L’articolo
49, del Decreto Legislativo n.81 del 15 giugno 2015, in vigore dal 25 giugno
2015, ha stabilito che l’erogazione dei voucher INPS ai committenti
imprenditori e liberi professionisti possa essere effettuata esclusivamente per
modalità telematica, mentre ai committenti privati sia in modalità telematica
che attraverso le “rivendite autorizzate”.
In
ordine alle numerose voci circa l’interpretazione delle suddette novità
apportate alla disciplina del lavoro accessorio, e conseguentemente dei voucher
INPS, desideriamo precisare che la convenzione in essere con l’INPS, rinnovata
dalla FIT lo scorso febbraio, identifica l’emissione dei voucher in tabaccheria
come servizio svolto “con modalità telematica”.
Lo
stesso Istituto Previdenziale, come confermato per le vie brevi, nelle sue
comunicazioni al competente Ministero del Lavoro durante l’iter di approvazione
di detto decreto, ha sempre individuato il servizio svolto dai tabaccai come
servizio svolto in modalità telematica.
In
ragione di ciò i tabaccai, salvo diverso esplicito chiarimento o decreto del
Ministero del lavoro, continueranno ad erogare il servizio sia per i
committenti privati che per i committenti imprenditori e liberi professionisti.
Il
riferimento alle “rivendite autorizzate” contenuto nel citato art. 49, in
relazione alla vendita di voucher ai soli privati, è da intendersi come
rivendite autorizzate individuate dal concessionario del servizio e non già
come rivendite di generi di monopolio che quindi possono continuare la consueta
attività.
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