Articolo 1 - (Oggetto)
1. Il presente decreto individua le disposizioni applicative
necessarie per poter dare attuazione al credito d'imposta per investimenti in
attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, così come sostituito dall'articolo 1, comma 35, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché le modalità di verifica e controllo
dell'effettività delle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, le cause di decadenza e di
revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d imposta indebitamente
fruito.
Articolo 2 - (Attività
ammissibili)
1. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti
attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale
principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi
commerciali diretti;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad
acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o
servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi,
necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla
lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo
delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti,
processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre
attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla
documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività
possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a
uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali
e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando
il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di
fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di
dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a
condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni
industriali o per finalità commerciali.
2. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le
modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche
quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Articolo 3 - (Soggetti
beneficiari)
1. Possono beneficiare dell'agevolazione di cui al presente
decreto tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore
economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano
investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in
corso al 31 dicembre 2019.
Articolo 4 - (Costi
eleggibili al credito d'imposta)
1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono
ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del
periodo d'imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle
attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:
a) i costi relativi al personale altamente qualificato in
possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di
dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea
magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la
classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of
Education) o di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, che sia:
1) dipendente dell'impresa, impiegato nelle attività di
ricerca e sviluppo di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, con
esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali,
ovvero
2) in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli
esercenti arti e professioni, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di
cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, a condizione che svolga la
propria attività presso le strutture della medesima impresa;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione
alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e
comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta
sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con
università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese,
comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che
controlla l'impresa;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a
un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti
esterne.
2. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti
e prive di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di
euro 5.000, le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile.
3. Con riferimento alle spese di cui alla lettera a) del
comma 1, deve essere preso in considerazione il costo effettivamente sostenuto
dall'impresa per i lavoratori dipendenti o in rapporto di collaborazione in
possesso dei titoli richiesti, intendendo come tale l'importo costituito dalla
retribuzione lorda prima delle imposte e dai contributi obbligatori, quali gli
oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge, in
rapporto all'effettivo impiego dei medesimi lavoratori nelle attività di
ricerca e sviluppo.
4. Ai fini dell'ammissibilità dei costi di cui alla lettera
b) del comma 1, gli strumenti e le attrezzature di laboratorio devono essere
acquisiti dall'impresa, a titolo di proprietà o di utilizzo. Nel caso di
acquisizione degli stessi mediante locazione finanziaria, alla determinazione
dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, nella misura
corrispondente all'importo deducibile ai sensi dell'articolo 102, comma 7, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in rapporto all'effettivo impiego per le
attività di ricerca e sviluppo. Per gli strumenti e le attrezzature di
laboratorio acquisiti mediante locazione non finanziaria, il valore al quale
applicare i coefficienti di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
dicembre 1988 è rappresentato dal costo storico del bene, che, ai fini dei
controlli di cui all'articolo 8 del presente decreto, deve risultare dal
relativo contratto di locazione, ovvero da una specifica dichiarazione del
locatore.
5. Ai fini dell'ammissibilità dei costi di cui alla lettera
c) del comma 1, i contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese
residenti o localizzate in Stati membri dell'UE, in Stati aderenti all'accordo
sullo Spazio economico europeo (SEE) ovvero in Paesi e territori che consentono
un adeguato scambio di informazioni.
Articolo 5 - (Agevolazione
concedibile)
1. Il credito d'imposta spetta, fino ad un importo massimo
annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, nella misura indicata al
comma 3 ed è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per
investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo
d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti
almeno ad euro 30.000 ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati
nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015
ovvero nel minore periodo di cui al comma 2.
2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi
d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da
considerare per il calcolo della spesa incrementale complessiva è calcolata sul
minor periodo a decorrere dalla costituzione. Per «spesa incrementale
complessiva» si intende la differenza positiva tra l'ammontare complessivo
delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui al comma
1 dell'articolo 4 sostenute nel periodo d'imposta in relazione al quale si
intende fruire dell'agevolazione e la media annuale delle medesime spese
realizzate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31
dicembre 2015 ovvero nel minor periodo dalla data di costituzione.
3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1 del
presente articolo, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per
cento della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere a) e c)
del comma 1 dell'articolo 4 e del 25 per cento della spesa incrementale
relativa ai costi di cui alle lettere b) e d) del medesimo comma 1
dell'articolo 4. Per «spesa incrementale» ai sensi del precedente periodo si
intende l'ammontare dei costi di cui alle lettere a) e c) ovvero di cui alle
lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 4 sostenuti nel periodo d'imposta per
il quale si intende fruire dell'agevolazione in eccedenza rispetto alla media annuale
riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 ovvero nel minor periodo dalla
data di costituzione. Il credito d'imposta è, in ogni caso, calcolato sulla
spesa incrementale riferita ai costi di cui alle lettere a) e c) ovvero di cui
alle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 4 nei limiti della spesa
incrementale complessiva.
Articolo 6 - (Modalità
di fruizione del credito d'imposta)
1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
nel corso del quale sono stati sostenuti i costi di cui all'articolo 4.
2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del
reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in cui i costi di cui all'articolo 4 sono stati sostenuti.
4. Al credito d'imposta di cui al presente decreto non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni.
Articolo 7 - (Documentazione)
1. I controlli sono svolti dall'Agenzia delle entrate sulla
base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato
della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto
nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.
2. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e
prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione
di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti
iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista
responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico,
osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del
citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione,
quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants
(IFAC).
3. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli
obblighi previsti dai precedenti commi.
4. Nei confronti del revisore legale dei conti o del
professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio
della certificazione di cui all'articolo 7 del presente decreto si applicano le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
5. In ogni caso, le imprese beneficiarie sono tenute a
conservare con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato il
credito d'imposta di cui al presente decreto, tutta la documentazione utile a
dimostrare l'ammissibilità e l'effettività degli stessi e, in particolare:
a) per quanto riguarda i costi del personale di cui
all'articolo, comma 1, lettera a), i fogli di presenza nominativi riportanti
per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo,
firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal
responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo;
b) per quanto riguarda gli strumenti e le attrezzature di
laboratorio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), la dichiarazione del
legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attività di
ricerca e sviluppo, relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono
stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;
c) per quanto concerne i contratti di ricerca stipulati con
università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese,
comprese le start-up innovative, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), i
contratti e una relazione sottoscritta da detti soggetti concernente le
attività svolte nel periodo d'imposta cui il costo sostenuto si riferisce.
Articolo 8 - (Controlli)
1. Per la verifica della corretta fruizione del credito
d'imposta di cui al presente decreto, l'Agenzia delle entrate effettua
controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso
al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo
effettuati a quanto previsto dal presente decreto.
2. Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di
controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie
valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche
attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta
Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il
proprio parere.
3. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti
l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato
rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei
costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia
delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni secondo legge. Sono fatte salve le eventuali
responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo.
Articolo 9 - (Cumulo)
1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è
cumulabile con l'agevolazione prevista dall'articolo 24 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134.
Articolo 10 - (Monitoraggio)
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua, con
cadenza mensile, il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui
al presente decreto, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per la verifica che le stesse avvengano
nei limiti dell'onere ascritto al credito d'imposta stesso, valutato in 255,5
milioni di euro per il 2015, 428,7 milioni di euro per il 2016, 519,7 milioni
di euro per il 2017, 547 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 164 milioni
di euro per l'anno 2020.
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