Quadro Normativo
- Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124: "Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".
- Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122. "Misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Articolo 7.
- Legge 11 marzo 1988, n. 67. "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1988)". Articolo 12.
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833. "Istituzione del
servizio sanitario nazionale".
- Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. "Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Articoli 9 e 11.
- Legge 16 ottobre 1962, n. 1486. "Disposizioni
sull'assistenza ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla
navigazione".
- Circolare Inail n. 36 del 25 luglio 2013. "Chiusura
dei centri operativi territoriali del settore navigazione di Molfetta, Messina
e Mazara del Vallo. Competenze in materia di prestazioni assicurative e
previdenziali relative ai lavoratori marittimi".
- Circolare Inail n. 65/Inps n. 179 del 23 dicembre 2013.
"Gestione delle attività relative alla riscossione dei contributi e
all’erogazione delle prestazioni per malattia, maternità, disabilità, donazione
sangue per il personale assicurato ex-Ipsema. Decreto legge 28 giugno 2013 n.
76 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99".
- Delibera Consiglio di Amministrazione dell’Ipsema
n.117/2001 del 24 settembre 2001. "Regolamento per l’erogazione
dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea". Articolo 8.
PREMESSA
Come noto, l’articolo 7 del decreto legge 78/2010,
convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, ha disposto, tra l’altro,
l’attribuzione all’Inail, con decorrenza 31 maggio 2010, delle attività e delle
relative funzioni precedentemente svolte dall’ex Ipsema.
Così come per la generalità dei lavoratori tutelati operanti
negli altri settori, la normativa fondamentale relativa all’assicurazione dei
lavoratori addetti alla navigazione e alla pesca marittima, nonché degli
equipaggi di navi iscritte in compartimenti esteri è dettata dal Testo Unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con d.p.r. n. 1124 del 30 giugno
1965 (nel seguito, T.U. 1124/1965), e successive modifiche ed integrazioni.
Ciò premesso, nell’ambito del procedimento finalizzato al
riconoscimento delle prestazioni economiche, curative, protesiche,
riabilitative e di reinserimento socio-lavorativo, dovute dall’Inail in caso di
infortunio sul lavoro e di malattia professionale riguardanti i lavoratori
marittimi già assicurati presso l’ex Ipsema (nel seguito, lavoratori
marittimi), assume fondamentale rilevanza la funzione medico-legale affidata
alla componente sanitaria dell’Istituto, presente in ogni Sede locale e
chiamata ad esprimere le proprie valutazioni propedeutiche all’erogazione delle
prestazioni di legge.
In particolare, in tema di infortuni sul lavoro e malattie
professionali, l’attribuzione delle competenze medico-legali è espressamente
riconosciuta dall’articolo 12, comma 1, della legge 67/1988, nel quale si
stabilisce che l’Inail, in deroga al disposto dell'articolo 14, terzo comma,
lettera q) della legge 833/1978, provvede agli accertamenti, alle
certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori
infortunati e tecnopatici.
Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 12 prevede, per
garantire agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici una maggiore
tempestività delle prestazioni da parte dell’Inail, che le Regioni stipulino,
con l’Inail stesso, convenzioni finalizzate a disciplinare l’erogazione da
parte dell’Istituto, congiuntamente agli accertamenti medico-legali, delle
prime cure ambulatoriali necessarie in caso di infortunio sul lavoro e di
malattia professionale e a stabilire gli opportuni coordinamenti con le Aziende
o Unità sanitarie locali.
Tale previsione è stata ribadita dall’articolo 9, comma 4,
del decreto legislativo 81/2008, che conferma quanto previsto dall’articolo 12
della legge 67/1988.
Risulta evidente, quindi, che la normativa sopra citata
trova applicazione per la generalità dei lavoratori assicurati presso l’Inail,
compresi i lavoratori marittimi.
Anche per il settore marittimo, pertanto, devono ritenersi
affidati in via esclusiva alla componente sanitaria dell’Inail le prestazioni
medico-legali finalizzate alla valutazione degli eventi in questione, in
relazione sia al riconoscimento dell’evento stesso quale infortunio sul lavoro
o malattia professionale sia all’eventuale erogazione di tutte le prestazioni,
economiche e non, dovute per legge.
