|
OGGETTO:
|
INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA IN CASO DI APERTURA
DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DI CUI ALL’ART. 14-TER DELLA
L. 3/2012.
|
|
|
La legge 27 gennaio 2012 n. 3, all’art. 14-ter ha
introdotto nel nostro ordinamento un nuovo tipo di procedura concorsuale: la
liquidazione del patrimonio.
Si forniscono di seguito alcune informazioni generali
sulla procedura e le istruzioni tecniche ed amministrative per l’istruttoria
delle domande.
1. La
procedura di liquidazione dei beni di cui all’art. 14-ter L. 3/2012
Possono accedere a questo tipo di procedura i debitori
non assoggettabili alle procedure concorsuali disciplinate dalla Legge
Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) - quindi, a titolo
esemplificativo: persone fisiche che non svolgono attività di impresa
(professionisti ed altri lavoratori autonomi), imprenditori commerciali sotto
la soglia di cui all’art. 1 L.F., imprenditori agricoli, start up innovative di
cui all’art. 25 DL 179/2012 - a condizione che, nei 5 anni precedenti la
richiesta di apertura della procedura, non abbiano fatto ricorso a procedimenti
di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal capo II della
citata Legge n. 3/2012 (accordo del debitore, piano del consumatore e
liquidazione del patrimonio).
Il presupposto oggettivo per l’apertura della
procedura è il sovraindebitamento consistente in una «situazione di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente
liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad
adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di
adempierle regolarmente» (art. 6, comma 2 L. 3/2012).
La liquidazione riguarda tutti i beni del debitore,
compresi quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi alla domanda di
liquidazione. Sono esclusi dalla liquidazione: a) i crediti impignorabili ai
sensi dell'articolo 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di
mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con
la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua
famiglia indicati dal giudice; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui
beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e dei frutti di essi,
salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non
possono essere pignorate per disposizione di legge (art. 14 ter, comma 6, L.
3/2012).
Il procedimento si apre su istanza del debitore
stesso, salvo i casi di conversione della procedura di composizione della crisi
in procedura di liquidazione del patrimonio (art. 14-quater della L.
3/2012) ed è disposto con decreto del giudice, con il quale viene anche
nominato il liquidatore; detto decreto è equiparato all’atto di pignoramento.
Il liquidatore, verificato l’elenco dei creditori,
comunica agli stessi le modalità ed i termini per la presentazione della
domanda di partecipazione alla liquidazione.
Il liquidatore quindi, esaminate le domande, redige un
progetto di stato passivo e lo trasmette agli interessati assegnando un termine
di 15 giorni per far pervenire le loro osservazioni. In assenza di
osservazioni, approva lo stato passivo. In presenza di contestazioni, se le
ritiene fondate, predispone un nuovo progetto di stato passivo e lo comunica
nuovamente ai creditori, se invece le ritiene non condivisibili, rimette gli
atti al giudice che provvede alla formazione dello stato passivo.
La procedura viene chiusa con decreto del giudice dopo
che è stato completato il programma di liquidazione, in ogni caso non prima del
termine di quattro anni dal deposito della domanda di apertura della procedura
stessa.
2.
Modalità di intervento del Fondo di garanzia
La liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012 presenta
molte affinità con il fallimento e con la liquidazione coatta amministrativa;
tuttavia, questa procedura può essere aperta solo nei confronti di datori di
lavoro non soggetti alla Legge Fallimentare, di conseguenza, il Fondo di
garanzia potrà intervenire alle condizioni previste dall’art. 2, comma 5 della
L. 297/82.
Come noto i requisiti per accedere alle prestazioni
del Fondo di garanzia in caso di datore di lavoro non assoggettabile a
procedura concorsuale sono:
a.
cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b.
dimostrazione che il datore di lavoro non è
assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al RD 267/1942 (fallimento,
amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa);
c.
insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore
di lavoro;
d.
esistenza del credito per TFR e ultime tre mensilità
di retribuzione rimasto insoluto.
Per quanto riguarda il requisito della cessazione del
rapporto di lavoro, che deve essere sempre verificato con le dichiarazioni
presenti in UNILAV, si rinvia al par. 3.1.1. lett. a) della circolare 74/2008.
I requisiti della non applicabilità al datore di
lavoro delle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare e
dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali, sono dimostrati dall’adozione
da parte del Tribunale del decreto di apertura della procedura di liquidazione
del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012, che, come già precisato, è equiparato
ad un atto di pignoramento (art. 14-quinquies, comma 3 della L. 3/2012).
Il requisito dell’accertamento dell’esistenza del
credito nella procedura di liquidazione del patrimonio viene ottemperato con
l’ammissione del credito stesso nello stato passivo del datore di lavoro anche
se non è stato precedentemente accertato in giudizio, diversamente da quanto avviene
nelle altre ipotesi di intervento del Fondo ai sensi dell’art. 2, comma 5,
della L. 297/82.
Per questa ragione, i lavoratori dipendenti da datori
di lavoro per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione, potranno
presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia solo dopo il deposito
dello stato passivo definitivo.
Quindi, in assenza di osservazioni, la domanda potrà
essere presentata dopo che il liquidatore abbia definitivamente approvato lo
stato passivo da lui stesso redatto; oppure, nel caso in cui, a seguito di
contestazioni non sanabili, gli atti siano stati rimessi al giudice, la domanda
potrà essere presentata in seguito al decreto del giudice che approva lo stato
passivo; se è stato proposto reclamo contro il decreto, la domanda dovrà essere
presentata dopo la relativa decisione.
I termini di prescrizione della domanda di intervento
del Fondo, potendo questo tipo di procedura essere equiparata ad un
pignoramento positivo, si intendono sospesi per la durata della liquidazione e
decorrono nuovamente dalla data del decreto di chiusura della procedura.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti
documenti:
1.
Copia del decreto del Tribunale che dichiara aperta la
procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012;
2.
Copia autentica dello Stato Passivo definitivo redatto
dal liquidatore o dal giudice incaricato;
3.
modello SR52 compilato dal Liquidatore nominato dal
Tribunale;
4.
Copia del decreto di chiusura della procedura (se
ricorre il caso);
5.
Copia autentica dei provvedimenti di riparto delle
somme ricavate dalla liquidazione (se ricorre il caso).
Le domande presentate dai lavoratori dovranno essere
acquisite nella procedura di liquidazione con la seguente codifica:
DATI RESPONSABILE PROCEDURA CONCORSUALE:
Inserire i dati del liquidatore nominato dal Tribunale
DATI INTERVENTO
Tipo procedura:
1)
Data dich. Stato insolvenza: Data
deposito in Tribunale del ricorso ex art. 14-ter L. 3/2012
Località
Tribunale:
Tribunale che ha aperto la procedura
Data esec. procedura:
Data
deposito dello stato passivo definitivo o, data del deposito della decisione
sull’eventuale reclamo.
Data
chiusura:
Data del decreto di chiusura della procedura.
Da ultimo si ricorda la necessità di trasmettere agli
uffici legali per l’esercizio dell’azione di surroga le quietanze di pagamento
rientrate dagli uffici bancari secondo i termini e le modalità indicate nel
messaggio 6344 del 30.7.2014.
Nessun commento:
Posta un commento