Con la circolare 142 del 29/07/2015 l’Inps fornisce
chiarimenti in merito alla nuova indennità di disoccupazione NASpI.
In particolare si è chiarito che il licenziamento con
accettazione dell'offerta di conciliazione ed il licenziamento disciplinare
sono da intendersi quali ipotesi di disoccupazione involontaria e pertanto ai
lavoratori licenziati che rientrano in queste ipotesi è riconosciuta
l’indennità NASpI.
In ordine al meccanismo di neutralizzazione, i periodi di
aspettativa sindacale, i periodi di cassa integrazione in deroga con
sospensione dell’attività a zero ore ed i periodi di lavoro all’estero in Paesi
non convenzionati sono da considerarsi “neutri”, con un corrispondente
ampliamento sia del quadriennio per la ricerca della contribuzione utile alla
NASpI, sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di
lavoro per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.
La circolare fornisce inoltre ulteriori precisazioni in
ordine al procedimento di calcolo di durata della prestazione.
I beneficiari di prestazione di disoccupazione NASpI che
durante il periodo indennizzabile iniziano il servizio civile volontario sono
disciplinati analogamente ai beneficiari di NASpI che durante il periodo
indennizzabile intraprendono una attività di lavoro parasubordinata e pertanto
la prestazione di disoccupazione è cumulabile con il compenso da servizio
civile volontario subendo la riduzione pari all’80% del compenso previsto.
Sono stati inoltre forniti chiarimenti sulla compatibilità
della prestazione NASpI con lo svolgimento di lavoro accessorio, di lavoro
intermittente, di lavoro all’estero e con l’espletamento di cariche pubbliche
elettive e non elettive.
Infine, con riferimento ai casi di soggetti che hanno
percepito l’indennità di disoccupazione ASpI, mini ASpI e NASpI successivamente
alla data della prima decorrenza utile della pensione di anzianità, ma prima
dell’effettiva corresponsione della pensione, sono state fornite ulteriori
precisazioni. In particolare, è stato chiarito che nei casi in cui l’esercizio
di una facoltà di legge (es. opzione per il regime sperimentale donna) comporti
il perfezionamento del diritto a pensione in un momento
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
antecedente all’esercizio della facoltà, ma consenta di
ottenere la pensione solo con decorrenza successiva all’esercizio delle stesse,
è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI, mini ASpI e NASpI
fino alla prima decorrenza utile successiva all’esercizio delle predette
facoltà.
In forza di tale chiarimento, quindi, si superano i dubbi
interpretativi in ordine all’incompatibilità tra la percezione dell’indennità e
la decorrenza della pensione relativamente a periodi privi di copertura sia
reddituale, essendo intervenuta la cessazione dell’attività lavorativa
(condizione questa di erogabilità dell’indennità di disoccupazione), sia
pensionistica, stante la decorrenza della pensione di anzianità successiva alla
data di presentazione della relativa domanda.
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