Sentenza Corte dei conti - Sezioni Riunite
29.10.2014/24.03.2015 n.11/2015/QM- Accessori su somme erogate al pensionato a
titolo di pensione, poi recuperate dall’Istituto e successivamente dichiarate
irripetibili
Come noto con ordinanza n. 12 del 22.07.2014, la III
Sezione Centrale d’Appello della Corte
dei conti ha deferito all’organo di nomofiliachia la soluzione della questione
di massima riguardante la sorte, quanto alla spettanza di rivalutazione
monetaria ed interessi, delle somme dapprima indebitamente erogate al
pensionato a titolo di pensione, poi poste a recupero dall’Istituto come
indebito pensionistico, ed infine da restituirsi al pensionato in conseguenza
di declaratoria di irripetibilità pronunciata dall’A.G.
La Sezione rimettente così sintetizzava il quesito avanzato:
"se in caso di dichiarata irripetibilità di somme corrisposte
indebitamente al pensionato e fatte oggetto di recupero, debbano essere le
stesse restituite con o senza oneri accessori e se, nell’affermativa, tali
oneri debbano essere riconosciuti a titolo di interessi e/o rivalutazione
ovvero di interessi moratori".
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, ritenuta
ammissibile la questione in vista dell’effettiva sussistenza di un contrasto
orizzontale in grado di appello, si sono espresse, con la sentenza n.
11/2015/QM depositata il 25.03.2015, nel senso che "In caso di accertata
irripetibilità di somme indebitamente corrisposte al pensionato e fatte oggetto
di recupero, le stesse devono essere restituite all’interessato limitatamente
alla sorte capitale senza aggiunta di alcuna somma accessoria".
La pronuncia pare quindi risolvere le incertezze
interpretative insorte sul tema, enunciando un principio di diritto la cui
portata si estende a tutte le forme di indebito per le quali l’Istituto si è
risolto, in via di autotutela, ad applicare una ritenuta sui trattamenti
pensionistici, ricondotti a legittimità da provvedimento successivo,
corrisposti ai pensionati e quindi anche nelle ipotesi in cui oggetto di
ripetizione, poi paralizzata per via pretoria, siano state somme indebitamente
erogate al pensionato a titolo di pensione definitiva.
A tanto si perviene non solo dal senso emergente dalla
enunciazione del principio di diritto affermato dall’organo nomofilattico, che
alcuna distinzione opera tra trattamenti provvisori ovvero definitivi, ma anche
dall’esame delle decisioni di appello
che hanno concretamente rappresentato il contrasto orizzontale dedotto.
Infatti, sebbene il sottostante giudizio di appello, da cui
è originata la rimessione, riguardi la comune fattispecie di ripetizione di
indebito sorgente dalla corresponsione di maggiori e non dovuti importi a
titolo di pensione provvisoria, poi ridimensionati in sede di liquidazione definitiva
e dunque posti a recupero, occorre
riconoscere che le decisioni di appello denunciate come contrastanti, e prese
in esame dalle SS.RR., tra le altre, al fine dell’ammissibilità della questione
di massima, riguardano: l’indebito sorgente da non consentito cumulo di plurime
I.I.S. su più trattamenti definitivi (sentenza Corte dei conti, Sez. II
Centrale d’Appello n. 272/2012); l’indebito sorgente da riliquidazione di
aumenti pensionistici disposti da apposita L.R. su trattamento definitivo non
gestito da questo I.N.P.S. (sentenza Corte dei conti, Sezione Appello Sicilia n. 234/2007);
l’indebito sorgente su di una pensione di reversibilità a seguito di
riliquidazione della pensione diretta decorrente dal 1977, da cui la prima
promanava, per diversa valutazione dei riconosciuti benefici combattentistici
(sentenza Corte dei conti, Sez. I Centrale d’Appello n. 404/2010); indebito
sorgente da erronea applicazione dei limiti di cumulabilità ex art. 1 co. 41
della L. 335/95 e tab. F all. (sent.
Corte dei conti, Sez. II Centrale d’Appello n. 602/2013).
Inoltre, parrebbe
confermata detta estensione anche ai recuperi disposti conseguentemente
all’accertamento di indebiti sorgenti da reformatio in pejus di provvedimento
definitivo, considerando che le Sezioni Riunite hanno portato l’indagine anche
su decisioni che, negando la natura indebita delle corresponsioni poi ripetute
dall’Istituto, hanno disposto la restituzione di quanto trattenuto con il
favore degli accessori, in applicazione dei principi di diritto comune
(sentenza Corte dei conti, Sezione III Centrale d’Appello n. 181/2011).
In definitiva, in tutti i casi in cui si sia ritenuto
necessario (anche in relazione a quanto già chiarito con Circolare I.N.P.D.A.P.
n. 50 del 06.12.2005 e confermato con msg. n 3958 del 09.04.2014) disporre una repetitio indebiti
successivamente paralizzata da provvedimento del Giudice con conseguente
obbligo di restituzione al pensionato di quanto medio tempore trattenuto, la
restituzione sarà limitata alla nuda sorte capitale, senza alcun aggravio di
accessori a carico dell’Ente previdenziale.
In conseguenza di ciò, le sentenze di merito che si
discostino dal principio così enucleato dovranno essere trasmesse, nei consueti
termini e modalità, all’Area contenzioso gestioni esclusive AGO di questa
Direzione centrale Pensioni per l’istruzione dell’appello ed il conferimento
dell’incarico all’Avvocatura centrale, come da messaggio Hermes n. 2911 del 2014.
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