TESTO CONGIUNTO INPS INAIL CNCE
A seguito dell’avvio del nuovo servizio Durc On Line, sono
stati effettuati alcuni adeguamenti in www.sportellounicoprevidenziale.it e
sono state disabilitate le richieste di DURC finora previste.
Nonostante l’avviso pubblicato nell’home page
dell’applicativo, nella giornata del 1° luglio alcuni utenti, soprattutto
stazioni appaltanti, hanno continuato ad effettuare richieste di Durc
selezionando le nuove tipologie disponibili, indicando dati incongruenti con le
stesse.
Per impedire l’inoltro di ulteriori richieste anomale alle
ore 18,30 del 1° luglio 2015 l’applicativo è stato reso disponibile agli utenti
esterni per la sola consultazione. L’home page visualizzabile attualmente è
riportata nell’allegato 1.
Come specificato nell’avviso, per tutte le richieste con
data 1° luglio 2015 pervenute tramite Sportello Unico Previdenziale che non
riportano le specifiche previste per ciascuna delle tipologie disciplinate
dall’art. 9, comma 1, del D.M. 30.1.2015 non deve essere effettuata alcuna
istruttoria e non sarà emesso alcun certificato, in quanto gli utenti devono
verificare la regolarità contributiva esclusivamente con il nuovo servizio Durc
On Line.
Non sarà emesso alcun certificato nemmeno per le richieste
inoltrate dagli utenti tramite Sportello Unico prima delle ore 9 del 1° luglio,
utilizzando le tipologie (appalti pubblici, lavori edili privati, attestazioni
SOA, ecc.) previste prima del rilascio dell’ultima versione dell’applicativo.
Si fa riserva di notizie circa la ripresa dell’operatività
di Sportello Unico, che dovrebbe rimanere attivo in via transitoria non oltre
il 1° gennaio 2017 esclusivamente per le verifiche di regolarità contributiva
in presenza di certificazione di crediti, per il pagamento di fatture relative
a debiti della P.A. scaduti al 31.12.2012, per la regolarizzazione di
lavoratori extracomunitari di cui al D.Lgs. 109/2012 e per la ricostruzione
privata in Abruzzo.
Si descrivono gli adeguamenti apportati all’applicativo con
la versione 4.0.1.34 per le richieste di Durc – temporaneamente inibite -
previste dall’art. 9, comma 1 del decreto, già illustrate al paragrafo 6 della
circolare Inail 61/2015 e al paragrafo 8 della circolare Inps 126/2015.
L’unica richiesta effettuabile in www.sportellounicoprevidenziale.it
è “Altra Tipologia” per “Altri usi
consentiti dalla legge”, impostata automaticamente dal sistema. L’utente deve
quindi selezionare una delle seguenti opzioni inserendo un flag nella
corrispondente casella:
-
DURC con certificazione crediti P.C.C.
-
DURC fatture P.A. debiti scaduti 31.12.2012
-
DURC regolarizzazione extracomunitari
-
DURC ricostruzione privata sisma Abruzzo
La schermata visualizzata dall’utente è riportata
nell’allegato 2.
1. DURC con certificazione crediti P.C.C.
La casella è selezionabile solo da un utente SA/AP o da un
utente Azienda o Intermediario (sono escluse le SOA); se la richiesta è
effettuata da un soggetto diverso la procedura propone il messaggio “La
richiesta non può essere accettata, utilizzare il servizio Durc On Line attivo
dal 1° luglio 2015 in www.inps.it e www.inail.it”
L’utente deve obbligatoriamente compilare il campo
“specifica uso” a testo libero per indicare i dati della certificazione, in
caso contrario la procedura propone il messaggio “E’ obbligatorio inserire la
specifica dell’uso”.
Si ricorda che nel certificato di regolarità emesso da
Sportello Unico devono essere indicati i dati identificativi della “Richiesta
Durc” prodotta attraverso la “Piattaforma per la certificazione dei crediti”
appositamente istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’importo
disponibile dopo l’attivazione della funzione “Verifica la capienza per
l’emissione del Durc” e quello del debito contributivo accertato nei confronti
del contribuente, in modo che la stazione appaltante possa procedere
all’attivazione dell’intervento sostitutivo.
2. DURC fatture P.A. debiti scaduti 31.12.2012
La casella è selezionabile solo da un utente SA/AP (sono
esclusi Aziende, Intermediari e SOA); se la richiesta è effettuata da un utente
diverso la procedura propone lo stesso messaggio del punto 1.
L’utente deve obbligatoriamente compilare il campo
“specifica uso” a testo libero per indicare la data della fattura, in caso
contrario la procedura propone il messaggio “E’ obbligatorio inserire la
specifica dell’uso”.
Per questi Durc, rientranti nell’ambito applicativo
dell’art. 6, comma 11-ter, del DL 35/2013 convertito con modificazioni dalla
legge 64/2013, la regolarità deve infatti essere accertata alla data di
emissione della fattura.
3. DURC regolarizzazione extracomunitari
La casella è selezionabile solo dalle utenze rilasciate agli
Sportelli Unici per l’Immigrazione; se la richiesta è effettuata da un’utenza
diversa la procedura propone lo stesso messaggio del punto 1.