A tale riguardo, l’Istituto ha già impartito specifiche
istruzioni con riferimento alla piena assunzione delle competenze riguardanti
le visite mediche collegiali relative ad opposizione ex articolo 104 T.U. 1124/1965
e ha avviato un percorso finalizzato alla graduale assunzione di tutte le
attività medico-legali connesse al riconoscimento delle prestazioni
assicurative dovute ai lavoratori marittimi (NOTA 1).
Fino al completamento di tutte le attività funzionali al
nuovo modello organizzativo e al rilascio delle implementazioni finalizzate
alla gestione, attraverso le procedure istituzionali, anche dei casi relativi
ai lavoratori marittimi, si ritiene necessario impartire le seguenti istruzioni
operative, finalizzate alla razionalizzazione dell’espletamento delle funzioni
medico-legali propedeutiche al riconoscimento degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali e all’erogazione dell’indennità per temporanea
inidoneità alla navigazione.
Restano ferme le disposizioni impartite in materia di
erogazione di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il
reinserimento nella vita di relazione di cui ai Titoli II, III e IV dello
specifico Regolamento (NOTA 2).
La circolare Inail n. 36 del 25 luglio 2013 relativa alla
chiusura dei centri operativi territoriali del settore navigazione di Molfetta,
Messina e Mazara del Vallo e le relative istruzioni operative (NOTA 3)restano
vigenti limitatamente ai contenuti compatibili con le disposizioni di cui alla
presente circolare.
COMPETENZA ALLA
TRATTAZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI EVENTI LESIVI OCCORSI AI LAVORATORI MARITTIMI
In via preliminare, si conferma che, fino alla chiusura
delle Sedi compartimentali del settore navigazione (nel seguito, Sedi
compartimentali), la competenza alla trattazione amministrativa degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali riguardanti i lavoratori marittimi,
nonché alla erogazione delle relative prestazioni, economiche e non, connesse a
tali eventi (NOTA 4), rimane incardinata presso le predette Sedi
compartimentali.
In base a quanto sopra, si precisa che, qualora una Sede
locale, non competente alla trattazione della pratica, riceva istanze, denunce,
comunicazioni o documentazione di competenza di una delle Sedi compartimentali,
la stessa dovrà provvedere alla immediata trasmissione di quanto ricevuto alla
Sede compartimentale competente e, contestualmente, ad informare gli
interessati dell’avvenuta trasmissione, ai fini del corretto prosieguo della
pratica.
A tale riguardo, deve ritenersi contraria ai doveri
d’ufficio la mancata accettazione di istanze, denunce, comunicazioni o documentazione
di competenza di altra Sede locale o compartimentale.
Si ribadisce, inoltre, che con riguardo alla competenza alla
trattazione amministrativa degli eventi lesivi occorsi ai lavoratori marittimi,
restano vigenti le istruzioni impartite con la circolare Inail n. 36 del 2013
purché compatibili con le disposizioni contenute nella presente circolare.
FUNZIONE
MEDICO-LEGALE. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE AI CENTRI MEDICO-LEGALI
DELLE SEDI LOCALI
Nel quadro sopra delineato, particolare attenzione merita
l’attività medico-legale di competenza dell’Istituto anche per i lavoratori
marittimi, funzionale alla erogazione delle prestazioni di legge.
Al riguardo, occorre tener presente che le Sedi
compartimentali non dispongono di propri centri medico-legali per svolgere i
rilevanti compiti affidati in materia all’Istituto ai fini di una tempestiva
erogazione delle prestazioni, con particolare riferimento alle prestazioni
economiche, correlate agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.
Sotto altro aspetto, si evidenzia l’esigenza di adottare, in
via generale, anche per la gestione dei casi relativi ai lavoratori marittimi
il criterio di competenza vigente per la generalità dei lavoratori assicurati
all’Inail, e cioè il criterio della competenza in base al domicilio
dell’assicurato, peraltro già utilizzato per l’espletamento delle collegiali
medico-legali.
Pertanto sono affidate alla funzione medico-legale delle
Sedi locali, con decorrenza immediata, le attività sanitarie sopra menzionate,
fermo restando quanto sopra delineato in tema di competenza amministrativa.
Al fine di rendere pienamente operativa tale scelta, si
impartiscono le seguenti istruzioni, finalizzate a disciplinare il flusso per
la corretta gestione dei casi relativi al settore marittimo.
