Con la nota circolare che si allega, in corso di
pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, la
scrivente direzione generale ha inteso disciplinare: a) le modalità di
presentazione -da parte dei professionisti interessati- delle domande per la
attribuzione di incarichi nell’ambito dei procedimenti sanzionatori nei
confronti degli enti cooperativi di competenza di questa direzione generale, b)
la tenuta, da parte della direzione medesima dell’elenco dei professionisti in
possesso dei requisiti per la nomina e c) i criteri generali cui la direzione
si atterrà ai fini della attribuzione degli incarichi.
Si sarà grati a codesti Consigli se riterranno di diffondere
il documento presso le articolazioni territoriali dei rispettivi Ordini, al
fine di favorirne la conoscibilità da parte dei professionisti interessati.
Si ringrazia fin d’ora per la collaborazione.
AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEI PROFESSIONISTI
INTERESSATI ALLA ATTRIBUZIONE DI INCARICHI ex artt. 2545 sexiesdecies, 2545
septiesdecies, secondo comma e 2545 octiesdecies c.c.
A due anni dalla istituzione della banca dati dei
professionisti interessati a svolgere, su mandato del Ministero dello sviluppo
economico incarichi di commissario liquidatore, commissario governativo e
liquidatore di enti cooperativi, ai sensi degli artt. 2545sexiesdecies,
2545septiesdecies, secondo comma e 2545octiesdecies c.c, si rende necessario
aggiornare la banca dati e perfezionare le procedure per la raccolta delle
manifestazioni d’interesse dei professionisti interessati.
A tal fine, gli interessati, in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 9, comma 2, della legge 400/1975 (NOTA 1) sono invitati a
presentare -esclusivamente per via telematica- al seguente indirizzo di posta
certificata: dgvescgc.div06@pec.mise.gov.it e utilizzando la seguente dicitura:
"inserimento nell’elenco dei liquidatori", la richiesta di
inserimento nella banca dati di cui al modello allegato sub 1, corredata
dall’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445, di cui al modello allegato sub 2, dal curriculum vitae, redatto in conformità
al modello allegato sub 3 e da fotocopia del documento di riconoscimento in
corso di validità. Dell’avvenuto inserimento nella banca dati sarà resa
conferma con lo stesso mezzo telematico.
Le dichiarazioni dovranno essere aggiornate ogni due anni,
fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati
oggetto di autocertificazione. Nel caso di mancato aggiornamento, allo scadere
del biennio dalla iscrizione, si procederà d’ufficio alla cancellazione
dall’elenco.
L'iscrizione viene disposta previa verifica della
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9, comma 2, della legge 400/1975 e
della assenza delle seguenti condizioni e cause di impedimento:
a) le dimissioni o la mancata accettazione di precedente
incarico conferito dall’amministrazione, prodotte senza giustificato motivo;
b) la revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata
disposta per motivi non inerenti la responsabilità del soggetto revocato;
c) lo status di interdetto o inabilitato;
d) l’applicazione di misure interdittive, anche temporanee,
disposte dall’ordine professionale di appartenenza;
d) l’assoggettamento a procedura di fallimento;
e) l'applicazione di misure di prevenzione disposte
dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, salvi gli effetti della riabilitazione;
f) le condanne penali o la pendenza di procedimenti penali:
per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel
Titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n, 267; per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l’economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in
materia tributaria e valutaria che comportino condanna alla reclusione per un
tempo non inferiore a sei mesi; per un qualunque delitto non colposo che
comporti la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno; per delitti che
comportino l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero
l'interdizione o la sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese;
g) l'esistenza di un rapporto organico di servizio con una
amministrazione pubblica.
Ai sensi dell'art. 13, D.Lvo 30/06/2003, n. 196, le
informazioni fornite dagli interessati verranno utilizzate unicamente per le
finalità per le quali sono state acquisite. Il conferimento dei dati è
essenziale ai fini della documentazione dei requisiti che danno titolo al
l'inserimento nella banca dati. La mancata o incompleta comunicazione dei
documenti e dati richiesti comporta il mancato inserimento nella banca dati,
salva la facoltà di regolarizzazione.
Titolare del trattamento dei dati è la Direzione generale
per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
che si riserva di procedere a controllo, anche a campione, ai sensi dell'art.
71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, delle dichiarazioni rese ai sensi degli
artt.46 e 47 del D.P.R. medesimo.
Coloro che risultano iscritti nella banca dati esistente, se
interessati al mantenimento della propria iscrizione, dovranno regolarizzare la
propria iscrizione secondo le disposizioni contenute nella presente nota; in
mancanza della citata regolarizzazione, si provvederà a cancellare le
iscrizioni non rispondenti alle nuove procedure.
La costituzione della banca-dati è funzionale al migliore
esercizio della discrezionalità amministrativa connessa alla attribuzione di
incarichi da parte del Ministero.
Pertanto, di regola, saranno disposte nomine di professionisti
iscritti nella banca dati, ferma la facoltà dell’amministrazione, in casi
specifici, di orientarsi diversamente ai fini del miglior perseguimento
dell’interesse pubblico cui le nomine sono preordinate.
Correlativamente, l’iscrizione del professionista nella
banca dati non determina alcun obbligo dell’amministrazione alla attribuzione
di incarichi.
La scelta dei professionisti avviene -di regola- nel
rispetto dei seguenti criteri:
- criterio territoriale: di massima, salvo il caso che
ragioni di opportunità legate alla specificità della situazione, inducano la
Direzione ad incaricare un professionista non appartenente alla circoscrizione
ove ha sede la società, saranno preferiti -ai fini dell'attribuzione
dell’incarico- i professionisti aventi la propria sede professionale nella
provincia ove ha sede la società/ente cooperativo o nei territori limitrofi. In
ogni caso la designazione di un professionista non residente ove ha sede la
cooperativa non può comportare spese ed oneri aggiuntivi. Per tale motivo i
professionisti interessati sono invitati a segnalare eventuali domiciliazioni
professionali secondarie e aggiuntive;
- criterio di rotazione: gli incarichi saranno attribuiti in
modo da tendere alla uniformità della distribuzione tra i professionisti
inseriti nella banca dati; tale criterio dovrà essere coniugato con il criterio
della massima efficienza, dovendosi privilegiare la attribuzione di più
incarichi al medesimo professionista, nei casi in cui risulti opportuna una
gestione unitaria delle liquidazioni ovvero in quelli in cui la esiguità
dell’attivo da realizzare consigli l’opportunità di aggregare più incarichi in
modo da massimizzare le conseguenti sinergie operative e realizzare economie di
scala;
- criterio di gradualità, ovvero a partire dall’affidamento
di procedure di minori dimensioni e complessità in relazione alle quali
riscontrare la capacità professionale e la efficacia dell’azione del
professionista incaricato;
- criterio del merito, comprovato dall’efficace svolgimento
degli incarichi affidati.
---
Note
(1) La tema di cui al comma
precedente deve essere composta da persone scelte tra gli iscritti agli albi
professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti,
dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro, nonché tra esperti in
materia di lavoro e cooperazione
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