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lunedì 3 agosto 2015

Consulenti del Lavoro - Ravvedimento operoso: dal 2015 le sanzioni si riducono

Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, Nota del 3 agosto 2015

La Legge di Stabilità ha profondamente innovato la disciplina del ravvedimento operoso, determinando un sostanziale cambiamento dell’assetto originario dell’istituto. In particolare, al fine di migliorare il rapporto tra Fisco e contribuente, il ravvedimento operoso è stato rimodulato ampliando termini e modalità per la sua applicazione.

Prima dell’entrata in vigore della Legge n.190/2014, il contribuente poteva ricorrere al ravvedimento operoso, entro un anno dall’omissione o dall’errore e soltanto nel caso in cui la violazione non fosse stata già contestata o comunque non fossero iniziati accessi, verifiche e ispezioni da parte del Fisco, secondo le tre forme: sprint, con una sanzione dello 0,2%; breve, con una sanzione del 3%; lungo, con una sanzione del 3,75%.

Con le modifiche della Legge di Stabilità 2015, le cause ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in cui al contribuente venga notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento. In pratica, può essere utilizzato dal contribuente per regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrativi, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Lo schema delle sanzioni diventa quindi:

-          0,2%: se si procede al ravvedimento entro il 14° giorno successivo alla violazione;

-          3% (1/10 del minimo): se si procede al versamento entro 30 giorni dalla data dell’omissione;

-          3,3% (1/9 del minimo): se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione delle dichiarazione, ovvero dall’omissione o dall’errore;

-          3,75% (1/8 del minimo): se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione delle dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero entro 1 anno dall’omissione o dall’errore;

-          4,2% (1/7 del minimo): se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in corso, ovvero entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;

-          5% (1/5 del minimo): se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (con alcune eccezioni), ovvero oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore.

Resta fermo che, oltre al versamento dell’imposta e delle sanzioni, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo, a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.

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