Premessa.
A seguito del processo di graduale telematizzazione del
certificato medico di malattia (descritto nelle circolari n. 60 del 2010 e n.
113 del 2013), l’Istituto riceve, come è noto, attualmente le suddette
certificazioni, attestanti lo stato di temporanea incapacità al lavoro dei
lavoratori dei settori pubblico e privato, attraverso il Sistema di accoglienza
centrale (SAC).
I certificati dei soli lavoratori del settore privato,
aventi diritto all’indennità di malattia, vengono conseguentemente messi a disposizione
delle Strutture territoriali competenti sulla base della residenza del
lavoratore, registrati negli archivi locali gestionali della certificazione di
malattia e resi fruibili per le attività previste dagli specifici flussi di
processo.
In particolare, nella procedura di gestione della
certificazione di malattia - flusso “certificati ricevuti via internet” - sono
state predisposte funzioni per i medici dell’Istituto tenuti ad esaminare e
valutare giornalmente i certificati pervenuti per provvedere a tutte le
attività connesse – specificate tra l’altro
nelle circolari n. 120/2004 e n. 87/2008 - ivi compresa la gestione
delle visite mediche di controllo.
In un primo momento, a seguito della predisposizione di uno
specifico format per la trasmissione del certificato telematico, si è ritenuto
possibile procedere ad una semplificazione dell’interfaccia della procedura a
disposizione dei medici Inps nella convinzione alla luce del superamento di
alcune anomalie certificative proprie della compilazione cartacea.
Pertanto, il medico della Struttura territoriale
visualizzava le sole anomalie di tipo
“5” (diagnosi non comprovante l’incapacità temporanea al lavoro) e “A”
(anomalia generica con l’obbligo di precisare l’anomalia nella lettera generata
dalla procedura).
In realtà, dall’osservazione dei dati inseriti nei
certificati telematici, è emerso che
persiste da parte di alcuni medici curanti l’abitudine di non
valorizzare correttamente il campo note di diagnosi con l’inserimento di una diagnosi
comprensibile (nel falso convincimento di preservare la privacy dei propri
assistiti) bensì di alcuni caratteri “non senso” che, tuttavia, consentono
comunque il soddisfacimento dei requisiti informatici per l’invio del
certificato.
Novità procedurali.
Premesso quanto sopra, si è ritenuto necessario procedere ad
alcune implementazioni della procedura che di seguito si illustrano.
Reinserimento del
codice “3” (diagnosi mancante).
Tale codice consente di semplificare le attività di comunicazione
con l’utenza mediante la predisposizione in automatico della relativa lettera,
esonerando l’operatore dall’inserimento manuale della precisazione da
effettuare in caso di anomalia generica.
Visualizzazione del
campo “Emod/grav (E/G)”.
Il campo consente l’inserimento dei valori “E”
(emodialisi/cicli di cura ricorrenti) e “G” (malattia connessa allo stato di
gravidanza) al fine di consentire al medico di segnalare tali specifiche
casistiche presenti nel certificato per le conseguenti attività anche di tipo
amministrativo.
In particolare, si ricorda che nel caso in cui la malattia
sia causalmente connessa con lo stato di gravidanza e in assenza del
provvedimento di astensione anticipata dell’Ispettorato del lavoro o della ASL
è necessario escludere il decorrere del periodo massimo di indennizzabilità per
anno, come specificato nella circolare 149/1983.
Istituzione del
codice di esclusione “E” dalle visite mediche di controllo richieste d’ufficio.
Mediante l’utilizzo di tale codice, il medico dell’Istituto,
durante l’analisi del certificato, ha l’opportunità – da esercitare secondo
ponderato discernimento clinico e medico legale – di escludere uno specifico
certificato dal flusso dell’applicativo Data mining qualora la diagnosi evidenzi
una condizione di gravità tale che sconsigli o addirittura controindichi il
controllo domiciliare disposto d’ufficio.
Le condizioni patologiche che dovrebbero rientrare in questa
casistica sono a titolo esemplificativo: le oncopatie metastatiche, stati
terminali, situazioni post chirurgiche di interventi demolitivi, ecc..
Prima di procedere all’esenzione, è tuttavia opportuno che
il medico verifichi la storia certificativa pregressa del lavoratore con
particolare riguardo al numero di giorni di malattia già fruiti e al numero di
eventi correlati, al fine di assumere decisioni consapevoli e non
pregiudizievoli sia per il malato e sia per l’Istituto.
La suindicata opportunità di esclusione di un certificato
dai controlli medico legali disposti dall’Istituto si affianca alle altre
casistiche di esclusione già presenti in SAViO (indicati nel messaggio n. 8537
del 6.11.2014) integrandone le funzioni e completando il sistema degli esoneri
ponderati.
In merito alla funzionalità dell’applicativo SAViO e con
riguardo alla necessità di un aggiornamento costante del calendario dei medici
di lista, si ritiene altresì opportuno raccomandare il corretto utilizzo dei
codici indicati con il messaggio n. 3451 del 21.5.2015.
In particolare, si
precisa che il codice “R” dovrà essere utilizzato nei soli casi di rotazioni previste sia per il sabato/domenica
e festivi sia, in caso di assegnazione del medico di lista ad altra Struttura
territoriale con conseguente inserimento dello stesso in altro calendario
mensile.
Infine, si precisa che il codice “V” dovrà essere utilizzato
per indicare le indisponibilità del medico di lista da giustificare validamente
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le citate indisponibilità
possono essere riferite a periodi di malattia, partecipazioni a convegni o
richiesta di periodi di sospensione per ristoro delle capacità psico-fisiche.
Si ricorda che tali periodi non possono superare i 150 giorni nell’arco degli
ultimi 12 mesi e che si sommano ai 30 giorni di indisponibilità senza
giustificazione per un totale di 180 giorni negli ultimi 12 mesi e, comunque,
di 365 nell’ultimo quadriennio (circolari n. 4 del 2001 e n. 199 del 2001).
Nessun commento:
Posta un commento