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mercoledì 1 luglio 2015

Inps - Pensionamento LSU a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione

INPS - Messaggio n.4395 del 26 giugno 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ribadito, con nota n. 40/0011770 del 28 maggio u.s. (cfr. allegato), l’incompatibilità dell’assegno per attività socialmente utili (assegno ASU) con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (cfr. art. 8, c. 5, D. lgs. n. 468/1997).

Di conseguenza, lo status di lavoratore socialmente utile a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione (ex art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 81/2000) deve cessare nel momento in cui il soggetto matura i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Il Ministero in parola ha altresì richiamato l’attenzione dell’Istituto sull’obbligo di concorrere, per quanto di competenza, al monitoraggio dei lavoratori socialmente utili fornendo l’indicazione della data presunta in cui perfezioneranno i predetti requisiti, anche al fine di scongiurare l’indebita erogazione di prestazioni a carico del citato Fondo Sociale che possano configurare un danno erariale.

E’ necessario, pertanto, che le Strutture territoriali interessate trasmettano - entro e non oltre il giorno 15 luglio p.v. - alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito, tramite le Direzione regionali interessate, l’esito delle verifiche su tutte le posizioni in carico ad ogni singola struttura. In particolare, le informazioni dovranno pervenire tramite file excel contenente, oltre all’anagrafica del lavoratore, l’indicazione dell’Ente utilizzatore secondo la seguente ripartizione:

a. lavoratori socialmente utili che hanno già raggiunto il diritto a pensione con l’indicazione della data in cui è stato maturato il requisito pensionistico;

b. lavoratori che matureranno i requisiti per accedere al trattamento pensionistico con l’indicazione della data presunta di maturazione del requisito pensionistico;

c. lavoratori socialmente utili che pur avendo raggiunto l’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia non hanno raggiunto il requisito contributivo minimo.

d. lavoratori socialmente utili che hanno raggiunto il settantesimo anno di età.

Tutto ciò al fine di darne tempestiva comunicazione al Ministero del Lavoro e a Italia Lavoro S.p.A. per la registrazione, sull’apposito sito web, della fuoriuscita dei lavoratori dal bacino di pertinenza regionale.

L’attività in parola deve essere effettuata congiuntamente dalle linee assicurato-pensionato e dalle linee prestazioni a sostegno del reddito.

e. Lsu che risultino aver già maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico.

Per quanto attiene ai lavoratori socialmente utili che abbiano già maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico, si precisa che:

- nel caso in cui dall’analisi della posizione contributiva venga accertato che il lavoratore socialmente utile abbia già raggiunto il diritto a pensione lo stesso dovrà essere tempestivamente avvisato e convocato presso la Struttura INPS competente per verificare la singola posizione contributiva e invitato a presentare domanda di pensione;

- Durante la fase di verifica della posizione contributiva si invitano le Strutture interessate a prestare particolare attenzione proprio nei confronti di quei lavoratori che hanno già percepito l’assegno ASU oltre la data di perfezionamento del requisito a pensione. In questi casi occorrerà verificare, se l’importo della pensione spettante risulti inferiore all’importo dell’assegno ASU già percepito (la contribuzione per lo svolgimento di attività socialmente utili è valida solo ai fini del diritto e non anche della misura), al fine di rappresentare al lavoratore stesso che la legge 23 aprile 1981, n. 155, prevede all’art. 6, che, a richiesta dell’assicurato, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempreché tale richiesta venga effettuata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

- Inoltre, su precisa indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dovrà essere rappresentato al lavoratore che in caso di mancata presentazione della domanda, l’Istituto - trascorsi due mesi dalla data in cui l’interessato è stato invitato a presentare la domanda di pensione - procederà a sospendere l’erogazione dell’assegno ASU in suo favore. Tali casi dovranno essere tempestivamente segnalati alla DirezioneCentrale Prestazioni a sostegno del reddito, tramite le Direzione regionali interessate, che provvederà a comunicarli al Ministero vigilante.

f. LSU CHE MATURERANNO I REQUISITI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Per quanto attiene ai lavoratori socialmente utili che matureranno requisiti per accedere al tratta pensionistico, si precisa che:

Anche per tali lavoratori le Strutture territoriali, man mano che si avvicina la data presunta di pensionamento, dovranno convocare i lavoratori interessati al fine di invitarli a presentare la relativa domanda di pensione, ragguagliandoli, come già indicato al punto a), che in caso di mancata presentazione della domanda, trascorsi due mesi dalla data in cui l’interessato è stato invitato a presentare la stessa, l’Istituto procederà a sospendere l’erogazione dell’assegno ASU in suo favore. Anche tali casi dovranno essere tempestivamente segnalati alla DirezioneCentrale Prestazioni a sostegno del reddito, tramite le Direzione regionali interessate, che provvederà a comunicarli al Ministero vigilante.

Da ultimo, il Ministero in parola ha altresì precisato che, nel caso in cui il lavoratore socialmente utile abbia raggiunto il requisito dell’età pensionabile ma non quello contributivo, spetta all’Ente utilizzatore decidere in ordine alla prosecuzione o meno dell’impiego del LSU, sino al momento in cui lo stesso maturerà anche i requisiti contributivi per accedere al trattamento pensionistico, coerentemente con le azioni intraprese dalla Regione per lo svuotamento del bacino LSU (ad esempio con incentivi al prepensionamento), e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

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