Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Disposizioni in
materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Comunicazione telematica "dell’offerta
di conciliazione". Seguito nota operativa
Con precedente nota n. 2788 del 27 maggio 2015 sono stati
forniti i primi indirizzi operativi della normativa indicata in oggetto.
Contestualmente sul portale del Ministero (www.cliclavoro.gov.it ) è stata resa
disponibile l'applicazione che consente di effettuare la comunicazione prevista
dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e, seguendo ormai una
consolidata consuetudine, è stata aperta una linea diretta con i soggetti
interessati al provvedimento, al fine di raccogliere eventuali segnalazioni
durante la prima fase di attuazione del provvedimento.
Per tale ragione si ritiene utile integrare la precedente
nota al fine di chiarire ulteriori aspetti operativi.
La comunicazione citata dal comma 3 dell'articolo 6 del
citato decreto legislativo:
1. è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone
la conciliazione al lavoratore;
2. è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di
risoluzione del rapporto di lavoro;
3. non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve
durante il periodo di prova.
Inoltre, si precisa che - in modo del tutto analogo a quanto
avviene per le altre comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro - i datori di
lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite dei
soggetti abilitati così individuati dalla normativa vigente:
- i consulenti del lavoro, abilitati, ai sensi degli
articoli 1, comma 1 e articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12,
a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti
previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente.
Prerequisito è l'iscrizione all'albo a norma dell'art. 9 della legge citata;
- gli avvocati e procuratori legali, i dottori
commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, sempre secondo quanto
previsto dalle norme citate alla lettera precedente. Per essi costituisce
prerequisito l'iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione
del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;
- i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle
imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma
cooperativa, che abbiano affidato l'esecuzione secondo quanto previsto dal
citato articolo 1, comma 4 della legge n. 12/1979 e successive modificazioni.
Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro,
anche se dipendenti delle predette associazioni;
- le associazioni di categoria delle imprese agricole, ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 6 della Legge 28 novembre
1996, n. 608;
- le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro,
secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del Decreto Legislativo 11
dicembre 2002, n. 297;
- le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a), b) e c), Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, per l'invio
del prospetto riguardante i propri dipendenti;
- i consorzi e gruppi di imprese, di cui all'art. 31 Dlgs.
276/2003, per conto di tutte le imprese
del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.
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