OGGETTO:
Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione
dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act)
Premessa
1. Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti possono fruire
dell’eventuale periodo di congedo parentale ancora spettante fino al compimento
dei 12 anni di età del figlio oppure fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia
del minore adottato/affidato. La novità riguarda periodi fruiti entro il 2015.
2. I periodi di congedo fruiti fino a 6 anni di età del
figlio, oppure fino a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore
adottato/affidato, sono indennizzati al 30% della retribuzione media
giornaliera a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente.
La novità riguarda i periodi fruiti entro il 2015.
3. La fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015
e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno
del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione
o affidamento; nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in
oggetto, l’allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche
al beneficio di cui al comma 5 dell’art.35
del D.lgls.151/2001.
4.Le domande all’INPS, anche per i periodi fruibili in base alla
riforma, sono presentate on line, fatto salvo il periodo transitorio dal 25
giugno alla data dell’aggiornamento della procedura di presentazione delle
domande.
PREMESSA
Con la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. Jobs Act,
il Governo è stato delegato, tra l’altro, ad adottare uno o più decreti
legislativi per la revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la
maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (art. 1,
commi 8 e 9 della citata legge).
Nell’ambito della delega, il legislatore ha altresì indicato
i principi ed i criteri direttivi per l’esercizio della stessa e, tra questi,
ha previsto una maggiore flessibilità
dei congedi obbligatori e parentali e la necessità di garantire alle lavoratrici
madri parasubordinate una tutela economica per la maternità anche in caso di
mancato versamento dei contributi da parte del committente.
Con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo
dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega, il Governo ha previsto una serie
di modifiche al T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26
marzo 2001). La riforma interessa in particolare alcune disposizioni in materia
di congedo di maternità e paternità (artt. 16, 24, 26, 28, 31, 64 bis e 64 ter,
66, 67 del T.U.), e di congedo parentale (artt. 32, 34 e 36 del T.U.). Alcune
di queste disposizioni non comportano novità sostanziali rispetto al diritto
vigente in quanto si limitano a recepire precedenti pronunce di legittimità
costituzionale (artt. 24 e 31 del T.U.).
L’art. 26 del decreto in esame prevede che le nuove riforme
si applichino in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate
di astensione riconosciute nell’anno 2015. Quindi, tenuto conto che il citato
decreto è entrato in vigore il 25 giugno 2015 (giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015 serie generale n.144,
supplemento ordinario n 34), le nuove disposizioni trovano applicazione per le
giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015.
Per gli anni successivi, il riconoscimento dei benefici
previsti dalle riforme in questione potrà avvenire previa adozione di appositi
decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria. Sono invece
stabilmente recepite le modifiche alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 31
del citato T.U.
Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine
alla modifica degli artt. 32, 34 e 36 del T.U. maternità/paternità in materia
di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per
lavoratori e lavoratrici dipendenti.
Con successive circolari si forniranno le istruzioni
operative per l’attuazione della altre modifiche normative sopra citate.
Per completezza si segnala che il decreto legislativo in
questione, interviene anche in ordine alla modalità oraria di fruizione del
congedo parentale (art. 7, lettera b del decreto n. 80 del 2015 che aggiunge il
comma 1-ter all’art. 32 del T.U.). Su tale riforma verrà emanata apposita
circolare.
1. Elevazione da 8 a 12 anni del limite
temporale di fruibilità del congedo parentale
L’art. 32 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito
della riforma, che “per ogni bambino, nei
primi suoi 12 anni di
vita (e non più 8 anni di vita come previsto in precedenza), ciascun
genitore ha diritto di
astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente
articolo”.
La novella in esame lascia invece invariato il periodo
massimo di fruizione del congedo parentale (limite massimo individuale pari a 6
mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di
almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori
pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo
parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in
caso di genitore solo).
In attuazione del nuovo art. 32 T.U., dal 25 giugno 2015 al
31 dicembre 2015, ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire
di periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio.
La novella trova applicazione anche per i casi di adozione,
nazionale e internazionale, e di affidamento. Pertanto, per l’anno 2015, il
congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari,
qualunque sia l’età del minore, entro
12 anni (e non più 8 anni)
dall'ingresso del minore in famiglia.
Rimane fermo che il congedo non può essere fruito oltre il raggiungimento della
maggiore età del minore (art. 36 del T.U. maternità/paternità novellato).
Esempio: domanda presentata il 15 dicembre 2015, per la
fruizione di congedo parentale dal 20 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016:
Caso 1 - il figlio compie gli 8 anni dopo il 10 gennaio 2016
– il periodo, in presenza dei requisiti di legge, è fruibile interamente (su
tale domanda infatti è ininfluente l’estensione del limite fino a 12 anni)
Caso 2 - il figlio, alla data del 20 dicembre 2015 ha già
compiuto 8 anni - il periodo, in presenza dei requisiti di legge, è
fruibile in parte, per il periodo dal 20 al 31 dicembre 2015 (la riforma
infatti trova applicazione, al momento, per i periodi di congedo fruiti entro
il 31 dicembre 2015)
2. Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali
di indennizzo
L’art. 34 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito
della riforma, che “Per i periodi di
congedo parentale di cui all'art. 32
alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del
bambino (e non più fino al 3° anno di vita del bambino), un'indennità pari al
30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo
tra i genitori
di sei mesi…”
La riforma eleva, quindi, da 3 a 6 anni di vita del figlio
il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, il genitore, che
fruisce di periodi di congedo parentale, ha diritto all’indennità pari al 30%
della retribuzione media giornaliera.
