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mercoledì 24 giugno 2015

Tribunale di Napoli – Le dimissioni intervenute per motivi di salute non necessitano del preavviso

Nella sentenza n.5568 del 15 giugno 2015, il Tribunale di Napoli ha precisato che le dimissioni rassegnate dal lavoratore, già sospeso per collocazione in C.I.G.S., per particolari condizioni di salute, esonerano il dipendente dall’obbligo del preavviso.

Tribunale di Napoli - Sentenza n.5568 del 15 giugno 2015

Motivi di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 24/10/2014 i ricorrenti, nella qualità in epigrafe indicata, esponevano che il "de cuius" aveva lavorato alle dipendenze della società resistente dall’1/12/98 al 19/1/2011 quando aveva presentato le proprie dimissioni chiedendo di essere esonerato dal preavviso attese le proprie condizioni di salute; che in data 21/12/09, infatti, gli era stato diagnosticato un "mieloma multiplo in chemioterapia con sospetta lesione 2° deficit deambulazione" con conseguente riconoscimento di una invalidità pari al 100 % e diritto all’indennità di accompagnamento; che in conseguenza della predetta patologia già dal 15/10/09 aveva comunicato alla resistente il proprio stato di malattia; che in data 5/11/09 la resistente gli aveva comunicato la sua collocazione in C.I.G.S. per Crisi Aziendale; che nonostante quanto sopra la resistente nella liquidazione delle spettanze di fine rapporto aveva illegittimamente trattenuto la somma di € 5.317,07 quale corrispettivo del periodo di preavviso contrattualmente previsto e non prestato dal ricorrente. Tanto premesso chiedevano dichiararsi la illegittimità del comportamento tenuto dalla resistente con condanna della stessa alla restituzione della somma di € 5.317,07 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall’insorgenza del diritto al saldo.

Parte resistente si costituiva tempestivamente eccependo l’infondatezza della richiesta attesa l’efficacia reale del preavviso e la assenza di norme che esonerassero il lavoratore collocato in cassa integrazione dall’obbligo di preavviso in caso di dimissioni Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Acquisita la documentazione ritualmente e tempestivamente prodotta, non necessitando di attività istruttoria, la causa viene decisa con sentenza di cui è data lettura in udienza.

Il ricorso è fondato e può, pertanto, essere accolto.

Deve, infatti, rilevarsi come se da un lato, come correttamente sostenuto da parte resistente, l’obbligo del preavviso ha efficacia reale con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro con i relativi obblighi dall’altra, nel caso di specie il rapporto era già sospeso per collocazione in C.I.G.S. del ricorrente.

E se è vero che alcuna norma esoneri espressamente il lavoratore collocato in CIGS che presenti le proprie dimissioni dal rispetto del periodo di preavviso sono, altresì, presenti solo norme che ribadiscono l’obbligo di preavviso in capo al datore di lavoro che proceda la licenziamento del lavoratore collocato in C.I.G.S..

Tanto sia a livello di contrattazione collettiva, art.1 titolo VIII del CCNL di riferimento che recita espressamente:" Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto. L’indennità sostituiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all’atto del licenziamento si trovi in sospensione.".

Tale espressa previsione dell’obbligo del rispetto dei termini di preavviso esclusivamente in capo al datore di lavoro che proceda al licenziamento del lavoratore collocato in mobilità o in c.i.g.s. si trova anche nella previsione normativa di riferimento, art. 4 comma nono legge 223/91 (Cass. Sez. Lavoro 12989/97).

L’espressa previsione della vigenza dell’obbligo del preavviso anche in caso di rapporto sospeso per intervento C.I.G.S. solo in capo al datore di lavoro depone, ad avviso di questo giudice, nel senso di una esclusione per quanto riguarda il lavoratore in base al canone ermeneutico : "ubi lex voulit dixit".

Alla luce delle superiori considerazioni illegittimo si configura il comportamento della resistente con conseguente condanna della stessa alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto a titolo di indennità di mancato preavviso dalle competenze di fine rapporto spettanti al "de cuius".

Le spese processuali seguono la soccombenza e liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di I. F. +3, nella qualità in epigrafe indicata, della somma di Euro 5.317,07 su cui andranno calcolati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 28/2/2011 al saldo;

- condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.100,00 oltre € 315,00 per spese generali oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell’Avv. F. S.;

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