Morosi: no alla "black list" sul sito del Comune
Irragionevole strumento vessatorio lesivo della dignità
della persona
I Comuni non possono pubblicare sul proprio sito i nomi di
coloro che non pagano i tributi. La legislazione statale non prevede tale obbligo ed esso non può comunque essere
introdotto con un Regolamento dell'ente locale.
Lo ha chiarito il Garante privacy al termine di
un'istruttoria avviata a seguito di un
articolo di stampa nel quale si annunciava l'intenzione
dell'ente locale di mettere on line una black list con i nomi dei morosi.
Secondo il Garante la procedura che il Comune intende avviare viola il principio
di legalità sotto diversi profili.
In primo luogo infatti, il Comune non può introdurre
l'obbligo di pubblicazione on line dei morosi con un proprio regolamento né può
introdurre una nuova sanzione accessoria, quale si configurerebbe la
pubblicazione on line rispetto alle sanzioni amministrative già previste legate
al mancato o erroneo pagamento del tributo; tali ambiti rientrano infatti nella
competenza esclusiva della legislazione statale. In secondo luogo, la
diffusione on line dei nomi degli utenti morosi non è giustificata neanche
dalla normativa sulla trasparenza, che individua con precisione gli obblighi di
pubblicazione sui siti web istituzionali. E la medesima normativa stabilisce,
invece, che le Pa possano mettere on line informazioni e documenti di cui non è
obbligatoria la pubblicazione solo dopo aver anonimizzato i dati personali
eventualmente presenti.
Il Garante quindi, oltre a rilevare queste criticità, ha ritenuto che la disciplina comunale violi
il principio di legalità anche sotto il profilo temporale, poiché l'entrata in vigore dell'obbligo
di pubblicazione on line è stata
deliberata con effetto retroattivo. L'iniziativa del Comune, per di più, produce un trattamento di dati non conforme
ai principi del Codice privacy
(necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento) perché le finalità
indicate dall'ente locale di stimolare il senso civico dei cittadini,
sollecitandoli al pagamento del dovuto o dissuadere gli evasori, possono essere
soddisfatte con le misure già in vigore (procedimento di riscossione coattiva
dei tributi, pagamento degli interessi di mora, applicazione delle sanzioni amministrative
previste). La diffusione on line dei morosi, essendo la forma di pubblicità più
ampia, appare quindi un irragionevole strumento vessatorio, suscettibile di
causare danni e disagi lesivi della dignità della persona.
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