La Legge di Stabilità ha profondamente innovato la
disciplina del ravvedimento operoso, determinando un sostanziale cambiamento
dell’assetto originario dell’istituto. In particolare, al fine di migliorare il
rapporto tra Fisco e contribuente, il ravvedimento operoso è stato rimodulato
ampliando termini e modalità per la sua applicazione.
Prima dell’entrata in vigore della Legge n.190/2014, il
contribuente poteva ricorrere al ravvedimento operoso, entro un anno
dall’omissione o dall’errore e soltanto nel caso in cui la violazione non fosse
stata già contestata o comunque non fossero iniziati accessi, verifiche e
ispezioni da parte del Fisco, secondo le tre forme: sprint, con una sanzione
dello 0,2%; breve, con una sanzione del 3%; lungo, con una sanzione del 3,75%.
Con le modifiche della Legge di Stabilità 2015, le cause
ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in
cui al contribuente venga notificato un atto di liquidazione o un avviso di
accertamento. In pratica, può essere utilizzato dal contribuente per
regolarizzare le violazioni commesse in materia di tributi amministrativi, a
prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che
siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
Lo schema delle sanzioni diventa quindi:
- 0,2%: se si
procede al ravvedimento entro il 14° giorno successivo alla violazione;
- 3% (1/10
del minimo): se si procede al versamento entro 30 giorni dalla data
dell’omissione;
- 3,3% (1/9
del minimo): se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo al
termine per la presentazione delle dichiarazione, ovvero dall’omissione o
dall’errore;
- 3,75% (1/8
del minimo): se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione
delle dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione, ovvero entro 1 anno dall’omissione o dall’errore;
- 4,2% (1/7
del minimo): se la regolarizzazione avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in
corso, ovvero entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- 5% (1/5 del
minimo): se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione
(con alcune eccezioni), ovvero oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore.
Resta fermo che, oltre al versamento dell’imposta e delle
sanzioni, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati
al tasso legale annuo, a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto
essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.
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