Legge 11 gennaio 1994, n. 29, recante "Norme in favore
dei terapisti della riabilitazione non vedenti"
Iscrizione dei fisioterapisti all’Albo professionale
Nazionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti
La presente nota è diretta a fornire indirizzi operativi con
riferimento alla Legge 11 gennaio 1994, n. 29, al fine di offrire criteri
omogenei sia sotto il profilo pratico, sia sul piano interpretativo, alle
strutture competenti all’iscrizione all'Albo professionale Nazionale dei
terapisti della riabilitazione non vedenti.
Premesso:
- che l’art. 3, del Decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 22 dicembre
1994, n. 775 prevede che all'Albo professionale nazionale dei terapisti della
riabilitazione non vedenti vengono iscritti i non vedenti "diplomati ai
sensi e con le modalità previsti dall’art. 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502";
- che il citato art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 recante: "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" ha
regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la
formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le
specializzazioni post laurea, rimettendo al Ministro della sanità
l'individuazione, con proprio decreto, delle figure professionali da formare ed
i relativi profili;
- che l'individuazione delle figure professionali e dei
relativi profili del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione è avvenuta con appositi decreti emanati dal Ministro della
sanità;
- che, in particolare, con il D.M. 14 settembre 1994 n. 741
è stata individuata la figura e il profilo professionale del fisioterapista;
- che con il Decreto 27 luglio 2000 del Ministro della
sanità di concetto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica è stata stabilita l’equipollenza tra il diploma universitario di
fisioterapista e i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa
precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992
(sezione B della tabella) tra cui figura quello del terapista della
riabilitazione;
- che successivamente, con il Decreto 29 marzo 2001 del
Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, recante "Definizione delle figure
professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie
previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art.
6, comma 1, legge n. 251 del 2000), nella fattispecie "professioni
sanitarie riabilitative" è stata inclusa la sola figura professionale del
fisioterapista;
tutto ciò premesso, essendo confluita la figura
professionale del terapista della riabilitazione in quella del fisioterapista,
potranno essere iscritti nell’Albo professionale nazionale di cui alla legge 11
gennaio 1994, n. 29 i fisioterapisti non vedenti che ne facciano richiesta e
precisamente sia i fisioterapisti non vedenti che hanno conseguito il diploma
di laurea sia i terapisti della riabilitazione non vedenti, purché abbiano
conseguito il relativo titolo prima dell’entrata in vigore della legge 26
febbraio 1999, n. 42.
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