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lunedì 3 agosto 2015

Confindustria - Delega fiscale: i decreti attuativi in materia di certezza del diritto e fatturazione elettronica

Confindustria, Nota del 3 agosto 2015

Il Consiglio dei Ministri del 31 luglio u.s. ha approvato, in via definitiva, due decreti legislativi attuativi della delega fiscale, in materia di certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuenti (Atto Governo n. 163-bis) e fatturazione elettronica (Atto Governo n. 162-bis).

La versione definitiva del decreto legislativo in materia di certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuenti recepisce le osservazioni delle Commissioni parlamentari.

In particolare, rispetto ai testi approvati in prima lettura dal CdM dello scorso 21 aprile, si segnalano le seguenti novità:

- con riferimento ai termini di accertamento, il decreto contiene una disposizione a tutela dei contribuenti secondo cui, nel caso di reati tributari, il raddoppio dei termini di accertamento opera solo se la denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione finanziaria sia inviata entro i termini ordinari dell’accertamento (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di presentazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo).

Il nuovo testo della norma, inoltre, include espressamente nel concetto di Amministrazione finanziaria anche la Guarda di Finanza.

Ai fini di una maggiore chiarezza sulla decorrenza delle nuove disposizioni, il decreto precisa che gli avvisi di accertamento, i provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e gli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria notificati alla data di entrata in vigore del decreto seguiranno le previgenti regole. La norma precisa, inoltre, che sono fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire notificati alla data di entrata in vigore del decreto, nonché dei processi verbali di constatazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, a condizione che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015;

- con riferimento alle norme sull'abuso del diritto, la nuova formulazione del decreto, consente al contribuente di presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate per ottenere un parere circa la configurabilità della fattispecie di “abuso del diritto”. L'istanza può essere proposta anche dopo la realizzazione dell'operazione, purché entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi o di versamento delle imposte legate all'operazione stessa;

- in materia di voluntary disclosure, sono introdotte nuove disposizioni che prevedono che si possa accedere alla procedura di collaborazione volontaria e, quindi, beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie e della non punibilità penale, anche con riferimento ad attività e imposte riferite ad annualità per le quali siano scaduti i termini per l’accertamento fiscale.

La nuova versione del decreto legislativo in materia di fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi si segnala, in particolare, per le seguenti novità:

- estensione anche alle attività di conservazione sostitutiva del servizio gratuito reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate: nel dettaglio, sarà possibile, previa opzione, utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° luglio 2016, per la predisposizione dei file contenenti i dati e per l'invio e la conservazione delle fatture elettroniche; inoltre, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono individuate le categorie di soggetti per le quali viene messo a disposizione il servizio di generazione, trasmissione e conservazione di cui all'articolo 4, comma 2 del DM n. 55 del 2013, sarà adottato previa consultazione delle associazioni di categoria;

- per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, la nuova versione del decreto prevede l'adozione di soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e di garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e la inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori;

- per quanto concerne le agevolazioni riservate ai soggetti passivi IVA che optino per la trasmissione telematica delle fatture in formato elettronico e dei corrispettivi giornalieri, la versione definitiva del decreto prevede, in aggiunta all'esonero già previsto in materia di “spesometro”, comunicazioni “black-list” e modelli relativi agli acquisti intracomunitari, l'esclusione dall'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, di locazione e noleggio, nonché degli acquisti dalla Repubblica di San Marino.

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