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lunedì 13 luglio 2015

Cdl - Appalti pubblici, privati e affidamenti diretti degli adempimenti di lavoro - Riserva della legge 12/ 1979

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Circolare n.1121 del 13 luglio 2015

1) Premessa

2) Quadro normativo e pronunce giurisprudenziali

3) Appalti e affidamenti degli adempimenti in materia di Consulenza del Lavoro da parte di Enti Pubblici e soggetti privati

4) Conclusioni

1) Premessa
A seguito della sentenza n. 00103/2015 del Consiglio di Stato nel cui ambito si è costituito il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e di alcune altre pronunce della Magistratura di legittimità e di merito, l’Anci (associazione nazionale comuni italiani) ha predisposto un comunicato esplicativo avente ad oggetto “PA - le indicazioni sulle competenze riservate ai Consulenti del Lavoro” il quale, fornisce agli Enti interessati alcune indicazioni utili ad evitare affidamenti a rischio di contenzioso per illegittimità degli stessi in materia di servizio di consulenza lavoristica e con eventuali conseguenti oneri risarcitori.

Nello stesso si ribadisce che la professione di Consulente del Lavoro si configura come professione protetta e conseguentemente, non possono ammettersi disposizioni di natura secondaria rispetto alla disciplina legislativa di riferimento (legge 12/1979) che abbiano per oggetto l’attribuzione a soggetti diversi delle attività contemplate e riservate alla predetta professione.

Il suddetto comunicato afferma, inoltre, che l’attività di Consulenza del lavoro deve essere svolta esclusivamente da professionisti abilitati e iscritti all’albo e che lo svolgimento di attività “ausiliarie” non consente di soprassedere alla qualifica del professionista (nel senso che è l’attività ausiliaria che viene assorbita da quelle professionale e non viceversa). Tale attività professionale non può essere, nemmeno “indirettamente” (ovvero tramite società di servizi), svolta da soggetti che non siano all’uopo legittimati.

2) Quadro normativo e pronunce giurisprudenziali
- Legge 11 gennaio 1979 n. 12: norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro;

- DPR 7 agosto 2012, n. 137: regolamento recante la riforma degli ordinamenti Professionali;

- Suprema Corte di Cassazione sezione unite penali Sentenza n. 11545/2012;

- Suprema Corte di Cassazione sesta sezione penale Sentenza n. 9725/2013;

- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) Sentenza n. 00103/2015 depositata in data 16 gennaio 2015;

- TAR Piemonte I, 19 giugno 2009, n. 1738;

- Tribunale penale di Palermo 8 giugno 2015.

3) Appalti e affidamenti degli adempimenti in materia di Consulenza del Lavoro da parte di Enti Pubblici e soggetti privati
In merito a quanto sopradetto in relazione all’obbligo della riserva di legge (lex specialis), è di tutta evidenza che gli adempimenti relativi alla gestione del personale costituiscono un unicum dal carattere unitario ed indivisibile. Di conseguenza tali attività sia nel caso di affidamento diretto, sia nel caso di gara d’appalto debbono essere affidate a soggetti professionisti iscritti nel relativo albo, compreso le StP (società tra professionisti anch’esse iscritte all’albo o agli albi di appartenenza dei soci professionisti);

Tale indirizzo è conforme anche alla disciplina Comunitaria in quanto a livello europeo la possibilità di avvalersi della capacità economica e finanziaria (art. 47 della c.d. direttiva appalti nei “settori classici” n. 2004/18/CE e alle capacità tecniche professionali (ivi art. 48), di altri soggetti ai fini della partecipazione a gare di appalto non può essere invocata in ordine alla diversa ipotesi dell’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale (ivi art. 46), in assenza di una disposizione comunitaria la quale estenda a tale ambito la facoltà di eccezione di cui agli art. 47 e 48.

Pertanto, in ordine agli affidamenti sopraddetti si deve concludere che le tipologie di servizi professionali previsti dalla legge 12/1979 sono attività riservate e non è consentito derogare a tale riserva affidando a società commerciali, non StP, ancorché abbiano alle proprie dipendenze un professionista abilitato.

4) Conclusioni
Quanto sopra evidenzia e ribadisce, che la riserva di legge a favore dei professionisti di cui all’art. 1 della legge 12/1979 sugli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti opera nei confronti di tutti i datori di lavoro privati e pubblici, quando non svolgono tali adempimenti direttamente o a mezzo dei propri dipendenti.

Da ultimo, si ritiene utile sottolineare che sia il legislatore costituente art. 3, quinto comma, Costituzione, sia quello ordinario e comunitario mantengono fermo il principio del carattere eminentemente personale della prestazione professionale riservata – in ragione dell’essenzialità della fiducia che deve intercorrere con il cliente e della inerente responsabilità.

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