Il Consiglio dei Ministri del 31 luglio u.s. ha approvato,
in via definitiva, due decreti legislativi attuativi della delega fiscale, in
materia di certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuenti (Atto
Governo n. 163-bis) e fatturazione elettronica (Atto Governo n. 162-bis).
La versione definitiva del decreto legislativo in materia di
certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuenti recepisce le
osservazioni delle Commissioni parlamentari.
In particolare, rispetto ai testi approvati in prima lettura
dal CdM dello scorso 21 aprile, si segnalano le seguenti novità:
- con riferimento ai termini di accertamento, il decreto
contiene una disposizione a tutela dei contribuenti secondo cui, nel caso di
reati tributari, il raddoppio dei termini di accertamento opera solo se la
denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell’Amministrazione finanziaria sia
inviata entro i termini ordinari dell’accertamento (entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso
di presentazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo).
Il nuovo testo della norma, inoltre, include espressamente
nel concetto di Amministrazione finanziaria anche la Guarda di Finanza.
Ai fini di una maggiore chiarezza sulla decorrenza delle
nuove disposizioni, il decreto precisa che gli avvisi di accertamento, i
provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e gli altri atti
impugnabili con i quali l'Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa
impositiva o sanzionatoria notificati alla data di entrata in vigore del
decreto seguiranno le previgenti regole. La norma precisa, inoltre, che sono
fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire notificati alla data di
entrata in vigore del decreto, nonché dei processi verbali di constatazione dei
quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, a
condizione che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria
siano notificati entro il 31 dicembre 2015;
- con riferimento alle norme sull'abuso del diritto, la
nuova formulazione del decreto, consente al contribuente di presentare
un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate per ottenere un parere circa
la configurabilità della fattispecie di “abuso del diritto”. L'istanza può
essere proposta anche dopo la realizzazione dell'operazione, purché entro i
termini di presentazione della dichiarazione dei redditi o di versamento delle
imposte legate all'operazione stessa;
- in materia di voluntary disclosure, sono introdotte nuove
disposizioni che prevedono che si possa accedere alla procedura di
collaborazione volontaria e, quindi, beneficiare della riduzione delle sanzioni
amministrative tributarie e della non punibilità penale, anche con riferimento
ad attività e imposte riferite ad annualità per le quali siano scaduti i
termini per l’accertamento fiscale.
La nuova versione del decreto legislativo in materia di
fatturazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi si
segnala, in particolare, per le seguenti novità:
- estensione anche alle attività di conservazione
sostitutiva del servizio gratuito reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate:
nel dettaglio, sarà possibile, previa opzione, utilizzare il servizio gratuito
messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° luglio 2016,
per la predisposizione dei file contenenti i dati e per l'invio e la
conservazione delle fatture elettroniche; inoltre, il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze con il quale sono individuate le categorie di
soggetti per le quali viene messo a disposizione il servizio di generazione, trasmissione
e conservazione di cui all'articolo 4, comma 2 del DM n. 55 del 2013, sarà
adottato previa consultazione delle associazioni di categoria;
- per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano
cessioni di beni tramite distributori automatici, la nuova versione del decreto
prevede l'adozione di soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale
funzionamento degli apparecchi distributori e di garantire, nel rispetto dei
normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e la
inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori;
- per quanto concerne le agevolazioni riservate ai soggetti
passivi IVA che optino per la trasmissione telematica delle fatture in formato
elettronico e dei corrispettivi giornalieri, la versione definitiva del decreto
prevede, in aggiunta all'esonero già previsto in materia di “spesometro”,
comunicazioni “black-list” e modelli relativi agli acquisti intracomunitari,
l'esclusione dall'obbligo di comunicazione dei dati relativi ai contratti
stipulati dalle società di leasing, di locazione e noleggio, nonché degli
acquisti dalla Repubblica di San Marino.
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