Lo Stato italiano, con legge n. 17 del 29 febbraio 2012, ha
ratificato il Trattato di adesione della Croazia all’Unione europea, entrato in
vigore dal 1° luglio 2013.
Da tale data è stata prevista l’applicazione ai cittadini
croati di tutte le norme comunitarie relative alla libera circolazione e al
soggiorno nel territorio nazionale; sono state, pertanto, applicate le
disposizioni del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 ( Attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri) e non più quelle del D.Lgs 286/98 (Testo unico
sull’immigrazione).
In base al citato decreto legislativo hanno diritto di
soggiorno i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea che esercitano
un’attività subordinata di durata non superiore a tre mesi (art.6, comma 3);
per soggiorni superiori ai tre mesi (art. 7, comma 1) il lavoratore,
subordinato o autonomo, è tenuto all’iscrizione anagrafica presso il Comune di
residenza (art. 8).
La circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 luglio 2013 ha fornito
precise istruzioni sull’accesso al mercato del lavoro in relazione
all’ingresso, a partire dal 1° luglio 2013, della Croazia nell’Unione europea.
Per quanto riguarda il lavoro autonomo non sono state
previste limitazioni. Pertanto, i lavoratori autonomi provenienti dalla Croazia
ed in possesso di tutti i requisiti richiesti, hanno avuto libero accesso al
mercato del lavoro italiano.
Per quanto concerne, invece, l’accesso al lavoro subordinato,
il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell’Unione
europea, nel 2013 ha deciso - in considerazione della situazione esistente nel
mercato del lavoro italiano - di avvalersi di un regime transitorio, per il
periodo iniziale di due anni, prima di liberalizzare completamente l’accesso al
lavoro subordinato da parte di cittadini croati.
Il regime transitorio non è stato applicato, comunque, alle
categorie di lavoratori indicate nelle seguenti disposizioni del T.U.
dell’Immigrazione (D.Lgs n. 286/1998 e modifiche successive):
- art. 27, comma 1 - ad eccezione delle lettere g) relativa
a lavoratori specializzati distaccati in Italia e i) relativa a lavoratori
trasferiti nell’ambito di un contratto di appalto;
- art. 27-ter (ricercatori);
- art. 27-quater (lavoratori altamente qualificati, che
possono ottenere la Carta blu UE);
- art. 24 (lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che
dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare
lavoro stagionale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 ter, del T.U. n. 286/ 98 e
successive modifiche);
- lavoro domestico e di assistenza alla persona (colf e
badanti).
Per tali categorie di lavoratori l’Italia ha fatto ricorso
ad un regime di libero accesso al mercato del lavoro interno fin dal 1° luglio
2013, consentendo ai datori di lavoro la possibilità di assumere lavoratori
croati rispettando solo gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa
vigente in materia di lavoro.
Con circolare congiunta n. 3233 del 3 luglio 2015 del
Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è
stato comunicato che l'Italia ha deciso di non prorogare, oltre la scadenza del
30 giugno 2015, il regime transitorio, relativamente alle limitazione per
l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati
provenienti dalla Croazia.
Pertanto, dal 1° luglio 2015, per effetto del meccanismo
automatico previsto dal Trattato di adesione all'Unione europea dei predetti
Stati, le limitazioni all'accesso al lavoro nei settori produttivi per i quali
operava la restrizione devono ritenersi decadute.
Di conseguenza, anche per le iscrizioni dei rapporti di
lavoro dei lavoratori croati appartenenti ai settori che fino al 30 giugno 2015
non erano stati liberalizzati, ai fini della copertura previdenziale e
assistenziale non è più necessaria, a decorrere dal 1° luglio 2015,
l'esibizione del nulla osta al lavoro, rilasciato dallo Sportello Unico per
l'Immigrazione.
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