1) Premessa
2) Quadro normativo e pronunce giurisprudenziali
3) Appalti e affidamenti degli adempimenti in materia di
Consulenza del Lavoro da parte di Enti Pubblici e soggetti privati
4) Conclusioni
1) Premessa
A seguito della sentenza n. 00103/2015 del Consiglio di
Stato nel cui ambito si è costituito il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro e di alcune altre pronunce della Magistratura di
legittimità e di merito, l’Anci (associazione nazionale comuni italiani) ha
predisposto un comunicato esplicativo avente ad oggetto “PA - le indicazioni
sulle competenze riservate ai Consulenti del Lavoro” il quale, fornisce agli
Enti interessati alcune indicazioni utili ad evitare affidamenti a rischio di
contenzioso per illegittimità degli stessi in materia di servizio di consulenza
lavoristica e con eventuali conseguenti oneri risarcitori.
Nello stesso si ribadisce che la professione di Consulente
del Lavoro si configura come professione protetta e conseguentemente, non
possono ammettersi disposizioni di natura secondaria rispetto alla disciplina
legislativa di riferimento (legge 12/1979) che abbiano per oggetto
l’attribuzione a soggetti diversi delle attività contemplate e riservate alla
predetta professione.
Il suddetto comunicato afferma, inoltre, che l’attività di
Consulenza del lavoro deve essere svolta esclusivamente da professionisti
abilitati e iscritti all’albo e che lo svolgimento di attività “ausiliarie” non
consente di soprassedere alla qualifica del professionista (nel senso che è
l’attività ausiliaria che viene assorbita da quelle professionale e non
viceversa). Tale attività professionale non può essere, nemmeno
“indirettamente” (ovvero tramite società di servizi), svolta da soggetti che
non siano all’uopo legittimati.
2) Quadro normativo e
pronunce giurisprudenziali
- Legge 11 gennaio 1979 n. 12: norme per l'ordinamento della
professione di consulente del lavoro;
- DPR 7 agosto 2012, n. 137: regolamento recante la riforma
degli ordinamenti Professionali;
- Suprema Corte di Cassazione sezione unite penali Sentenza
n. 11545/2012;
- Suprema Corte di Cassazione sesta sezione penale Sentenza
n. 9725/2013;
- Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Sentenza n. 00103/2015 depositata in data 16 gennaio 2015;
- TAR Piemonte I, 19 giugno 2009, n. 1738;
- Tribunale penale di Palermo 8 giugno 2015.
3) Appalti e
affidamenti degli adempimenti in materia di Consulenza del Lavoro da parte di
Enti Pubblici e soggetti privati
In merito a quanto sopradetto in relazione all’obbligo della
riserva di legge (lex specialis), è di tutta evidenza che gli adempimenti
relativi alla gestione del personale costituiscono un unicum dal carattere
unitario ed indivisibile. Di conseguenza tali attività sia nel caso di
affidamento diretto, sia nel caso di gara d’appalto debbono essere affidate a
soggetti professionisti iscritti nel relativo albo, compreso le StP (società
tra professionisti anch’esse iscritte all’albo o agli albi di appartenenza dei
soci professionisti);
Tale indirizzo è conforme anche alla disciplina Comunitaria
in quanto a livello europeo la possibilità di avvalersi della capacità
economica e finanziaria (art. 47 della c.d. direttiva appalti nei “settori
classici” n. 2004/18/CE e alle capacità tecniche professionali (ivi art. 48),
di altri soggetti ai fini della partecipazione a gare di appalto non può essere
invocata in ordine alla diversa ipotesi dell’abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale (ivi art. 46), in assenza di una disposizione
comunitaria la quale estenda a tale ambito la facoltà di eccezione di cui agli
art. 47 e 48.
Pertanto, in ordine agli affidamenti sopraddetti si deve
concludere che le tipologie di servizi professionali previsti dalla legge
12/1979 sono attività riservate e non è consentito derogare a tale riserva
affidando a società commerciali, non StP, ancorché abbiano alle proprie
dipendenze un professionista abilitato.
4) Conclusioni
Quanto sopra evidenzia e ribadisce, che la riserva di legge
a favore dei professionisti di cui all’art. 1 della legge 12/1979 sugli
adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei
lavoratori dipendenti opera nei confronti di tutti i datori di lavoro privati e
pubblici, quando non svolgono tali adempimenti direttamente o a mezzo dei
propri dipendenti.
Da ultimo, si ritiene utile sottolineare che sia il
legislatore costituente art. 3, quinto comma, Costituzione, sia quello
ordinario e comunitario mantengono fermo il principio del carattere
eminentemente personale della prestazione professionale riservata – in ragione
dell’essenzialità della fiducia che deve intercorrere con il cliente e della
inerente responsabilità.
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