli Enti assicuratori greci per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10114 – Debito verso gli Enti assicuratori greci per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Irlanda:
PTR10115 – Debito verso gli Enti assicuratori irlandesi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10115 – Debito verso gli Enti assicuratori irlandesi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Lettonia:
PTR10116 – Debito verso gli Enti assicuratori lettoni per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10116 – Debito verso gli Enti assicuratori lettoni per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Lituania:
PTR10117 – Debito verso gli Enti assicuratori lituani per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10117 – Debito verso gli Enti assicuratori lituani per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Lussemburgo:
PTR10118 – Debito verso gli Enti assicuratori lussemburghesi
per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria
– art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10118 – Debito verso gli Enti assicuratori lussemburghesi
per le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria
– art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Malta:
PTR10119 – Debito verso gli Enti assicuratori maltesi per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10119 – Debito verso gli Enti assicuratori maltesi per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Paesi Bassi:
PTR10120 – Debito verso gli Enti assicuratori olandesi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10120 – Debito verso gli Enti assicuratori olandesi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Polonia:
PTR10121 – Debito verso gli Enti assicuratori polacchi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10121 – Debito verso gli Enti assicuratori polacchi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Portogallo:
PTR10122 – Debito verso gli Enti assicuratori portoghesi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10122 – Debito verso gli Enti assicuratori portoghesi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Regno Unito:
PTR10123 – Debito verso gli Enti assicuratori britannici per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10123 – Debito verso gli Enti assicuratori britannici per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Repubblica Ceca:
PTR10124 – Debito verso gli Enti assicuratori cechi per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10124 – Debito verso gli Enti assicuratori cechi per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Romania:
PTR10125 – Debito verso gli Enti assicuratori rumeni per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10125 – Debito verso gli Enti assicuratori rumeni per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Slovacchia:
PTR10126 – Debito verso gli Enti assicuratori slovacchi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10126 – Debito verso gli Enti assicuratori slovacchi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Slovenia:
PTR10127 – Debito verso gli Enti assicuratori sloveni per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10127 – Debito verso gli Enti assicuratori sloveni per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Spagna:
PTR10128 – Debito verso gli Enti assicuratori spagnoli per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10128 – Debito verso gli Enti assicuratori spagnoli per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Svezia:
PTR10129 – Debito verso gli Enti assicuratori svedesi per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10129 – Debito verso gli Enti assicuratori svedesi per le
prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria – art.
58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Ungheria:
PTR10130 – Debito verso gli Enti assicuratori ungheresi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10130 – Debito verso gli Enti assicuratori ungheresi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Per gli Stati esteri non facenti parte dell’Unione Europea
ma ai quali si estende l’applicazione della normativa in argomento, vale a dire
la Svizzera e gli Stati SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), si comunicano
gli ulteriori conti:
Svizzera:
PTR10131 – Debito verso gli Enti assicuratori svizzeri per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10131 – Debito verso gli Enti assicuratori svizzeri per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Islanda:
PTR10132 – Debito verso gli Enti assicuratori islandesi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10132 – Debito verso gli Enti assicuratori islandesi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Norvegia:
PTR10134 – Debito verso gli Enti assicuratori norvegesi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10134 – Debito verso gli Enti assicuratori norvegesi per
le prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria –
art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Liechtenstein:
PTR10135 – Debito verso gli Enti assicuratori del
Liechtenstein per le prestazioni familiari erogate in regime di
regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR10135 – Debito verso gli Enti assicuratori del
Liechtenstein per le prestazioni familiari erogate in regime di
regolamentazione comunitaria – art. 58, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Le Sedi registreranno contabilmente l’assunzione dell’onere
per i rimborsi oggetto del presente paragrafo, con la scrittura in P.D.:
PTD30102/PTD30103
a PTR101…
ovvero:
PAR30102 a PAR101…
Il pagamento delle somme spettanti allo Stato estero avverrà
con imputazione in DARE dei nuovi conti di debito sopra elencati.
