Diversi Ordini hanno chiesto di voler chiarire quale
tipologia di sanzione disciplinare che accerti il mancato assolvimento
dell'obbligo formativo precluda al dominus di accogliere nuovi praticanti e
imponga il trasferimento presso altri dominus dei tirocinanti già presenti in
studio, posto che l'art. 1 comma 5 del D.M. 7 agosto 2009 prevede che "//
tirocinio professionale è svolto presso un professionista iscritto da almeno
cinque anni all'albo e che ha assolto l'obbligo di formazione professionale
continua nell'ultimo triennio".
Al fine di una corretta applicazione del suddetto articolo
1, occorre ricordare che il documento contenente le "Indicazioni per
l'applicazione del Regolamento del Tirocinio", diffuso dal Consiglio
Nazionale con Informativa n. 71 del 17 novembre 2009, nella sezione
"Dominus - adempimento dell'obbligo formativo" chiarisce che
l'eventuale sopraggiungere di una decisione in sede disciplinare che accerti il
mancato assolvimento dell'obbligo formativo da parte del dominus esplica
effetti solo sul tirocinio dei praticanti in corso alla data della decisione
stessa presso il dominus medesimo (il periodo di pratica per questi praticanti
sarà sospeso d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine territoriale, fino al loro
trasferimento presso un altro dominus in regola con i requisiti previsti) e
sulla capacità del dominus di dar corso a nuovi rapporti di tirocinio (a far
data dalla decisione disciplinare, tale facoltà deve intendersi inibita, fino a
che si sia verificato il regolare adempimento dell'obbligo formativo nel corso
del triennio successivo a quello oggetto di provvedimento disciplinare)".
Nel "Regolamento per gli Ordini territoriali per
l'esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell'obbligo
formativo da parte degli iscritti", approvato dal CNDCEC nella seduta del
13 ottobre 2010, all'art. 7 co. 1 è stato stabilito che "il mancato
assolvimento dell'obbligo formativo, accertato dall'Ordine in un apposito
procedimento disciplinare conclusosi con l'applicazione della sanzione della
sospensione, determinerà l'impossibilità di accogliere nuovi praticanti ed il
trasferimento, presso altri dominus di quelli già presenti nello studio, in
ottemperanza del regolamento ministeriale per il tirocinio (decreto 143/2009),
che all'art. 1, comma 5, prevede che il tirocinio debba essere svolto presso un
professionista che sia iscritto all'albo e che abbia "assolto l'obbligo di
formazione professionale continua, nell’ultimo triennio certificato
dall'Ordine".
Nel "Regolamento per l'esercizio della funzione
disciplinare territoriale - procedura semplificata per alcune fattispecie di
illecito" approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20-21 maggio
2015, invece non è precisata la sanzione disciplinare che determina
l'impossibilità di svolgere la funzione di dominus.
Tuttavia, tenuto conto di quanto già a suo tempo espresso
nell'art. 7, co. 1 del Regolamento per gli Ordini territoriali per l'esercizio
della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell'obbligo formativo da
parte degli iscritti", approvato dal Consiglio Nazionale nel 2010, si
ritiene che l'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo formativo in
sede disciplinare a seguito del quale sia stato irrogato un provvedimento di
sospensione precluda all'iscritto di esercitare le funzioni di dominus, essendo
temporaneamente impedita tutta la sua attività professionale. L'irrogazione
della censura, invece, non determinando alcuna interruzione dell'attività
professionale, non compromette la possibilità di assumere il ruolo di dominus.
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