Nell’adire la Suprema Corte, la donna aveva sostenuto che la
predetta attività non fosse incompatibile con lo stato di salute che ne aveva
determinato l’assenza per malattia.
Ciò nonostante, gli ermellini hanno ritenuto legittimo il
recesso, precisando che, in simili casi, i dipendenti hanno il dovere di
astenersi da lavori che possano pregiudicare o rallentare la propria
guarigione.
Corte di Cassazione -
Sentenza n.13955 del 7 luglio 2015
Svolgimento del
processo
Si controverte del
licenziamento intimato il 19/2/2009 dalla società S. s.p.a. a F.V. per aver
svolto lavori manuali pesanti, costituiti dalla tinteggiatura delle pareti di
una villetta, durante la sua assenza dal lavoro per malattia.
Con sentenza del 31/1
- 8/2/2012 la Corte d'appello di Napoli ha respinto il gravame proposto dal
lavoratore avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Sant’Angelo dei Lombardi che gli aveva rigettato la domanda di impugnativa del
licenziamento.
La Corte partenopea ha
spiegato che l’espletamento di altre attività lavorative da parte del F.
durante lo stato di malattia era da ritenere idonea a violare i doveri
contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione,
perché indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai
relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione. Ha aggiunto la Corte che
i fatti oggetto di contestazione, ampiamente dimostrati, definivano un
comportamento contrario agli interessi datoriali, idoneo, alla luce del
disvalore ambientale che lo stesso assumeva in virtù della posizione
professionale di capo-turno rivestita dal ricorrente, a ledere in misura
significativa il vincolo fiduciario.
Per la cassazione
della sentenza propone ricorso F.V. con due motivi, illustrati da memoria ai
sensi dell’art. 378 c.p.c.
Resiste con
controricorso la società S. s.p.a.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo il
ricorrente lamenta il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo che è apodittica
l’affermazione secondo la quale l’attività da lui svolta durante il periodo in
cui era stato assente per malattia avrebbe potuto essere idonea ad impedire o a
ritardare la sua guarigione, tant’era vero che in data 2/2/2011 egli aveva
ripreso normalmente servizio alle dipendenze della datrice di lavoro.
In pratica, secondo il
ricorrente, era mancata la prova del contrasto, evidenziato dal giudice di
merito, tra l’attività svolta nel periodo di assenza e le limitazioni tipiche
dell’infermità patita; inoltre, la Corte d’appello aveva omesso di considerare
che la stessa datrice di lavoro aveva affermato nella lettera di contestazione
disciplinare che il dipendente appariva aver recuperato la piena funzionalità
nell’uso degli arti e riacquisito l’integrità fisica. Né poteva sottacersi che
nella lettera di giustificazione egli aveva spiegato di svolgere da tempo una
seconda attività per consentire ai figli di svolgere gli studi superiori e da
parte sua la datrice di lavoro non gli aveva mai contestato l’esistenza di
ragioni ostative alla ripresa del lavoro.
In definitiva, secondo
l’assunto difensivo, i giudici di merito avevano esaminato la legittimità del
licenziamento senza aver adeguatamente motivato sui fatti idonei a provare, sia
pure presuntivamente, che in base ad una valutazione ex ante non poteva
ritenersi sussistente un contrasto fra l’attività svolta e l’obbligo di
conseguire la piena guarigione.
Il motivo è infondato.
Invero, con motivazione
adeguata ed immune da rilievi di carattere logico-giuridico che sfuggono al
giudizio di legittimità, la Corte d’appello di Napoli ha correttamente valutato
la probabilità di compromissione della idoneità lavorativa del F. che gli
derivava dallo svolgimento, durante il periodo di assenza dal lavoro per
malattia, di attività foriera di rischi sulla salute psico-fisica e sulle
articolazioni, quale quella eseguita su impalcature esterne ad un edificio
comportante un notevole impegno dell'articolazione del ginocchio già
interessata da infortunio sul lavoro, come tale espressione di una mancata
osservanza dei doveri di cura e di non ritardata guarigione gravanti sulla
parte contraente tenuta ad eseguire nel migliore dei modi la prestazione
lavorativa per la quale era remunerato dalla parte datoriale.
Quindi, la Corte
territoriale si è attenuta ai principi che in tale materia questa Corte ha
avuto modo di indicare allorquando ha spiegato che in caso di mancata
prestazione lavorativa a causa di malattia del dipendente il comportamento di
quest’ultimo va valutato in rapporto ai principi di correttezza e buona fede di
cui agli articoli 1175 e 1375 cod. civ. che debbono presiedere all'esecuzione
del contratto e che, nel rapporto di lavoro, fondano l'obbligo in capo al
lavoratore subordinato di tenere, in ogni caso, una condotta che non si riveli
lesiva dell'interesse del datore di lavoro all'effettiva esecuzione della
prestazione lavorativa, (v. in tal senso Cass, sez. lav. n.1699 del 25/1/2011).
Si è, altresì, statuito
(Cass. sez. lav. n. 9474 del 21/4/2009) che "l’espletamento di altra
attività, lavorativa ed extra lavorativa, da parte del lavoratore durante lo
stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e
buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del
datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca
indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai
relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere
dimostrativa dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque
l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa."
2. Col secondo motivo
il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5
c.p.c., per omessa valutazione della proporzionalità del provvedimento di
licenziamento, in quanto si assume che non era stata considerata la mancanza di
precedenti disciplinari, né la lunga durata del rapporto intercorso tra le
parti senza alcuna disfunzione, né, infine, la circostanza dello svolgimento
dell’attività lavorativa, oggetto di contestazione, in prossimità della
guarigione.
Il motivo è infondato.
Invero, seguendo un
ragionamento contraddistinto da congrua motivazione esente da rilievi di
legittimità, la Corte di merito ha adeguatamente valutato la proporzionalità
della massima sanzione irrogata nel momento in cui ha posto in risalto il
comportamento del lavoratore contrario agli interessi datoriali, per le ragioni
sopra illustrate, come tale idoneo, anche in considerazione del disvalore
ambientale riconducibile alla posizione professionale di capo-turno rivestita
dal ricorrente, a ledere in misura significativa il vincolo fiduciario.
D’altronde, "il
giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito
contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è
censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e
non contraddittoria" (Cass. sez. lav. n. 8293 del 25/5/2012).
Inoltre, occorre
considerare che "in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della
proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni
comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia
del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si
risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere
determinante, a tal fine, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado
di esercitare il comportamento del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione
ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio
comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Spetta al giudice di
merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una
valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto
concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario
e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile
prosecuzione del rapporto di lavoro" (Cass. sez. lav. n. 17514 del
26/7/2010).
Pertanto, il ricorso
va rigettato.
Le spese di lite del
presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella
misura di € 3000,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.
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