Quanto sopra si applica anche ai casi di adozione o
affidamento; in particolare, il novellato comma 3 dell’art. 36 del T.U.,
prevede il diritto all’indennità per congedo parentale, a prescindere dalle
condizioni di reddito, per i periodi fruiti entro i 6 anni (e non più i 3 anni)
dall’ingresso in famiglia del minore.
Si rammenta che le nuove disposizioni trovano applicazione
limitatamente ai periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31
dicembre 2015.
Si riepilogano di seguito, alla luce della riforma in esame,
le fattispecie in presenza delle quali il congedo parentale:
-- è indennizzato a
prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente;
-- è indennizzato
subordinatamente alle condizioni di reddito del genitore richiedente;
-- non è
indennizzato.
2.1 Periodi di
congedo parentale indennizzabili a prescindere dalle condizioni di reddito
Il genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto
all’indennità di congedo parentale, pari al 30% della retribuzione media
giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi,
fruiti entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall’ingresso
in famiglia del minore adottato o affidato.
Quindi, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva
l’indennizzo del 30% per un periodo complessivo di sei mesi di congedo
parentale fruito fino a 3 anni di vita del bambino, oppure fino a 3 anni
dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato – l’attuale disciplina
comporta che anche i periodi di congedo parentale fruiti dai 3 a 6 anni siano
indennizzati a prescindere dal reddito del genitore richiedente.
Esempio 1: genitore di un figlio che ha 5 anni, per il quale
residuino ancora periodi di congedo parentale. Questi periodi residui, se
fruiti tra il 25 giugno ed il 31 dicembre 2015, danno diritto all’indennità al
30% purché i periodi di congedo fruiti da entrambi i genitori non superino i 6
mesi. Se la fruizione dei periodi supera i 6 mesi complessivi tra i genitori,
il congedo è indennizzabile subordinatamente alle condizioni di reddito.
2.2 Periodi di
congedo parentale indennizzabili subordinatamente alle condizioni di reddito
I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al
menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del
bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato
o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media
giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente
sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente
rivalutato, è pari per l’anno 2015 ad euro 6.531,07 (valore provvisorio – vedi
circolare n. 78 del 16 aprile 2015).
Quindi, rispetto alla disciplina precedente - che prevedeva,
per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi e per i periodi
fruiti dai 3 agli 8 anni di vita del bambino, oppure dai 3 anni agli 8 anni
dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato – l’attuale disciplina
ha lasciato inalterato il limite degli 8 anni.
Esempio 1: il genitore di un figlio che ha 5 anni, per il
quale l’altro genitore ha già fruito di 6 mesi di congedo parentale, può fruire
dei periodi ulteriori che saranno indennizzati subordinatamente alle condizioni
di reddito (periodi ulteriori rispetto ai 6 mesi).
Esempio 2: il genitore di un figlio che ha 7 anni, per il
quale residuano complessivi 9 mesi di congedo parentale, può fruire di tali
periodi che saranno indennizzati subordinatamente alle condizioni di reddito
(periodi superiori a 6 anni di vita del bambino).
2.3 Periodi di
congedo parentale non indennizzabili
I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale
dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni
dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso
indennizzati.
Rispetto alla disciplina previgente - che individuava negli
8 anni di vita del bambino, oppure negli 8 anni dall’ingresso in famiglia del
minore adottato o affidato, il limite temporale oltre il quale non era più
possibile fruire del congedo parentale – l’attuale disciplina estende l’arco
temporale di fruibilità del congedo dagli 8 ai 12 anni.
Esempio: genitore “solo” di un figlio che ha già 11 anni di
vita, per il quale residuino ancora 10 mesi di congedo parentale. Il congedo è
fruibile fino ai 12 anni di vita ma non è indennizzabile.
3. Contribuzione figurativa dei periodi di
congedo parentale fruiti in corso di rapporto di lavoro. Riscatto dei periodi
corrispondenti al congedo parentale caduti fuori dal rapporto di lavoro.
In forza del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32
del D.lgls.151/2001, e dei limiti
temporali ai quali è sottoposta la riforma di cui alla presente circolare
(vedasi quanto detto in premessa e al punto 1) la fruizione del congedo
parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da
contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al
12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.
Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale
fruito dal settimo anno di vita in poi si applica il comma 2 dell’art.35 del
d.lgs.151/2001 ( retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o
versamenti volontari ).
Nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in
oggetto, l’allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche
al beneficio di cui al comma 5 dell’art.35 del d.lgs.151/2001 (riscatto dei
periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro).
4. Presentazione
della domanda e periodo transitorio
Le domande di congedo parentale, anche per i periodi
fruibili in base alla riforma, vanno presentate in modalità telematica. Le
relative applicazioni informatiche sono state aggiornate per consentire
l’acquisizione di tali periodi.
Le modalità di presentazione della domanda nel periodo
transitorio, necessario per l’adeguamento della procedura di domanda
telematica, sono state esplicitate con messaggio n.4576 del 6 luglio 2015.
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