INFORTUNI SUL LAVORO
E MALATTIE PROFESSIONALI
Le funzioni medico-legali relative agli infortuni sul lavoro
e alle malattie professionali dei lavoratori marittimi sono affidate ai centri
medico-legali delle Sedi locali competenti in base al domicilio del lavoratore,
anche laddove l’espletamento delle stesse non comporti la visita del lavoratore
marittimo.
In base a quanto premesso, quindi, potranno configurarsi le
tre seguenti ipotesi:
A. la denuncia e la certificazione di infortunio/tecnopatia
pervengono alla Sede compartimentale competente alla trattazione amministrativa
dell’evento;
B. la denuncia e la certificazione di infortunio/tecnopatia
pervengono alla Sede locale competente alla trattazione medico-legale in base
al domicilio del lavoratore;
C. la denuncia e la certificazione di infortunio/tecnopatia
pervengono ad una Sede compartimentale o locale non competente.
A. Denuncia e
certificazione di infortunio/tecnopatia pervenuti alla Sede compartimentale
competente.
La Sede compartimentale, dopo avere aperto il fascicolo e
avviato la trattazione amministrativa della pratica, richiederà alla Sede
locale competente in base al domicilio dell’assicurato di effettuare le
attività medico-legali necessarie per la trattazione del caso.
Alla richiesta, inoltrata dalla funzione amministrativa,
dovrà essere allegata copia della documentazione pervenuta e una relazione
contenente tutte le informazioni necessarie per la formulazione del parere di
regolarità e per la valutazione degli eventuali postumi (pregressi infortuni e
malattie professionali denunciati/riconosciuti e altre informazioni ritenute
utili).
Una volta ricevuta la richiesta e la documentazione
allegata, la Sede locale effettuerà le attività medico-legali secondo quanto
previsto per la generalità degli eventi occorsi agli assicurati dell’Istituto.
Ultimate le attività di competenza, la Sede locale invierà
alla Sede compartimentale una relazione contenente le informazioni necessarie
al completamento dell’iter. In particolare, per consentire il tempestivo
pagamento dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, di norma effettuato
il 5 e il 20 di ogni mese, la Sede locale invierà alla Sede compartimentale i
pareri di regolarità sul caso e sulla temporanea immediatamente dopo il loro
rilascio.
La documentazione relativa al caso sarà trattenuta presso la
Sede locale in apposito fascicolo cartaceo, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento dei dati sensibili.
La Sede compartimentale, una volta ricevuta dalla Sede
locale la relazione medico-legale, provvederà alla definizione del caso e alla
erogazione delle prestazioni economiche eventualmente dovute.
Con particolare riferimento alla trattazione dei casi per i
quali pervengano con ritardo i certificati medici continuativi per la
prosecuzione dell’inabilità temporanea assoluta, si precisa che gli stessi
dovranno essere comunque esaminati dal centro medico-legale competente in base
alla tipologia e all’entità della lesione, effettuando le relative valutazioni
secondo le modalità in uso, chiudendo la trattazione o chiamando a visita
l’assicurato. Pertanto l’articolo 8 del "Regolamento per l’erogazione
dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea" (NOTA 5) del soppresso
Ipsema non dovrà essere applicato.
B. Denuncia e
certificazione di infortunio/tecnopatia pervenuti alla Sede locale competente
in base al domicilio del lavoratore.
In questa ipotesi, per la trattazione del caso la Sede
locale invierà alla Sede compartimentale competente copia del certificato e
della denuncia pervenuti. Qualora sia necessario procedere alla trattazione
medico-legale del caso, la Sede compartimentale attiverà il flusso descritto
per l’ipotesi A.
Si rammenta che nelle fattispecie previste dalla circolare
Inail n. 36 del 2013 e dalle relative istruzioni operative (NOTA 6), la Sede
locale si atterrà alle indicazioni al riguardo impartite
C. Denuncia e
certificazione di infortunio/tecnopatia pervenuti ad una Sede compartimentale o
locale non competente.
In tale ipotesi, la Sede compartimentale o locale ricevente
trasmette la documentazione alla Sede competente e informa gli interessati
dell’avvenuta trasmissione.
