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venerdì 17 luglio 2015

Inps - Cessazione del periodo di regime transitorio per i lavoratori croati a decorrere dal 1° luglio 2015

Inps – Messaggio n.4816 del 16 luglio 2015

Lo Stato italiano, con legge n. 17 del 29 febbraio 2012, ha ratificato il Trattato di adesione della Croazia all’Unione europea, entrato in vigore dal 1° luglio 2013.

Da tale data è stata prevista l’applicazione ai cittadini croati di tutte le norme comunitarie relative alla libera circolazione e al soggiorno nel territorio nazionale; sono state, pertanto, applicate le disposizioni del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 ( Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) e non più quelle del D.Lgs 286/98 (Testo unico sull’immigrazione).

In base al citato decreto legislativo hanno diritto di soggiorno i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea che esercitano un’attività subordinata di durata non superiore a tre mesi (art.6, comma 3); per soggiorni superiori ai tre mesi (art. 7, comma 1) il lavoratore, subordinato o autonomo, è tenuto all’iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza (art. 8).

La circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2 luglio 2013 ha fornito precise istruzioni sull’accesso al mercato del lavoro in relazione all’ingresso, a partire dal 1° luglio 2013, della Croazia nell’Unione europea.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo non sono state previste limitazioni. Pertanto, i lavoratori autonomi provenienti dalla Croazia ed in possesso di tutti i requisiti richiesti, hanno avuto libero accesso al mercato del lavoro italiano.

Per quanto concerne, invece, l’accesso al lavoro subordinato, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell’Unione europea, nel 2013 ha deciso - in considerazione della situazione esistente nel mercato del lavoro italiano - di avvalersi di un regime transitorio, per il periodo iniziale di due anni, prima di liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato da parte di cittadini croati.

Il regime transitorio non è stato applicato, comunque, alle categorie di lavoratori indicate nelle seguenti disposizioni del T.U. dell’Immigrazione (D.Lgs n. 286/1998 e modifiche successive):

- art. 27, comma 1 - ad eccezione delle lettere g) relativa a lavoratori specializzati distaccati in Italia e i) relativa a lavoratori trasferiti nell’ambito di un contratto di appalto;

- art. 27-ter (ricercatori);

- art. 27-quater (lavoratori altamente qualificati, che possono ottenere la Carta  blu UE);

- art. 24 (lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 ter, del T.U. n. 286/ 98 e successive modifiche);

- lavoro domestico e di assistenza alla persona (colf e badanti).

Per tali categorie di lavoratori l’Italia ha fatto ricorso ad un regime di libero accesso al mercato del lavoro interno fin dal 1° luglio 2013, consentendo ai datori di lavoro la possibilità di assumere lavoratori croati rispettando solo gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro.

Con circolare congiunta n. 3233 del 3 luglio 2015 del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato comunicato che l'Italia ha deciso di non prorogare, oltre la scadenza del 30 giugno 2015, il regime transitorio, relativamente alle limitazione per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati provenienti dalla Croazia.

Pertanto, dal 1° luglio 2015, per effetto del meccanismo automatico previsto dal Trattato di adesione all'Unione europea dei predetti Stati, le limitazioni all'accesso al lavoro nei settori produttivi per i quali operava la restrizione devono ritenersi decadute.

Di conseguenza, anche per le iscrizioni dei rapporti di lavoro dei lavoratori croati appartenenti ai settori che fino al 30 giugno 2015 non erano stati liberalizzati, ai fini della copertura previdenziale e assistenziale non è più necessaria, a decorrere dal 1° luglio 2015, l'esibizione del nulla osta al lavoro, rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

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