1. Premessa.
Con
circolare n. 94 del 12 maggio 2015 è stata illustrata la disciplina della nuova
misura di sostegno al reddito NASpI - introdotta dal D.lgs 22/2015 - che
sostituisce, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi da 1
maggio 2015, le precedenti indennità ASpI e mini ASpI.
Nel
rinviare alla citata circolare per tutti gli aspetti di carattere normativo
(destinatari, calcolo, misura, durata ecc...), con il presente messaggio si
illustrano i profili contributivi connessi al finanziamento della nuova
prestazione.
2. Aspetti
contributivi della NASpI.
Il
D.lgs. 22/2015 non introduce elementi di novità riguardo alla contribuzione a
supporto della NASpI, limitandosi ad affermare, attraverso la disposizione
contenuta nell’articolo 14, che "Alla NASpI si applicano le disposizioni
in materia di ASpI in quanto compatibili".
Conseguentemente,
rimane inalterato l’impianto contributivo già previsto dall’articolo 2 della
legge 92/12, che si sviluppa attraverso la seguente articolazione:
-
contributo
ordinario (commi 25-27 e 36);
-
contributo
addizionale (commi 28-30);
-
contributo
sulle interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (commi 31-35).
Per
quanto attiene a tutti i profili normativi (destinatari, misura, riduzioni,
esclusioni, ecc...), si richiamano i principi di prassi già in precedenza
illustrati (NOTA 1), che si riassumono di seguito.
2.1 Contributo
ordinario.
Il
contributo è stabilito nella misura complessiva di 1,61% (1,31% + 0,30% ex art.
25, L. 845/1978).
Sul
contributo base (1,31%) trovano applicazione le eventuali riduzioni del costo
del lavoro di cui all’art. 120 della legge n. 388/2000 ed all’art. 1, c. 361,
della legge n. 266/2005, nonché le misure compensative di cui all’art. 8 del
D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005,
previste in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro
per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, al
Fondo di Tesoreria, ovvero nelle ipotesi di liquidazione mensile della Qu.I.R.
senza accesso al Finanziamento assistito da garanzia (NOTA 2).
Permane,
inoltre, in favore di alcune categorie di lavoratori (es. soci lavoratori delle
Coop ex DPR 30 aprile 1970, n. 602; personale artistico con rapporto di lavoro
subordinato) e a determinate condizioni, l’allineamento graduale all’aliquota
contributiva (ex ASpI), previsto dall’articolo 2, c. 27 della legge n. 92/2012.
Si ricorda che l’adeguamento - che si realizza nel lustro 2013/2017 (NOTA 3)-
riguarda sia il contributo base (1,31%) che quello integrativo (0,30%).
Per
l’anno in corso, le due contribuzioni si attestano rispettivamente nei termini
di 0,78% e 0,18%, per una misura complessiva dello 0,96%.
Come
già illustrato nell’ambito della circolare n. 94/2015, in relazione agli eventi
di disoccupazione che si verificano dal 1 maggio 2015, l’indennità NASpI da
corrispondersi ai soggetti interessati dal meccanismo di graduale adeguamento
della contribuzione di finanziamento, è allineata a quella della generalità dei
lavoratori.
2.2 Contributo
addizionale.
Il
contributo, fissato nella misura di 1,40% della retribuzione imponibile, è
dovuto in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo
indeterminato.
Si
ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, c. 29 della legge n.
92/2012, sono esclusi dall’obbligo del relativo versamento le seguenti
categorie di soggetti:
a.
lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori
assenti;
b.
lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
c.
apprendisti;
d.
lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di
cui al D.P.R. n. 1525/1963.
Per
i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, sono
parimenti esclusi i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento
delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti
collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
In
relazione, inoltre, alla previsione di cui all’articolo 2, c. 37 della legge n.
92/2012, il medesimo contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a
tempo determinato di lavoratori in mobilità, ex articolo 8, c. 2 della legge n.
223/1991.
Sempre
con riguardo al contributo addizionale, si ricorda che l’articolo 2, c. 30
della legge n. 92/2012 ne prevede la restituzione al datore di lavoro, nelle
ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine nonché
nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi
dalla cessazione del precedente rapporto a tempo determinato. A seguito delle
modifiche apportate dall’articolo 1, c. 135 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 all’originario testo della norma, a decorrere dal 2014, la restituzione può
avvenire in misura integrale.