Una volta ricevuta la predetta documentazione, la Sede
competente attiverà il flusso descritto per l’ipotesi A se la competenza è di
una Sede compartimentale e B se la competenza è di una Sede locale (cfr. B,
secondo capoverso).
Resta inteso, peraltro, che nei casi in cui l’assicurato si
presenti spontaneamente presso una Sede locale, fermi restando gli aspetti
relativi alla regolarità amministrativa e sanitaria, il centro medico-legale
della Sede presterà la necessaria assistenza secondo quanto previsto per la
generalità degli assicurati dell’Istituto.
INIDONEITÀ TEMPORANEA
ALLA NAVIGAZIONE
In base a quanto previsto dalla legge n. 1486 del 16 ottobre
1962 (cosiddetta legge Focaccia) (NOTA 7), ai lavoratori marittimi appartenenti
alla I e II categoria della gente di mare dichiarati temporaneamente inidonei
alla navigazione in seguito a infortunio o malattia, è dovuta, per il periodo
di temporanea inidoneità e al massimo per un anno, un’indennità giornaliera
sostitutiva della retribuzione.
L’indennità non è dovuta, oltre che nel caso di lavoratori
marittimi non appartenenti alla I e alla II categoria della gente di mare,
qualora la inidoneità alla navigazione sia giudicata permanente dalla suddetta
commissione.
Diversamente dalla inabilità temporanea assoluta al lavoro,
riconosciuta dal T.U. 1124/1965, si tratta, in questo caso, di una inabilità
specifica alla navigazione, che può residuare anche dopo la "guarigione
clinica" dell’assicurato e, quindi, al termine di un periodo di temporanea
inabilità assoluta al lavoro riconosciuta a seguito di infortunio sul lavoro o,
più raramente, di malattia professionale ovvero a seguito di malattia non
professionale.
La dichiarazione di temporanea inidoneità alla navigazione
compete alla Commissione medica permanente di primo grado, costituita presso
ciascuna Capitaneria di Porto sede di compartimento marittimo(NOTA 8), su
richiesta del marittimo o del Sasn (Servizi assistenza sanitaria naviganti),
effettuata a seguito della dimissione dall’assistenza e cioè dopo la guarigione
clinica del lavoratore.
Riguardo all’Istituto tenuto alla speciale prestazione, con
circolare congiunta Inail n.65 e Inps n.179 del 23 dicembre 2013 (NOTA 9)è
stato precisato che l’indennità è dovuta:
- dall’Inail, quando lo stato di temporanea inidoneità alla
navigazione sia accertato dalla suddetta Commissione al termine di un periodo
di inabilità temporanea al lavoro derivante da infortunio o da malattia
professionale riconosciuti dall’Inail;
- dall’Inps, quando lo stato di temporanea inidoneità sia
accertato dalla suddetta Commissione al termine di un periodo di indennizzo per
inabilità temporanea al lavoro derivante da malattia non professionale.
Pertanto, qualora la temporanea inidoneità alla navigazione
sia derivata da infortunio o da malattia professionale, è compito dell’Inail
provvedere al riconoscimento e alla erogazione della relativa indennità (NOTA
10).
Flusso di trattazione
e competenze medico-legali
Per ottenere la speciale indennità, il marittimo interessato
è tenuto ad inviare alla Sede compartimentale competente o, nei casi previsti
dalla circolare Inail n. 36 del 2013 e dalle relative istruzioni operative,
alla Sede locale competente, apposita domanda accompagnata dal verbale della
Commissione attestante lo stato di temporanea inidoneità alla navigazione.
In caso di inoltro dell’istanza ad una Sede compartimentale
o locale non competenti alla trattazione della pratica, queste sono tenute a
trasmettere immediatamente la domanda stessa e la documentazione alla Sede
compartimentale o locale competente secondo quanto sopra precisato.
Pertanto, qualora la competenza risulti di una Sede
compartimentale, la stessa richiederà alla Sede locale competente in base al
domicilio dell’assicurato di formulare parere medico-legale in merito alla
riconducibilità della inidoneità temporanea accertata ad un evento tutelato
Inail. Al parere dovranno essere allegati i documenti ricevuti dal richiedente.
Qualora, invece, la competenza risulti di una Sede locale,
il parere medico-legale sarà direttamente formulato da quest’ultima.
