Corte di Cassazione –
Sentenza n.13680 del 3 luglio 2015
Svolgimento del
processo
Con sentenza del 28
novembre 2011 la Corte d’appello dell’Aquila ha confermato la sentenza del
Tribunale di Vasto del 19 ottobre 2010 che aveva rigettato la domanda di D.R.M.
intesa ad ottenere dichiarazione dell’illegittimità del licenziamento
irrogatogli il 30 dicembre 2005 dalla società M.I. S. s.r.l. con tutte le
conseguenze di legge in ordine alla reintegra ed al risarcimento del danno, il
riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale, ed il pagamento del
compenso del lavoro straordinario svolto. La Corte territoriale ha motivato
tale pronuncia considerando provato il fatto addebitato al lavoratore e che ha
dato luogo alla sanzione disciplinare espulsiva, costituita dalla
insubordinazione manifestata dal D. in occasione di un richiamo conseguente ad
un ritardo nel rientro da un convegno, comportamento di insubordinazione a cui
consegue il licenziamento secondo la previsione del contratto collettivo di
categoria. Quanto al superiore inquadramento la Corte aquilana ha considerato
la genericità dell’allegazione e, comunque, dalle stesse contestazioni è
desumibile che il D. non aveva alcuna autonomia di funzioni o di coordinamento
che caratterizza la categoria contrattuale A rivendicata. Riguardo al compenso
per lavoro straordinario, la stessa Corte d’appello ha rilevato il difetto di
allegazione al riguardo, non superabile dalle deposizioni testimoniali assunte.
Il D. ha proposto
ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi.
Resiste la Società
M.I. s.r.l. con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si
lamenta difetto di motivazione su di un punto decisivo per il giudizio, e
violazione degli artt. 2106 e 2119 cod. civ. In particolare si assume che il
giudice dell’appello non si sarebbe pronunciato sul punto decisivo della
controversia attinente al contestato licenziamento e consistente nell’episodio
del ritardo dal rientro da un convegno ed alla conseguente specifica
insubordinazione nei confronti dei superiori, essendosi tale giudice soffermato
esclusivamente sul comportamento di insubordinazione tenuto dal lavoratore in
precedenti occasioni; d’altra parte l’immediatezza della contestazione farebbe
presumere che il licenziamento era stato preordinato.
Con il secondo motivo
si deduce violazione del CCNL dipendenti aziende produttrici laterizi e
manufatti in cemento, art. 8 categoria A, profilo professionale n. 2, e
manifesta contraddittorietà della motivazione, In particolare si lamenta che,
dalle stesse contestazioni disciplinari che fanno riferimento ai progetti
affidati al D. emergerebbe l’autonomia delle funzioni svolte ed il conseguente
diritto all’inquadramento invocato.
Con il terzo motivo si
deduce violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 e 432 cod. proc. civ., e
difetto di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del compenso
per il lavoro straordinario svolto. In particolare si lamenta che lo
svolgimento del lavoro straordinario sarebbe incontestato, mentre la mancata
prova del suo esatto ammontare, avrebbe dovuto indurre il giudice del merito a
liquidare equitativamente il relativo compenso.
Il primo motivo è
infondato. Il ricorrente censura sia un vizio motivazionale sia una violazione
di legge. Anche a non voler considerare l’irrituale formulazione plurima
dell’unico motivo di gravarne, va comunque osservato, quanto al lamentato
difetto di motivazione in ordine al fatto specifico contestato al lavoratore,
che la Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente,
non si è espressa solo su precedenti atti di insubordinazione, ma ha valutato
complessivamente la vicenda che ha condotto al licenziamento in questione,
considerando, sulla base delle prove testimoniali dettagliatamente riportate
nella sentenza stessa, sia il ritardo nel rientro nel posto di lavoro, che ha
poi dato luogo al richiamo ed al successivo episodio di insubordinazione, sia i
precedenti analoghi episodi. Riguardo a tali precedenti va considerato, in
diritto, che, come già affermato da questa Corte, che il principio
dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al
lavoratore ai sensi dell'art. 7 dello statuto lavoratori preclude al datore di
lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non
vieta di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore
ai due anni dal recesso, quali circostanze confermative della significatività
di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione
della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del
lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio
del datore di lavoro (per tutte Cass. 19 gennaio 2011, n. 1145). Pertanto il
richiamo a precedenti analoghi atti di insubordinazione non inficia la
legittimità del licenziamento nel senso suddetto.
Il secondo motivo è
parimente infondato. La Corte territoriale ha osservato, sia pure
incidentalmente, l’insufficiente allegazione da parte del ricorrente. Orbene il
D. avrebbe dovuto illustrare quali siano state le allegazioni in materia di
mansioni. Inoltre, ai fini del riconoscimento di mansioni superiori è
necessario l’esame complessivo del contratto collettivo che non risulta
prodotto. A tale riguardo questa Corte ha affermato in altre precedenti
occasioni che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui
il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369,
secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al d.lgs.
2 febbraio 2006 n. 40 - non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel
ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole
attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la
produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i
principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento
legislativo di cui al citato d.lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la
funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di
ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 cod. civ. e seguenti e, in
ispecie, con la regola prevista dall’art. 1363 cod. civ., atteso che la
mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere
che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti
per l'interpretazione esaustiva della questione che interessa (per tutte Cass.
2 luglio 2009, n. 15495).
Infondato è anche il
terzo motivo relativo al mancato riconoscimento del lavoro straordinario. Va a
tale riguardo che, dalla sentenza impugnata, non risulta affatto che lo
svolgimento del lavoro straordinario rivendicato è incontestato, in quanto, al
contrario, il giudice dell’appello ha confermato il rigetto di tale capo della
domanda, proprio per il difetto di allegazione e di prova al riguardo. Tale
valutazione logicamente motivata, non è validamente censurata dal ricorrente
con la dedotta mancata contestazione.
Le spese del presente
giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €
100,00 oltre € 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
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