Nei
casi di stabilizzazione, si rammenta, altresì, che - ricorrendone i presupposti
- continua a operare il decalage stabilito dalla seconda parte del citato
articolo 2, c. 30.
Con
riferimento alle trasformazioni/stabilizzazioni intervenute nel corso del
corrente anno, si precisa che la restituzione del contributo addizionale è
compatibile con la fruizione dell’esonero ex art. 1, commi 118 e seguenti,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ove spettante.
2.3 Contributo
sulla interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Riguardo
al contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
si fa presente che la somma limite di cui all’articolo 4, c. 2 del D.lgs.
22/2015 è stabilita in € 1.195,00. Conseguentemente, per le interruzioni
realizzatesi da "maggio 2015", la soglia annuale del contributo di
cui all’art. 2, c. 31 della legge 92/2012 corrisponde a € 489,95 e l’importo
massimo - riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36
mesi - è di € 1.469,85.
Non
opera l’obbligo contributivo di cui trattasi nelle seguenti situazioni:
a.
licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano
succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole
sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
b.
interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle
costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Si
ricorda che, a legislazione vigente, detto regime di esclusione opera con
riferimento ai periodi 2013-2015.
Restano
escluse dal contributo in questione (NOTA 4) anche le cessazioni intervenute a
seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale
dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il
contratto collettivo di lavoro della categoria. Tale ultima esenzione opera con
esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti
di "tutela dei lavoratori anziani" di cui all’articolo 4 della legge
n. 92/2012.
Infine,
in conseguenza di quanto disposto dall’art. 2, c. 33, della più volte
richiamata legge n. 92/2012, fino al 31 dicembre 2016, sono esclusi dal
versamento del contributo sulle interruzioni di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso
nelle procedure di mobilità ex art. 5, c. 4, della legge n. 223/91.
3. Incentivo per
favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e
beneficiari dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).
Stante
il rinvio operato dal richiamato articolo 14 del D.lgs. 22/15 alle norme in
materia di ASpI, continua a trovare applicazione il particolare beneficio
contributivo, introdotto dall’articolo 7, c. 5, lettera b) del DL n. 76/2013,
in favore dei datori di lavoro che assumono/trasformano, con contratto a tempo
pieno e indeterminato, lavoratori in godimento dell’indennità NASpI (ex ASpI).
Riguardo
agli aspetti generali (normativi e procedurali) di tale disposizione, si rinvia
a quanto illustrato con la circolare n. 175 del 18 dicembre 2013.
Al
riguardo, si ricorda che l’incentivo è subordinato al rispetto della disciplina
comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento (UE) n.
1407/2013 (regime generale), ovvero degli ulteriori regolamenti comunitari di
settore in materia:
-
Regolamento
(CE) n. 360/2012, sugli aiuti d’importanza minore ad imprese che forniscono
servizi di interesse economico generale;
-
Regolamento
(UE) n. 1408/2013, sugli aiuti d’importanza minore nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli;
-
Regolamento
(UE) n. 717/2014, sugli aiuti d’importanza minore nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
Si
rammenta, altresì, che la citata misura:
-
trova
applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo pieno e
indeterminato di un rapporto a termine;
-
riguarda
anche lavoratori destinatari della prestazione, e cioè a soggetti che - avendo
inoltrato istanza di concessione - abbiano titolo all’indennità ma non
l’abbiano ancora percepita;
-
non
spetta qualora l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo legale o contrattuale
(art. 4, c. 12, lett. a), della legge n. 92/2012);
-
ricorrendone
i presupposti, è cumulabile con il regime di esonero di cui all’art. 1, commi
118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4 Modalità di
compilazione del flusso UniEmens.
Ai
fini della compilazione del flusso UniEmens, non sono previste modifiche in
merito all’esposizione della contribuzione, né con riferimento al contributo
ordinario, né a quello addizionale, né per il contributo sulle interruzioni dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
---
Note:
1)
Cfr. circolari n. 140/2012, n. 44/2013 e messaggio n. 10358/2013.
2)
Cfr. circolare n. 82/2015, punto 7.
3)
Cfr. da ultimo Decreto interministeriale (Lavoro-Economia) n. 79412 del 18
febbraio 2014.
4)
Cfr. art. 34, c. 54, lettera b) della legge n. 221/2012.
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