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lunedì 3 agosto 2015

Inps - Cessazione dei benefici contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori frontalieri italiani in Svizzera

Inps, Messaggio n.5147 del 3 agosto 2015

OGGETTO: 
Cessazione dei benefici contributivi, connessi all’operatività della legge 5 giugno 1997, n. 147, in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.

La legge 5 giugno 1997, n. 147, recante “Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro”, all’articolo 4 prevede, tra l’altro, la possibilità che detti lavoratori - cui è stato  riconosciuto il diritto al trattamento in questione - possano richiedere l'iscrizione nelle liste di mobilità ex lege 23 luglio 1991, n. 223, con conseguente operatività, in caso di loro assunzione, degli incentivi contributivi previsti dagli articoli 8, c, 2 o 25, c. 9 della medesima legge .

L'Accordo di Berna – da cui traeva origine la disciplina speciale di cui trattasi -  ha cessato i suoi effetti nel giugno del 2009 e il mancato rinnovo ha caducato di fatto gli effetti della legge n. 147/1997.

Va, peraltro, osservato che, in relazione a quanto stabilito dalla decisione dell'Unione Europea n. 1/2012 e dell'adozione  successiva di taluni regolamenti comunitari sul sistema di sicurezza sociale validi anche per la Svizzera, a decorrere dal 1 aprile 2012, la tutela dei lavoratori frontalieri è stata garantita attraverso l’erogazione, fino al 31 dicembre 2012, dell’indennità di disoccupazione ordinaria, dal 1° gennaio 2013, tramite ASpI e mini ASpI e, dal 1°maggio 2015, della NASpI.

In relazione ai citati sviluppi normativi e, in particolare, in conseguenza dell’uscita di scena dell’impianto legislativo di riferimento, che consentiva l’iscrivibilità nelle liste di mobilità dei lavoratori frontalieri titolari del particolare trattamento di disoccupazione di cui alla citata legge 147/97, deve considerarsi esaurita la previsione dell’incentivo connesso al disposto di cui all’articolo 4, c. 4 della medesima legge (benefici contributivi ex lege 223/91).

Parallelamente, non sono più operative le istruzioni contenute nella circolare n. 68 del 23 marzo 1998.

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