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mercoledì 15 luglio 2015

Inps - Accessori su somme erogate al pensionato a titolo di pensione, poi recuperate dall’Istituto e successivamente dichiarate irripetibili

Inps – Messaggio n.4747 del 13 luglio 2015

Sentenza Corte dei conti - Sezioni Riunite 29.10.2014/24.03.2015 n.11/2015/QM- Accessori su somme erogate al pensionato a titolo di pensione, poi recuperate dall’Istituto e successivamente dichiarate irripetibili

Come noto con ordinanza n. 12 del 22.07.2014, la III Sezione  Centrale d’Appello della Corte dei conti ha deferito all’organo di nomofiliachia la soluzione della questione di massima riguardante la sorte, quanto alla spettanza di rivalutazione monetaria ed interessi, delle somme dapprima indebitamente erogate al pensionato a titolo di pensione, poi poste a recupero dall’Istituto come indebito pensionistico, ed infine da restituirsi al pensionato in conseguenza di declaratoria di irripetibilità pronunciata dall’A.G.

La Sezione rimettente così sintetizzava il quesito avanzato: "se in caso di dichiarata irripetibilità di somme corrisposte indebitamente al pensionato e fatte oggetto di recupero, debbano essere le stesse restituite con o senza oneri accessori e se, nell’affermativa, tali oneri debbano essere riconosciuti a titolo di interessi e/o rivalutazione ovvero di interessi moratori".

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, ritenuta ammissibile la questione in vista dell’effettiva sussistenza di un contrasto orizzontale in grado di appello, si sono espresse, con la sentenza n. 11/2015/QM depositata il 25.03.2015, nel senso che "In caso di accertata irripetibilità di somme indebitamente corrisposte al pensionato e fatte oggetto di recupero, le stesse devono essere restituite all’interessato limitatamente alla sorte capitale senza aggiunta di alcuna somma accessoria".

La pronuncia pare quindi risolvere le incertezze interpretative insorte sul tema, enunciando un principio di diritto la cui portata si estende a tutte le forme di indebito per le quali l’Istituto si è risolto, in via di autotutela, ad applicare una ritenuta sui trattamenti pensionistici, ricondotti a legittimità da provvedimento successivo, corrisposti ai pensionati e quindi anche nelle ipotesi in cui oggetto di ripetizione, poi paralizzata per via pretoria, siano state somme indebitamente erogate al pensionato a titolo di pensione definitiva.

A tanto si perviene non solo dal senso emergente dalla enunciazione del principio di diritto affermato dall’organo nomofilattico, che alcuna distinzione opera tra trattamenti provvisori ovvero definitivi, ma anche dall’esame delle  decisioni di appello che hanno concretamente rappresentato il contrasto orizzontale dedotto.

Infatti, sebbene il sottostante giudizio di appello, da cui è originata la rimessione, riguardi la comune fattispecie di ripetizione di indebito sorgente dalla corresponsione di maggiori e non dovuti importi a titolo di pensione provvisoria, poi ridimensionati in sede di liquidazione definitiva e dunque posti a recupero,  occorre riconoscere che le decisioni di appello denunciate come contrastanti, e prese in esame dalle SS.RR., tra le altre, al fine dell’ammissibilità della questione di massima, riguardano: l’indebito sorgente da non consentito cumulo di plurime I.I.S. su più trattamenti definitivi (sentenza Corte dei conti, Sez. II Centrale d’Appello n. 272/2012); l’indebito sorgente da riliquidazione di aumenti pensionistici disposti da apposita L.R. su trattamento definitivo non gestito da questo I.N.P.S. (sentenza Corte dei conti,  Sezione Appello Sicilia n. 234/2007); l’indebito sorgente su di una pensione di reversibilità a seguito di riliquidazione della pensione diretta decorrente dal 1977, da cui la prima promanava, per diversa valutazione dei riconosciuti benefici combattentistici (sentenza Corte dei conti, Sez. I Centrale d’Appello n. 404/2010); indebito sorgente da erronea applicazione dei limiti di cumulabilità ex art. 1 co. 41 della L.  335/95 e tab. F all. (sent. Corte dei conti, Sez. II Centrale d’Appello n. 602/2013).

Inoltre,  parrebbe confermata detta estensione anche ai recuperi disposti conseguentemente all’accertamento di indebiti sorgenti da reformatio in pejus di provvedimento definitivo, considerando che le Sezioni Riunite hanno portato l’indagine anche su decisioni che, negando la natura indebita delle corresponsioni poi ripetute dall’Istituto, hanno disposto la restituzione di quanto trattenuto con il favore degli accessori, in applicazione dei principi di diritto comune (sentenza Corte dei conti, Sezione III Centrale d’Appello n. 181/2011).

In definitiva, in tutti i casi in cui si sia ritenuto necessario (anche in relazione a quanto già chiarito con Circolare  I.N.P.D.A.P.  n. 50 del 06.12.2005 e confermato con msg. n 3958 del 09.04.2014)  disporre una repetitio indebiti successivamente paralizzata da provvedimento del Giudice con conseguente obbligo di restituzione al pensionato di quanto medio tempore trattenuto, la restituzione sarà limitata alla nuda sorte capitale, senza alcun aggravio di accessori a carico dell’Ente previdenziale.

In conseguenza di ciò, le sentenze di merito che si discostino dal principio così enucleato dovranno essere trasmesse, nei consueti termini e modalità, all’Area contenzioso gestioni esclusive AGO di questa Direzione centrale Pensioni per l’istruzione dell’appello ed il conferimento dell’incarico all’Avvocatura centrale, come da messaggio Hermes  n. 2911 del 2014.

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