1b) Recupero dalle Istituzioni estere di prestazioni familiari
Nei casi di recupero dallo Stato estero di prestazioni
familiari, disciplinati dall’art. 58 del Regolamento comunitario, la
rilevazione contabile del credito vantato nei confronti di tale Stato e del
recupero delle somme spettanti, dovrà avvenire mediante la scrittura in P.D.:
PTR001.. a PTD24102/PTD24103
ovvero:
PAR001.. a /PAR24102
con l’utilizzo dei seguenti nuovi conti, validi per tutti
gli Stati esteri:
PTD24102 – Recupero dagli Enti assicuratori esteri di
assegni per il nucleo familiare erogati in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PTD24103 – Recupero dagli Enti assicuratori esteri di
assegni familiari erogati in regime di regolamentazione comunitaria – artt. 58,
72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR24102 – Recupero dagli Enti assicuratori esteri di
assegni per il nucleo familiare erogati in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
I conti di credito istituiti, distinti per paese estero
sono:
Austria:
PTR00115 – Credito verso gli Enti assicuratori austriaci per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00115 – Credito verso gli Enti assicuratori austriaci per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Belgio:
PTR00116 – Credito verso gli Enti assicuratori belgi per il
recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00116 – Credito verso gli Enti assicuratori belgi per il
recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Bulgaria:
PTR00117 – Credito verso gli Enti assicuratori bulgari per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00117 – Credito verso gli Enti assicuratori bulgari per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Cipro:
PTR00118 – Credito verso gli Enti assicuratori ciprioti per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00118 – Credito verso gli Enti assicuratori ciprioti per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Croazia:
PTR00119 – Credito verso gli Enti assicuratori croati per il
recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00119 – Credito verso gli Enti assicuratori croati per il
recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Danimarca:
PTR00121 – Credito verso gli Enti assicuratori danesi per il
recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – Regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00121 – Credito verso gli Enti assicuratori danesi per il
recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Estonia:
PTR00122 – Credito verso gli Enti assicuratori estoni per il
recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00122 – Credito verso gli Enti assicuratori estoni per il
recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria
– artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Finlandia:
PTR00123 – Credito verso gli Enti assicuratori finlandesi
per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00123 – Credito verso gli Enti assicuratori finlandesi
per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Francia:
PTR00124 – Credito verso gli Enti assicuratori francesi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00124 – Credito verso gli Enti assicuratori francesi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Germania:
PTR00126 – Credito verso gli Enti assicuratori tedeschi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00126 – Credito verso gli Enti assicuratori tedeschi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Grecia:
PTR00127 – Credito verso gli Enti assicuratori greci per il
recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00127 – Credito verso gli Enti assicuratori greci per il
recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Irlanda:
PTR00128 – Credito verso gli Enti assicuratori irlandesi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – Regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00128 – Credito verso gli Enti assicuratori irlandesi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione comunitaria
– artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Lettonia:
PTR00129 – Credito verso gli Enti assicuratori lettoni per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00129 – Credito verso gli Enti assicuratori lettoni per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Lituania:
PTR00131 – Credito verso gli Enti assicuratori lituani per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00131 – Credito verso gli Enti assicuratori lituani per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Lussemburgo:
PTR00132 – Credito verso gli Enti assicuratori
lussemburghesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00132 – Credito verso gli Enti assicuratori
lussemburghesi per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di
regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n.
987/2009.
Malta:
PTR00133 – Credito verso gli Enti assicuratori maltesi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00133 – Credito verso gli Enti assicuratori maltesi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Paesi Bassi:
PTR00134 – Credito verso gli Enti assicuratori olandesi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00134 – Credito verso gli Enti assicuratori olandesi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Polonia:
PTR00136 – Credito verso gli Enti assicuratori polacchi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00136 – Credito verso gli Enti assicuratori polacchi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Portogallo:
PTR00137 – Credito verso gli Enti assicuratori portoghesi
per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00137 – Credito verso gli Enti assicuratori portoghesi
per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Regno Unito:
PTR00138 – Credito verso gli Enti assicuratori britannici
per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00138 – Credito verso gli Enti assicuratori britannici
per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Repubblica Ceca:
PTR00139 – Credito verso gli Enti assicuratori cechi per il
recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00139 – Credito verso gli Enti assicuratori cechi per il
recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Romania:
PTR00140 – Credito verso gli Enti assicuratori rumeni per il
recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00140 – Credito verso gli Enti assicuratori rumeni per il
recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Slovacchia:
PTR00141 – Credito verso gli Enti assicuratori slovacchi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00141 – Credito verso gli Enti assicuratori slovacchi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Slovenia:
PTR00142 – Credito verso gli Enti assicuratori sloveni per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00142 – Credito verso gli Enti assicuratori sloveni per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Spagna:
PTR00143 – Credito verso gli Enti assicuratori spagnoli per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00143 – Credito verso gli Enti assicuratori spagnoli per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Svezia:
PTR00144 – Credito verso gli Enti assicuratori svedesi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00144 – Credito verso gli Enti assicuratori svedesi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Ungheria:
PTR00145 – Credito verso gli Enti assicuratori ungheresi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00145 – Credito verso gli Enti assicuratori ungheresi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Svizzera:
PTR00146 – Credito verso gli Enti assicuratori svizzeri per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00146 – Credito verso gli Enti assicuratori svizzeri per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Islanda:
PTR00147 – Credito verso gli Enti assicuratori islandesi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00147 – Credito verso gli Enti assicuratori islandesi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Norvegia:
PTR00148 – Credito verso gli Enti assicuratori norvegesi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009;
PAR00148 – Credito verso gli Enti assicuratori norvegesi per
il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di regolamentazione
comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Liechtenstein:
PTR00149 – Credito verso gli Enti assicuratori del
Liechtenstein per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di
regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n.
