Si fa riferimento al messaggio n. 3096 del 6 maggio 2015
della scrivente Direzione – con il quale sono state date indicazioni in ordine
alla modalità di determinazione della misura della contribuzione correlata per
i lavoratori in esodo ex articolo 4, Legge n. 92/2012 a seguito dell’emanazione
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 22/2015 concernenti la Nuova prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – per fornire le seguenti
indicazioni operative.
Nel citato messaggio n. 3096/2015 è stato precisato che ai
lavoratori per i quali i datori di lavoro presentino domanda per la procedura
di esodo (mod. SC77), ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012, a
decorrere dal 1° maggio 2015 la contribuzione correlata deve essere rapportata
alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni
divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero
4,33.
Preliminarmente, si fa presente che – a prescindere dalla
data di presentazione della domanda per la procedura di esodo – la posizione
dell’azienda esodante (da utilizzare per l’esposizione della contribuzione
correlata riferita ai lavoratori posti in esodo) continuerà ad essere
caratterizzata dall’attribuzione del codice di autorizzazione “6E”, avente,
come noto, il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione
figurativa correlata per lavoratori posti in esodo ex art. 4 della legge n.
92/2012”.
Con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro
abbiano presentato domanda per la procedura di esodo ex articolo 4, Legge n.
92/2012, a far data dal 1° maggio 2015 e per quelli che presentano nuovi
programmi di esodo annuali con la medesima decorrenza, vengono fornite
istruzioni in ordine alle modalità di composizione del flusso Uniemens.
All’interno dell’elemento <Qualifica1> nel flusso
Uniemens, i datori di lavoro di cui si tratta dovranno valorizzare il nuovo
valore “V” avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n.
92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”.
Inoltre, dovrà essere valorizzato l’elemento
<Qualifica2>. Continuerà a non dover essere valorizzato l’elemento
<Qualifica3>.
Nell’elemento <TipoLavoratore> verranno indicati, in
relazione al Fondo di previdenza cui risulta iscritto il lavoratore esodato,
uno dei codici già esistenti.
Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all’interno
dell’elemento <Dati Retributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento
<Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la
contribuzione correlata e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del
quale sarà indicato l’importo della contribuzione figurativa correlata da
versare (pari all’aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di
appartenenza tempo per tempo vigente).
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno riportati, nel
DM2013 virtuale ricostruito, nella colonna “somma a debito” con il codice
“M161”.
Per completezza, si rammenta, infine, che, in relazione ai
lavoratori per i quali le imprese esodanti abbiano già presentato la predetta
domanda di accesso (mod. SC77) alla procedura di esodo in data anteriore al 1°
maggio 2015, corredata dall’indicazione(mod. SC77) dei lavoratori in uscita nell’anno solare in
corso, continueranno ad essere applicabili le disposizioni di cui alla circolare
n. 119/2013.
Pertanto, tali lavoratori verranno esposti nel flusso
Uniemens valorizzando all’interno dell’elemento <Qualifica1> il valore
“T” avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012”.
Anche in tal caso, dovrà essere valorizzato l’elemento <Qualifica2>.
Continuerà a non dover essere valorizzato l’elemento <Qualifica3>.
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