Revisione
generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli
articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Art.1 - Revisione
generale delle macchine agricole
1.
E' disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle
macchine agricole, di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, di seguito specificate:
a)
trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26
maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
c)
rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5
tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni
d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.
Art.2 - Revisione
generale delle macchine operatrici
1.
E' disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle
macchine operatrici, di cui all'art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, di seguito specificate:
a)
macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle
infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b)
macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e
simili;
c)
carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.
Art.3 - Visita
di revisione per i veicoli di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285
1.
Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art.
111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione
e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le
sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111.
2.
Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il
veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può
continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni
caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione
dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione è
apposto il timbro «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un
mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare,
sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma
restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata
mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.
3.
Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere
la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione è apposto
il timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova
visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in
officina».
Tale
timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della
giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle
eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.
4.
Per i veicoli di cui all'art. 1 è consentita la circolazione anche oltre i
termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata
entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e
prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale
agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata
revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali
prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono
essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai
fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia
condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la
sicurezza della circolazione e la sicurezza del lavoro nel giorno per il quale
la visita stessa risulti prenotata.
5.
Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto,
stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di
circolazione.
Art.4 - Visita
di revisione per i veicoli di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285
1.
Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art.
114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione
e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni
di cui al comma 7 del medesimo art. 114.
2.
Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il
veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione stradale, il veicolo
stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista, ma
in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di
circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di
circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova
visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo
a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta
efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per
l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi
prescritti.
3.
Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere
la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione è apposto
il timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova
visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in
officina».
Tale
timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della
giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle
eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.
4.
Per i veicoli di cui all'art. 2 è consentita la circolazione anche oltre i
termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata
entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e
prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale
agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata
revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni,
avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate
sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso
alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita
di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della
circolazione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.
Art.5 - Modalità
di esecuzione della revisione
1.
Le modalità di esecuzione della revisione, ai fini della sicurezza della
circolazione stradale, sono definite con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 80
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilità di
effettuare tale revisione mediante unità mobili.
2.
Con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 295 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495.
Art.6 - Revisione
delle macchine agricole ed operatrici in circolazione
1.
Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposte
alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2015 e successivamente ogni
cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo
l'anno stabilito nella tabella in Allegato 1 al presente decreto.
2.
Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), sono
sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2017.
3.
Le macchine operatrici, di cui all'art. 2 sono sottoposte alla revisione
generale a far data dal 31 dicembre 2018.
Art.7 - Formazione
professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine
agricole
1.
I criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il
conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione
di quanto disposto dall'art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni e integrazioni, sono stabiliti con l'Accordo del 22
febbraio 2012, Repertorio atti n. 53/CSR, sancito dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e parte integrante del presente decreto.
Allegato
Categorie di
macchine agricole di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)
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Tempi
|
Trattori
agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973
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Revisione
entro il 31 dicembre 2017
|
Trattori
agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990
|
Revisione
entro il 31 dicembre 2018
|
Trattori
agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010
|
Revisione
entro il 31 dicembre 2020
|
Trattori
agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015
|
Revisione
entro il 31 dicembre 2021
|
Trattori
agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016
|
Revisione
al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione
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