987/2009;
PAR00149 – Credito verso gli Enti assicuratori del
Liechtenstein per il recupero di prestazioni familiari erogate in regime di
regolamentazione comunitaria – artt. 58, 72 e 73, del regolamento (CE) n.
987/2009.
2) Art. 72 del
Regolamento (CE) n. 987/2009 – Recuperi mediante compensazione (prestazioni
indebite)
2a) Rimborso alle Istituzioni estere di prestazioni
familiari indebite
Ai fini della rilevazione contabile del recupero dal
soggetto di prestazioni familiari per conto dello Stato estero, mediante
trattenuta sulle prestazioni arretrate o sui pagamenti in corso (da imputare
nell’ambito delle partite di giro, nello stesso biglietto contabile
automatizzato prodotto dalla procedura dei pagamenti accentrati delle
prestazioni a sostegno del reddito), si istituiscono i nuovi conti della serie
GPZ25.., nell’ambito della Gestione per l’erogazione di prestazioni per conto
di altri Enti, distinti per Istituzione estera ed elencati nell’allegato n. 3.
Per rilevare l’accreditamento ai paesi esteri di prestazioni
familiari recuperate per loro conto e il relativo debito, si istituiscono gli
ulteriori conti:
GPZ35200 – Accreditamento agli Enti assicuratori esteri
delle prestazioni familiari recuperate per loro conto – Regolamento (CE) n.
987/2009;
GPZ11.. distinti, per rilevare il debito verso lo specifico
Stato estero (cfr. allegato n. 3).
Il riversamento ai Paesi esteri delle prestazioni familiari
recuperate per loro conto, dovrà essere effettuato, per lo stesso importo
trattenuto e rilevato al conto GPZ25..., mediante la procedura “Pagamenti
vari”, con l’utilizzo delle specifiche collezioni tipizzate (ZONAEREANF72;
ZONAEREAF72), e contabilizzato con la seguente scrittura:
GPZ35200 a
GPZ11…
GPZ11… a Banca.
2b) Recupero dalle Istituzioni estere di prestazioni
familiari indebite
Il recupero delle somme spettanti all’Italia, effettuato
dalle Istituzioni estere e derivante dall’erogazione di prestazioni familiari
indebite ai soggetti, dovrà essere rilevato contabilmente secondo le istruzioni
fornite al precedente paragrafo 1b).
3) Art. 73 del
Regolamento (CE) n. 987/2009 – Recuperi mediante compensazione (prestazioni
provvisorie)
Per tale fattispecie, si confermano le medesime istruzioni
contabili, valide in applicazione dell’art. 72 del Regolamento comunitario, con
la variante dell’utilizzo, nei casi di rimborso allo Stato estero di
prestazioni familiari recuperate per suo conto, delle specifiche collezioni
tipizzate (ZONAEREANF73; ZONAEREAF73), nell’ambito della procedura “Pagamenti
vari”.
Si rammenta che, qualora per le prestazioni oggetto della
presente circolare siano state effettuate imputazioni contabili provvisorie,
precedenti alla data di pubblicazione della medesima, si dovrà procedere alle
necessarie operazioni di storno ai conti di nuova istituzione.
Si riporta nell’allegato n. 3 l’elenco delle variazioni
intervenute al piano dei conti.
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Note
[1] Ai fini dell’articolo 68 del regolamento
(CE) n. 883/2004, le prestazioni familiari saranno considerate «conferite a
titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma» in particolare:
a) in caso di effettiva
attività subordinata o autonoma; nonché
b) durante un periodo di
sospensione temporanea di una tale attività subordinata o autonoma:
i) dovuto a malattia,
maternità, infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione
purché la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in
relazione alle suddette eventualità; oppure
ii) durante un congedo
retribuito, uno sciopero o una serrata; ovvero
iii) durante un congedo non
retribuito per allevare un bambino, per il periodo in cui il congedo è
assimilato a un’attività subordinata o autonoma in conformità alla legislazione
pertinente.
[2] Nel frontespizio dei
formulari F001, F002, F014 e F015 è indicato il riferimento normativo (art. 72,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 ) di tale tipologia di recupero da effettuarsi per
compensazione, sebbene nei punti indicati ci si riferisca genericamente a
“rimborso di somme erogate in eccesso”.
[3] Nel frontespizio dei
formulari F012 e F013 è indicato il riferimento normativo (articolo 73 del
regolamento (CE) n. 987/2009) di tale
tipologia di recupero da effettuarsi per compensazione, sebbene i formulari
siano denominati “Richiesta di rimborso” e “Risposta a richiesta di rimborso” e
nei punti indicati ci si riferisca genericamente a “rimborso di somme erogate
in eccesso”.
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