In una circolare i chiarimenti delle Entrate su rateazioni e
accertamenti con adesione
In caso di somme dovute da un contribuente in base a un
accertamento con adesione o a una conciliazione giudiziale, gli eredi dovranno
pagare solo imposte e interessi e non le sanzioni. E’ questo uno dei principale
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/E di
oggi, con cui vengono sciolti i dubbi sull’applicabilità del principio di intrasmissibilità
delle sanzioni agli eredi in alcuni casi particolari. Il documento di prassi affronta
le ipotesi in cui il decesso del contribuente intervenga mentre è in corso il pagamento
del piano di rateazione delle somme dovute in base agli istituti definitori dell’accertamento
(ad es. acquiescenza, accertamento con adesione, definizione dell’invito al
contraddittorio, definizione del verbale di constatazione) e agli istituti
deflativi del contenzioso (reclamo-mediazione e conciliazione giudiziale).
In questi casi, le Entrate chiariscono che l’erede non sarà
tenuto a pagare né le sanzioni contenute negli accordi tra Fisco e
contribuente, né le eventuali sanzioni dovute per un ritardo nel pagamento
delle rate oppure per la decadenza dal beneficio del piano di rateazione.
Indicazioni agli uffici - Con la circolare di oggi,
l’Agenzia fornisce indicazioni alle proprie strutture operative affinché non
chiedano agli eredi il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di
sanzione. Inoltre, le Entrate ricordano che la proroga di sei mesi in favore degli
eredi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente (o che
scadono entro quattro mesi), trova applicazione anche in relazione ai termini
di pagamento delle rate scadenti successivamente al decesso del contribuente.
Pertanto, le istruzioni dettate nel documento di prassi per gli uffici
affermano che le rate successive dovranno includere solo gli importi dovuti a
titolo di imposta e interessi.
Semaforo rosso per le sanzioni - In relazione alle rimanenti
rate ancora da versare gli uffici non potranno neppure chiedere agli eredi il
versamento delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo nel pagamento
delle rate ovvero in caso di decadenza dal beneficio del piano di rateazione.
Resta comunque ferma la facoltà degli eredi di estinguere il debito tributario
residuo in unica soluzione.
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