Tribunale di
Napoli - Sentenza n.5568 del 15 giugno 2015
Motivi di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso
depositato in data 24/10/2014 i ricorrenti, nella qualità in epigrafe indicata,
esponevano che il "de cuius" aveva lavorato alle dipendenze della
società resistente dall’1/12/98 al 19/1/2011 quando aveva presentato le proprie
dimissioni chiedendo di essere esonerato dal preavviso attese le proprie
condizioni di salute; che in data 21/12/09, infatti, gli era stato
diagnosticato un "mieloma multiplo in chemioterapia con sospetta lesione
2° deficit deambulazione" con conseguente riconoscimento di una invalidità
pari al 100 % e diritto all’indennità di accompagnamento; che in conseguenza
della predetta patologia già dal 15/10/09 aveva comunicato alla resistente il
proprio stato di malattia; che in data 5/11/09 la resistente gli aveva
comunicato la sua collocazione in C.I.G.S. per Crisi Aziendale; che nonostante
quanto sopra la resistente nella liquidazione delle spettanze di fine rapporto
aveva illegittimamente trattenuto la somma di € 5.317,07 quale corrispettivo
del periodo di preavviso contrattualmente previsto e non prestato dal ricorrente.
Tanto premesso chiedevano dichiararsi la illegittimità del comportamento tenuto
dalla resistente con condanna della stessa alla restituzione della somma di €
5.317,07 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall’insorgenza del
diritto al saldo.
Parte resistente
si costituiva tempestivamente eccependo l’infondatezza della richiesta attesa
l’efficacia reale del preavviso e la assenza di norme che esonerassero il
lavoratore collocato in cassa integrazione dall’obbligo di preavviso in caso di
dimissioni Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Acquisita la
documentazione ritualmente e tempestivamente prodotta, non necessitando di
attività istruttoria, la causa viene decisa con sentenza di cui è data lettura
in udienza.
Il ricorso è
fondato e può, pertanto, essere accolto.
Deve, infatti,
rilevarsi come se da un lato, come correttamente sostenuto da parte resistente,
l’obbligo del preavviso ha efficacia reale con conseguente prosecuzione del
rapporto di lavoro con i relativi obblighi dall’altra, nel caso di specie il
rapporto era già sospeso per collocazione in C.I.G.S. del ricorrente.
E se è vero che
alcuna norma esoneri espressamente il lavoratore collocato in CIGS che presenti
le proprie dimissioni dal rispetto del periodo di preavviso sono, altresì,
presenti solo norme che ribadiscono l’obbligo di preavviso in capo al datore di
lavoro che proceda la licenziamento del lavoratore collocato in C.I.G.S..
Tanto sia a
livello di contrattazione collettiva, art.1 titolo VIII del CCNL di riferimento
che recita espressamente:" Tanto il licenziamento quanto le dimissioni
saranno comunicate per iscritto. L’indennità sostituiva di preavviso spetta in
ogni caso al lavoratore che all’atto del licenziamento si trovi in
sospensione.".
Tale espressa
previsione dell’obbligo del rispetto dei termini di preavviso esclusivamente in
capo al datore di lavoro che proceda al licenziamento del lavoratore collocato
in mobilità o in c.i.g.s. si trova anche nella previsione normativa di
riferimento, art. 4 comma nono legge 223/91 (Cass. Sez. Lavoro 12989/97).
L’espressa
previsione della vigenza dell’obbligo del preavviso anche in caso di rapporto
sospeso per intervento C.I.G.S. solo in capo al datore di lavoro depone, ad
avviso di questo giudice, nel senso di una esclusione per quanto riguarda il
lavoratore in base al canone ermeneutico : "ubi lex voulit dixit".
Alla luce delle
superiori considerazioni illegittimo si configura il comportamento della
resistente con conseguente condanna della stessa alla restituzione di quanto
indebitamente trattenuto a titolo di indennità di mancato preavviso dalle
competenze di fine rapporto spettanti al "de cuius".
Le spese
processuali seguono la soccombenza e liquidate nella misura indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente
pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa così provvede:
- accoglie il
ricorso e, per l’effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di
I. F. +3, nella qualità in epigrafe indicata, della somma di Euro 5.317,07 su
cui andranno calcolati gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal
28/2/2011 al saldo;
- condanna parte
resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €
2.100,00 oltre € 315,00 per spese generali oltre Iva e CPA come per legge, con
attribuzione in favore dell’Avv. F. S.;
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