Pronte le spiegazioni dell’Agenzia delle Entrate ai quesiti
presentati dai professionisti e dalla stampa specializzata in tema di
collaborazione volontaria. Dopo le prime indicazioni contenute nella circolare
n. 10/E dello scorso marzo, l’Agenzia fornisce con la circolare n.27/E di oggi
ulteriori precisazioni per l’applicazione delle misure introdotte dalla legge
n.186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti
all’estero.
Accesso alla procedura da parte dei procuratori - I delegati
che non risultano essere i titolari effettivi delle attività presenti sui
rapporti sono tenuti alla disclosure, ma non può essere loro attribuito alcun
reddito connesso alle stesse. Non devono, invece, compilare il quadro RW del
modello Unico gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma
sui conti correnti della società in uno Stato estero, riportati nelle scritture
contabili, e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo
beneficiari dei relativi redditi.
La circolare chiarisce, inoltre, le modalità di accesso agli
effetti premiali della procedura per i procuratori che hanno commesso
violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale.
Le cassette di sicurezza rientrano nella procedura –
Nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria è possibile far
emergere anche attività conservate nelle cassette di sicurezza. Per i
contribuenti che, ad esempio, hanno presentato la dichiarazione per il 2009,
non rileva ai fini della procedura di collaborazione
volontaria nazionale il denaro contenuto in una cassetta di sicurezza che non
sia mai stata aperta dopo il 31 dicembre di quell’anno.
Invece, nell’ipotesi in cui il denaro era già detenuto in un
Paese black list in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, in un
periodo d’imposta per il quale non è decaduta la contestazione delle
violazioni, questo dovrà essere indicato nella relazione di accompagnamento
della procedura di collaborazione volontaria internazionale.
Come funziona il metodo forfetario di determinazione dei
rendimenti - Il metodo forfetario di determinazione dei rendimenti di attività
illecitamente detenuti all’estero è applicabile quando la consistenza delle
attività patrimoniali nel loro complesso, in una singola annualità, non eccede
i 2 milioni di euro: in caso di attività cointestate non rileva, quindi,
l’ammontare della singola quota riconducibile al contribuente. Anche l’Ivie e l’Ivafe,
inoltre, rientrano nella disclosure, permettendo ai contribuenti di accedere ai
relativi benefici.
Causa di inammissibilità – Nel caso di un contribuente
ignaro della formale conoscenza di una causa di inammissibilità da parte dei
soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato, sarà
l’ufficio a dover eccepire la causa di inammissibilità all’accesso alla
procedura.
Ambiti e benefici della procedura - La disciplina di favore
prevista dalla procedura, sia con riguardo al raddoppio dei termini che alla
determinazione delle sanzioni, trova
applicazione anche nel caso di investimenti e attività
finanziarie detenuti a Singapore, così come a Cipro, Malta, San Marino,
Lussemburgo e Corea del Sud e comunque nei Paesi dell’Ocse che non hanno posto
riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie (ad esempio, gli
Stati Uniti).
La circolare, infine, chiarisce che i contribuenti possono
scegliere in base alla propria valutazione di convenienza legata alle
violazioni commesse, se ricorrere alla procedura di collaborazione volontaria o
al ravvedimento operoso.
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