Il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ribadito, con nota n.
40/0011770 del 28 maggio u.s. (cfr. allegato), l’incompatibilità dell’assegno
per attività socialmente utili (assegno ASU) con i trattamenti pensionistici
diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti (cfr. art. 8, c. 5, D. lgs. n. 468/1997).
Di
conseguenza, lo status di lavoratore socialmente utile a carico del Fondo
Sociale per Occupazione e Formazione (ex art. 2, comma 1, del D.lgs. n.
81/2000) deve cessare nel momento in cui il soggetto matura i requisiti
anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
Il
Ministero in parola ha altresì richiamato l’attenzione dell’Istituto
sull’obbligo di concorrere, per quanto di competenza, al monitoraggio dei
lavoratori socialmente utili fornendo l’indicazione della data presunta in cui
perfezioneranno i predetti requisiti, anche al fine di scongiurare l’indebita
erogazione di prestazioni a carico del citato Fondo Sociale che possano
configurare un danno erariale.
E’
necessario, pertanto, che le Strutture territoriali interessate trasmettano -
entro e non oltre il giorno 15 luglio p.v. - alla Direzione Centrale
Prestazioni a sostegno del reddito, tramite le Direzione regionali interessate,
l’esito delle verifiche su tutte le posizioni in carico ad ogni singola
struttura. In particolare, le informazioni dovranno pervenire tramite file
excel contenente, oltre all’anagrafica del lavoratore, l’indicazione dell’Ente
utilizzatore secondo la seguente ripartizione:
a.
lavoratori socialmente utili che hanno già raggiunto il diritto a pensione con
l’indicazione della data in cui è stato maturato il requisito pensionistico;
b.
lavoratori che matureranno i requisiti per accedere al trattamento
pensionistico con l’indicazione della data presunta di maturazione del
requisito pensionistico;
c.
lavoratori socialmente utili che pur avendo raggiunto l’età anagrafica prevista
per la pensione di vecchiaia non hanno raggiunto il requisito contributivo
minimo.
d.
lavoratori socialmente utili che hanno raggiunto il settantesimo anno di età.
Tutto
ciò al fine di darne tempestiva comunicazione al Ministero del Lavoro e a
Italia Lavoro S.p.A. per la registrazione, sull’apposito sito web, della
fuoriuscita dei lavoratori dal bacino di pertinenza regionale.
L’attività
in parola deve essere effettuata congiuntamente dalle linee
assicurato-pensionato e dalle linee prestazioni a sostegno del reddito.
e.
Lsu che risultino aver già maturato i requisiti per accedere al trattamento
pensionistico.
Per
quanto attiene ai lavoratori socialmente utili che abbiano già maturato i
requisiti per accedere al trattamento pensionistico, si precisa che:
-
nel caso in cui dall’analisi della posizione contributiva venga accertato che
il lavoratore socialmente utile abbia già raggiunto il diritto a pensione lo
stesso dovrà essere tempestivamente avvisato e convocato presso la Struttura
INPS competente per verificare la singola posizione contributiva e invitato a
presentare domanda di pensione;
-
Durante la fase di verifica della posizione contributiva si invitano le
Strutture interessate a prestare particolare attenzione proprio nei confronti
di quei lavoratori che hanno già percepito l’assegno ASU oltre la data di
perfezionamento del requisito a pensione. In questi casi occorrerà verificare,
se l’importo della pensione spettante risulti inferiore all’importo
dell’assegno ASU già percepito (la contribuzione per lo svolgimento di attività
socialmente utili è valida solo ai fini del diritto e non anche della misura),
al fine di rappresentare al lavoratore stesso che la legge 23 aprile 1981, n.
155, prevede all’art. 6, che, a richiesta dell’assicurato, la pensione di
vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è
stata presentata la domanda, sempreché tale richiesta venga effettuata
contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
-
Inoltre, su precisa indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, dovrà essere rappresentato al lavoratore che in caso di mancata
presentazione della domanda, l’Istituto - trascorsi due mesi dalla data in cui
l’interessato è stato invitato a presentare la domanda di pensione - procederà
a sospendere l’erogazione dell’assegno ASU in suo favore. Tali casi dovranno
essere tempestivamente segnalati alla DirezioneCentrale Prestazioni a sostegno
del reddito, tramite le Direzione regionali interessate, che provvederà a
comunicarli al Ministero vigilante.
f.
LSU CHE MATURERANNO I REQUISITI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
Per
quanto attiene ai lavoratori socialmente utili che matureranno requisiti per
accedere al tratta pensionistico, si precisa che:
Anche
per tali lavoratori le Strutture territoriali, man mano che si avvicina la data
presunta di pensionamento, dovranno convocare i lavoratori interessati al fine
di invitarli a presentare la relativa domanda di pensione, ragguagliandoli,
come già indicato al punto a), che in caso di mancata presentazione della
domanda, trascorsi due mesi dalla data in cui l’interessato è stato invitato a
presentare la stessa, l’Istituto procederà a sospendere l’erogazione
dell’assegno ASU in suo favore. Anche tali casi dovranno essere tempestivamente
segnalati alla DirezioneCentrale Prestazioni a sostegno del reddito, tramite le
Direzione regionali interessate, che provvederà a comunicarli al Ministero
vigilante.
Da
ultimo, il Ministero in parola ha altresì precisato che, nel caso in cui il
lavoratore socialmente utile abbia raggiunto il requisito dell’età pensionabile
ma non quello contributivo, spetta all’Ente utilizzatore decidere in ordine
alla prosecuzione o meno dell’impiego del LSU, sino al momento in cui lo stesso
maturerà anche i requisiti contributivi per accedere al trattamento
pensionistico, coerentemente con le azioni intraprese dalla Regione per lo
svuotamento del bacino LSU (ad esempio con incentivi al prepensionamento), e
comunque non oltre il settantesimo anno di età.
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