L’utente deve obbligatoriamente compilare il campo
“specifica uso” a testo libero per indicare i dati del lavoratore
extracomunitario oggetto della dichiarazione di emersione, in quanto la
verifica della regolarità è limitata agli obblighi contributivi relativi allo
specifico lavoratore indicato (art. 5 D.Leg. 109/2012 e art. 5, comma 2,
lettera a) del DM 29.8.2012).
Anche in questo caso in mancanza della compilazione è
proposto il messaggio “E’ obbligatorio inserire la specifica dell’uso”.
4. DURC ricostruzione privata sisma Abruzzo
La casella è selezionabile solo da un utente SA/AP con sede
nella provincia dell’Aquila; se la richiesta è effettuata da un utente diverso
la procedura propone lo stesso messaggio del punto 1.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 10 del DPCM 4 febbraio
2013, questi Durc sono richiesti dal Comune dell’Aquila e dagli altri Comuni
del cratere per verificare la regolarità delle imprese affidatarie o esecutrici
dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal
sisma del 6.4.2009 per l’erogazione dei contributi alla ricostruzione privata
dei centri storici.
L’utente deve obbligatoriamente compilare il campo
“specifica uso” a testo libero per indicare la data di ultimazione dei lavori,
in caso contrario la procedura propone il messaggio “E’ obbligatorio inserire
la specifica dell’uso”.
Per tutte le suddette richieste il sistema richiede la
compilazione telematica dei quadri previsti dall’attuale modulo C (richiesta
“semplificata”).
Il testo della “specifica uso” inserito nel campo a testo
libero non è riprodotto sul CIP e sul DURC.
Nel CIP e nel DURC è riportata sempre la descrizione della
casella selezionata, cioè DURC con certificazione crediti P.C.C., DURC fatture
P.A. debiti scaduti 31.12.2012, DURC regolarizzazione extracomunitari, DURC
ricostruzione privata sisma Abruzzo o DURC art.9 co.2 DM 30.1.2015.
I DURC emessi con esito regolare riportano la dicitura “Il
presente certificato ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e non
può essere utilizzato per finalità diverse da quella per cui è stato
rilasciato”.
Contestualmente sono state disabilitate tutte le seguenti
richieste di DURC previste in precedenza:
|
Tipologia
|
Motivazione/Appalto
|
Fase
|
|
Lavori
|
Appalto
Subappalto
Affidamento
|
Stipula contratto/convenzione/ concessione
Stato di avanzamento lavori
Liquidazione finale/Regolare esecuzione
|
|
Forniture
|
Appalto
Subappalto
Affidamento
|
Stipula contratto/convenzione/ concessione
Emissione ordinativo/Liquidazione fattura
|
|
Servizi
|
Appalto
Subappalto
Affidamento
|
Stipula contratto/convenzione/ concessione
Emissione ordinativo/Liquidazione fattura
|
|
Altre tipologie
|
Verifica autodichiarazione
Partecipazione/Aggiudicazione appalto
Attestazione SOA/Iscrizione albo fornitori
Lavori privati in edilizia
Contratti pubblici di forniture e servizi in economia con
affidamento diretto
Agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni/autorizzazioni
Altri usi consentiti dalla legge
|
|
Le richieste per le suddette tipologie presentate dagli
utenti tramite Sportello Unico con data di protocollo/CIP anteriore al 1°
luglio 2015 ancora in istruttoria devono essere definite con l’emissione del
relativo certificato in Sportello Unico.
Per quanto riguarda i requisiti di regolarità contributiva
da applicare ai casi in questione, occorre fare riferimento all’art. 10, comma
5, del D.M. 30.1.2015 secondo cui “le disposizioni di cui al presente decreto
divengono efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui
all’art. 3, commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8”.
Da quanto sopra deriva in particolare che le richieste di
regolarità ancora in istruttoria riguardanti le verifiche di autodichiarazioni,
nelle quali le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti hanno
indicato la data alla quale deve essere verificata la regolarità stessa, devono
essere definite con esito regolare se alla data indicata nella richiesta:
1.risultano rateazioni concesse dagli enti ovvero dagli
Agenti della riscossione, sospensioni dei pagamenti in forza di disposizioni
legislative, crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la
quale sia stato verificato il credito e che sia stata accettata dagli Enti,
crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino
alla decisione che respinge il ricorso e in pendenza di contenzioso giudiziario
sino al passaggio in giudicato della sentenza (salva l’ipotesi di cui all’art.
24, comma 3, d.lgs. 46/1999) o infine risultano crediti affidati per il
recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la
sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di
ricorso giudiziario (ipotesi previste dall’art. 3, comma 2, lettere da a) a f)
del decreto);
2.risulta uno scostamento non grave tra le somme dovute e
quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è
determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali
accessori di legge (art. 3, comma 3, del decreto);
3.risultano sussistenti i requisiti previsti in presenza di
procedure concorsuali (art. 5 del decreto).
Resta fermo che, stante la portata generale della previsione
di cui all’art. 4, comma 1, del D.M., l’eventuale situazione di irregolarità
rilevata in sede di verifica alla data indicata nella richiesta, comporterà
l’attivazione del procedimento di regolarizzazione come disciplinato dalla
medesima norma. L’intervenuta regolarizzazione, nei termini precisati dalla
circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell’8
giugno 2015, consentirà l’attestazione della regolarità.
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