Se il parere è positivo, la Sede compartimentale o locale
competente, procederà alla erogazione della prestazione economica dovuta,
mentre se il parere è negativo respingerà l’istanza emettendo il relativo
provvedimento.
DISPOSIZIONI FINALI
Per le comunicazioni tra le strutture Inail coinvolte dovrà
essere utilizzata, di norma, la posta elettronica ordinaria come disposto con
ordine di servizio n. 2/2012 (NOTA 11).
Sarà cura della Sovrintendenza sanitaria centrale
trasmettere la modulistica necessaria alla trattazione delle attività
medico-legali oggetto della presente circolare.
Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano
ai casi futuri nonché alle fattispecie in corso di istruttoria e a quelle per
le quali sono in atto controversie amministrative, nonché a quelle per le quali
è comunque necessaria un’attività medico-legale di competenza dell’Istituto12.
Le Sedi compartimentali e le Sedi locali segnaleranno alle
competenti Strutture centrali, per il tramite delle Direzioni regionali e
provinciali di Trento e Bolzano, eventuali problematiche che dovessero
insorgere nella trattazione dei casi, nonché le eventuali criticità in termini
di carichi di lavoro derivanti dalla attuazione delle presenti istruzioni.
---
Note:
(NOTA 1) Nota Direzione
centrale prestazioni prot. 1616 del 9 febbraio 2012.
(NOTA 2) Al riguardo, si
rinvia alle vigenti istruzioni operative di cui alla nota Direzione centrale
riabilitazione e protesi prot. n. 194 del 24 gennaio 2013.
(NOTA 3) Nota Direzione
centrale programmazione organizzazione e controllo/Direzione centrale servizi
istituzionali settore navigazione prot. 4008 del 30 luglio 2013, relativa a
"Chiusura dei centri operativi territoriali del settore navigazione -
istruzioni operative" e successiva nota di chiarimenti Direzione centrale
programmazione organizzazione e controllo prot. 2583 del 2/06/2014.
(NOTA 4) Ad esclusione dello
speciale assegno continuativo mensile, dell’assegno di incollocabilità, della
rendita di passaggio, della erogazione integrativa di fine anno e del
conferimento dei brevetti e distintivi d’onore, in quanto già di competenza
delle Sedi locali.
(NOTA 5) Approvato dal
Consiglio di amministrazione Ipsema con delibera 117/2001.
(NOTA 6) Cfr. nota 3.
(NOTA 7) Legge n. 1486 del 16
ottobre 1962, recante "Disposizioni sull'assistenza ai marittimi
dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione."
(NOTA 8) Contro il giudizio
della Commissione permanente di primo grado è ammesso ricorso alla Commissione
medica centrale presso il Ministero dei trasporti (articolo 8, legge 28 ottobre
1962, n. 1602) da parte del marittimo stesso, del Ministero della salute e
dell’Inps o dell’Inail (subentrati in tale diritto alle Casse marittime e
all’ex Ipsema).
(NOTA 9) Come è noto, con
decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, è stata trasferita all’Inps, con decorrenza 1 gennaio 2014, la gestione
delle attività relative all’erogazione delle prestazioni per malattia,
maternità, disabilità, donazione sangue e/o midollo osseo per il personale
assicurato ex Ipsema.
(NOTA 10) Analogamente alla
indennità per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro,
l’indennità in questione è sostitutiva della retribuzione ed è pari al 75%
della retribuzione percepita nei trenta giorni precedenti l’ultimo sbarco, con
esclusione del compenso del lavoro straordinario. Ai fini della determinazione
dell’indennità in questione vengono considerate le voci di retribuzione
ordinaria, con esclusione di tutte quelle variabili (es., compenso per lavoro
straordinario, per riposi festivi non goduti, per ferie non fruite, per riposi
compensativi non fruiti, per pulizia cisterna, ecc.). L’indennità di
navigazione, nella misura del 50%, va invece conteggiata in quanto il compenso
ha carattere ordinario e viene erogato con carattere di continuità. Per
ulteriori dettagli, cfr. nota Direzione centrale servizi istituzionali settore
navigazione prot. 161 del 13 marzo 2014.
(NOTA 11) Cfr. anche nota
Direzione centrale programmazione organizzazione e controllo prot. 5676 del 14
novembre 2013.
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