OGGETTO:
Ammortizzatori in deroga nel settore pesca - decreto n.91411
del 7 agosto 2015 - Assegnazione risorse anno 2015.
La legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015)
ha previsto, all’art.1, comma 109, che nell’ambito delle risorse del Fondo
sociale per l’occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1 del decreto
legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n.2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in
deroga di cui all’art.2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.92,
per l’anno 2015, è assegnata la somma di 30 milioni di euro al finanziamento
della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca. Tale somma è
stata incrementata di ulteriori 5 milioni di euro dall’art.3 del Decreto legge
21 maggio 2015, n.65.
In attuazione degli accordi in sede governativa, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’8 e del 18 giugno 2015, il
decreto interministeriale n.91411 del 7 agosto 2015 ha disposto l’utilizzo
della somma complessiva di 35 milioni di euro per il finanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga, tenendo conto preliminarmente, fino ad esaurimento
delle risorse assegnate, delle istanze riferite alla annualità 2014 e
presentate entro e non oltre il 26 gennaio 2015, come previsto dagli accordi
governativi del 3 e 18 luglio 2014.
In applicazione dei sopracitati accordi governativi si conferma
che la CIG in deroga è erogata, secondo le disposizioni in materia, al
personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla legge 3 aprile
2001, n.142 delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha
investito il settore, che benefici di un sistema retributivo con minimo
monetario garantito.
In particolare, si conferma che la concessione della
prestazione di CIG in deroga è subordinata alla verifica della presenza della
suddetta clausola “del sistema retributivo con minimo monetario garantito” nel
relativo contratto di lavoro dei beneficiari e che l’accesso alle misure di
sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi
degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti
sociali presso le locali Autorità marittime.
Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in
tutte le situazioni di crisi del settore – anche collegate ai periodi di fermo
biologico – in cui si renda necessario sospendere l’attività lavorativa per
cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non
superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno
precedente.
Le sedi dell’Istituto territorialmente competenti
verificheranno che agli specifici accordi aziendali, sottoscritti dalle parti
sociali presso le locali Autorità marittime, sia allegato l’elenco nominativo
dei beneficiari della prestazione e che nel suddetto accordo sia prevista
l’indicazione che i lavoratori presenti nell’elenco beneficino “del sistema
retributivo con minimo monetario garantito”. Solo a seguito di tali controlli
preventivi sarà avviata la rituale verifica dei requisiti di ammissione alla
prestazione di CIG in deroga.
Ai fini del periodo massimo indennizzabile, con il
trattamento di CIG in deroga, si farà riferimento al numero di giornate
retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.
Si ribadisce, inoltre, che il requisito di carattere
generale, previsto dall’art.7 ter, c.6, del decreto legge 10 febbraio 2009,
n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, e
dall’art.2, c.139, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (anzianità lavorativa di
90 giorni), si applica con modalità particolari in considerazione della
specificità del settore pesca per il quale è previsto lo speciale “limite del
numero di giornate retribuite ad ogni lavoratore nel corso dell’anno
precedente”, dove per “giornate retribuite” si intendono tutte quelle
effettuate nel relativo settore anche se con datori di lavoro diversi.
Come specificato nel decreto in oggetto, le istanze relative
all’annualità 2015 – che verranno liquidate in una fase successiva rispetto al
completamento dei pagamenti relativi all’annualità 2014 – dovranno
necessariamente indicare l’effettivo numero di ore di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa per ogni lavoratore.
Le aziende dovranno inviare telematicamente, entro e non
oltre la data del 25 gennaio 2016, le istanze relative all’annualità 2015
utilizzando il software INPS “DIGIWEB”. La domanda in automatico sarà
indirizzata alla sede territorialmente competente.
Pertanto, le istanze dovranno riferirsi a periodi di
intervento di CIG cosiddetti “scaduti”, intendendosi come tali i periodi
antecedenti alla data di presentazione dell’istanza stessa. Si precisa,
conseguentemente, che non potranno essere prese in considerazione le istanze
che non presentano i suddetti requisiti.
Si rappresenta, infine, che, a seguito della chiusura dei
pagamenti relativi all’annualità 2014, l’Istituto procederà al monitoraggio
della spesa ed alla quantificazione del residuo delle risorse assegnate con il
decreto in oggetto, fornendone comunicazione al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Il Ministero, nel caso in cui il residuo risulti inferiore
all’ammontare delle spese preventivate per i pagamenti relativi all’annualità
2015, provvederà ad autorizzare i pagamenti nei limiti delle risorse
disponibili, fornendo i criteri di utilizzo di tali risorse nel rispetto della
parità di accesso al trattamento dell’integrazione salariale.
Pertanto, solo dopo aver ricevuto la comunicazione da parte
del Ministero dei criteri da adottare per l’utilizzo delle succitate risorse,
verranno impartite istruzioni operative, con specifico messaggio della
Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito, per l’autorizzazione e
l’erogazione delle prestazioni di integrazione salariale per periodi di
intervento relativi all’annualità 2015.
Conseguentemente, non sarà possibile, fino al completamento
delle suddette fasi preliminari, autorizzare periodi relativi all’annualità
2015.
Si evidenzia infine che – ai fini del monitoraggio e del
rispetto del limite delle disponibilità finanziarie – è previsto esclusivamente
il pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di sostegno al reddito.
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